Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

11/11/2021 - Corte cost., ord. 11 novembre 2021, n. 214

argomento: corte costituzionale

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Giudizio abbreviato – Delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Dati fattuali che consentano di ipotizzare l'irrogazione, in caso di condanna, di una pena diversa – Omessa previsione - Manifesta infondatezza

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, «quanto meno nella parte in cui non contempla (e quindi non fa salva) la possibilità per l’imputato di accedere al rito abbreviato nelle ipotesi in cui ricorrano dati fattuali certi riferibili al fatto (modalità oggettive della condotta) ovvero alla persona dell’imputato (quale nel caso in esame, il vizio parziale di mente), che consentano di ipotizzare, sul piano del giudizio prognostico, l’irrogazione, in caso di condanna, di una pena diversa dall’ergastolo».