Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

09/12/2022 - Corte cost., sent. 9 dicembre 2022, n. 247

argomento: corte costituzionale

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Prove illegittimamente acquisite - "Inutilizzabilità derivate"- Non fondatezza -  Inammissibilità

 

Riuniti i giudizi, la Corte costituzionale:

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 191 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui – secondo l’interpretazione predominante nella giurisprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente – non prevede l’inutilizzabilità degli esiti probatori delle perquisizioni e delle ispezioni, domiciliari e personali, compiute dalla polizia giudiziaria fuori dei casi previsti dalla legge, compresi, fra tali esiti, anche il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato e la possibilità di deporre sui predetti atti e sui loro risultati;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 352 cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 13 e 14 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto di convalida della perquisizione debba essere motivato;

3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 352 cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui il pubblico ministero non convalidi la perquisizione nei termini di legge, tutti i risultati probatori della stessa divengano inutilizzabili, «anche in termini di “inutilizzabilità derivata”»;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la nullità del decreto di convalida della perquisizione sia assoluta e rientri tra quelle considerate dall’art. 179, comma 2, cod. proc. pen.