Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

05/10/2020 - Cass., sez. I, 22 luglio 2020, n. 21981

argomento: decisioni in contrasto - difesa e difensori

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La giurisprudenza di legittimità si è espressa diversamente sulla possibilità di utilizzare la posta elettronica certificata nel processo penale da parte del difensore che debba comunicare un legittimo impedimento con contestuale istanza di rinvio dell’udienza. Secondo un primo orientamento l’utilizzo della pec deve essere escluso anche per il difensore, non essendo consentito alle parti private per effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze con tale strumento (Cass., sez. I, 20 marzo 2019, n. 26877; Cass., sez. V, 1ottobre 2018, n. 21056; Cass., sez. II, 16 maggio 2017, n. 31314). La sentenza in esame, al contrario ammette la pec quale modalità di comunicazione in tale ipotesi, facendo leva sull’art. 420 ter, co. 5 c.p.p, secondo cui il giudice è tenuto a rinviare l’udienza nel caso di assenza del difensore quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato, indipendentemente dalla modalità attraverso la quale tale informazione sia giunta al giudice.