argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 23 luglio 2021, n. 173)Articoli Correlati: ordinamento penitenziario - misure alternative alla detenzione - affidamento in prova al servizio sociale
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Divieto di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 della legge n. 354 del 1975 al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa - Non fondatezza
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione,nella parte in cui prevedono che non possa essere concesso, per la durata di tre anni, l’affidamento in prova al servizio sociale previsto dall’art. 47 ord. penit., al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, ai sensi dell’art. 47, co. 11, dell’art. 47 ter co. 6 o dell’art. 51 co. 1, della medesima legge.