Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

03/02/2022 - Corte cost., sent. 3 febbraio 2022, n. 30

argomento: corte costituzionale

» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 3 febbraio 2022, n. 30) scarica file

Articoli Correlati: ordinamento penitenziario - detenzione domiciliare speciale

Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare speciale - Mancata previsione che il magistrato di sorveglianza possa applicare in via provvisoria e urgente la misura ex art. 47-ter, c. 1-quater, l.n. 354 del 1975 - Illegittimità costituzionale parziale

È costituzionalmente illegittimo l’art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, della medesima legge.