Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

19/05/2022 - Cass. sez. III, 18 maggio 2022, n. 19463

argomento: decisioni in contrasto - misure cautelari

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La sentenza in esame affronta la questione relativa alle conseguenze derivanti dalla pronuncia del giudice che, adito della richiesta di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora, prescriva all’indagato di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno. La sentenza esclude il tal caso la violazione del principio della domanda cautelare, in quanto l’art. 283, comma 4 c.p.p., prevede in capo al giudice un potere, discrezionale e autonomo, in ordine a un profilo accessorio della misura cautelare, consentendogli testualmente di prescrivere all’imputato, con separato provvedimento, di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno senza pregiudizio per le normali esigenze lavorative. Tale pronuncia si discosta, tuttavia, da una risalente decisione della Corte di cassazione, in cui si era affermato che  il principio della domanda cautelare vige non solo quando si debba procedere all'adozione di una misura, ma anche quando vengano in considerazione le modalità esecutive della misura stessa, con la conseguenza che è illegittima l'iniziativa officiosa del giudice per le indagini preliminari il quale, in mancanza di una richiesta del pubblico ministero, disponga modalità più gravose di applicazione della misura (Cass. sez. VI, 21 marzo 1992, n. 456)