Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

17/06/2022 - Sezioni Unite, 15 giugno 2022, n. 23400

argomento: corte di cassazione - sezioni unite - procedimenti speciali

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Articoli Correlati: applicazione della pena su richiesta - beneficio della sospensione condizionale della pena - condizioni - prestazione di attività non retribuita - durata

Nel procedimento speciale di cui all'art. 444 c.p.p., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale della pena deve estendersi anche agli ulteriori eventuali obblighi connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata. In mancanza di pattuizione su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia stata subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata. 

La durata della prestazione di attività non retribuita in favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18 bis disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e, se inferiore, quello stabilito dall'art. 165, primo comma, cod. pen. in relazione alla misura della pena sospesa.