argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 25 gennaio 2022, n. 20)Articoli Correlati: ordinamento penitenziario - permessi premio
Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Condannati per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis, c. 1, l. n. 354 del 1975 - Collaborazione impossibile o inesigibile – Non fondatezzaa - Inammissibilità
É inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all’art. 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che i permessi premio di cui all’art. 30-ter ordin. penit. possano essere concessi ai condannati la cui collaborazione risulti impossibile e inesigibile, ove sia accertata l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata;
È non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che i permessi premio di cui all’art. 30-ter ordin. penit. possano essere concessi ai condannati la cui collaborazione risulti impossibile e inesigibile, ove sia accertata l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.