Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

09/04/2020 - Corte cost., ord. 10 aprile 2020, n. 66

argomento: corte costituzionale

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Procedimento per decreto – Irrogazione pena pecuniaria in sostituzione di pena detentiva – Valore giornaliero conversione – Manifesta infondatezza

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 459, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall’art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, «nella parte in cui prevede che il valore giornaliero di conversione della pena detentiva in pecuniaria sia pari ad euro 75 e fino a tre volte tale ammontare tenuto conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare».