Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

29/05/2020 - Cass. Sez. I, 17 aprile 2020, n. 13072

argomento: decisioni in contrasto - esecuzione e ordinamento penitenziario

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In tema di rideterminazione della pena in fase esecutiva, conseguente ad una declaratoria di incostituzionalità incidente sulla misura del trattamento sanzionatorio, la sentenza in esame ammette la possibilità di pervenire alla rideterminazione in executivis della pena irrogata nelle ipotesi in cui, interamente espiata la pena detentiva, non sia stata, invece, ancora eseguita quella pecuniaria (in tal senso v. anche Cass. sez. I, 28 gennaio 2020,  n. 8583). Infatti, il condannato che abbia scontato una pena detentiva superiore a quella ricalcolata per effetto dell'intervento di una declaratoria di incostituzionalità, ma non abbia ancora pagato l'importo dovuto a titolo di multa, mantiene interesse alla complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio quantomeno in vista della riduzione, previa conversione del periodo detentivo espiato in eccesso nella corrispondente pena pecuniaria, della somma da versare.

Tale orientamento si contrappone a quello che viceversa ritiene che il rapporto esecutivo debba considerarsi  esaurito con l’espiazione della pena detentiva, non rilevando che debba ancora essere riscossa l'eventuale pena pecuniaria contestualmente irrogata. Secondo questa interpretazione dunque, qualora la pena detentiva sia stata interamente eseguita, l'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione di rideterminazione della pena illegale, derivante da dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile (Cass. sez. I, 10 maggio 2019, n. 20248; Cass. sez. V, 10 aprile 2016, n. 15362).