argomento: corte di cassazione - sezioni unite - competenza e giurisdizione
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Se il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare attiene alla giurisdizione e non alla competenza in conformità all'art. 103, comma 3, Cost., anche il precetto integrativo concernente la connessione fra reati comuni e reati militari, di cui all'art. 13, comma 2, c.p.p., si inquadra nello stesso riparto. Di conseguenza, la sua violazione integra un difetto di giurisdizione, deducibile o rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 20 c.p.p.