Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

17/06/2022 - Corte cost., sent. 17 giugno 2022, n. 152

argomento: corte costituzionale

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Lavoro – Requisiti richiesti per l’attività di controllo in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica - Idoneità morale, imparzialità e assenza di conflitto di interesse – Illegittimità costituzionale parziale.

È costituzionalmente illegittimo l’Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170», limitatamente alle parole «o essere interessati da procedimenti penali in corso».

La disposizione - censurata nella parte in cui prevede che il requisito di idoneità morale, di indipendenza, di imparzialità e assenza di conflitto di interesse di cui all’art. 4, comma 6, lettera a), dello stesso decreto legislativo, è assicurato dall’organismo di controllo e certificazione per l’agroalimentare e l’ambiente, avvalendosi di collaboratori o dipendenti addetti all’attività di controllo e certificazione che, tra l’altro, non debbono «essere interessati da procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale» - è stata ritenuta dal Giudice delle leggi intrinsecamente irragionevole ed incoerente con la tendenza generale dell’ordinamento a  ricollegare l’operatività di misure limitative extrapenali alla circostanza che l’accertamento della responsabilità penale del soggetto abbia raggiunto un livello di certezza o, in casi limite, di rilevante probabilità.

La norma de qua, infatti, non solo non richiede che l’accertamento penale sia stato consacrato in una sentenza di condanna, anche non definitiva, ma prevede che esso possa mancare del tutto, rendendo applicabile la misura anche in caso di mera iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p. a seguito di denunce che potrebbero rivelarsi del tutto infondate e persino calunniose.

Ne consegue il contrasto con il principio di ragionevolezza, «posto in sofferenza proprio dall’estensione, coniugata all’automatismo della misura, la quale, pur se non esige che vi sia stato un accertamento irrevocabile del reato, richiede comunque un nesso affidabile – quale riflesso del diritto dell’indagato a non essere considerato colpevole, nel procedimento penale, sino all’emanazione di un provvedimento irrevocabile di condanna – tra la possibile responsabilità penale e l’idoneità a svolgere determinate attività richiedenti particolari requisiti di moralità».