argomento: corte costituzionale
» visualizza: il documento (Corte cost., sent. 11 febbraio 2020, n. 14)Articoli Correlati: - fatto diverso - messa alla prova
Dibattimento – Contestazione di un fatto diverso – Omessa previsione della facoltà dell’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova – Illegittimità costituzionale
È costituzionalmente illegittimo l’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla modifica dell’originaria imputazione, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.