Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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L´audizione in sede di incidente probatorio del teste minore non persona offesa del reato (di Maria Rosaria Magliulo, Dottoranda di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Napoli Parthenope)


L’assunzione della testimonianza durante l’incidente probatorio può riguardare la persona minorenne che non sia anche persona offesa dal reato. La disposizione normativa di cui all’art. 392, comma 1bis, c.p.p., difatti, ha una duplice finalità: la tutela della personalità del minore e la genuinità delle dichiarazioni, in quanto il soggetto che non ha compiuto diciotto anni è per natura facilmente manipolabile.

The Constitutional Court rejects the question of legitimacy of art. 392, paragraph 1 bis, c.p.p.

In the sentence n. 14 of 2021, the Constitutional court declared the constitutional legitimacy of art. 392, co 1 bis, c.p.p.

The rule subjected to constitutional scrutiny, in fact, has two purposes: the protection of the minor’s personality and the genuineness of the statements collected.

La Corte costituzionale respinge la questione di legittimità dell’art. 392, comma 1 bis, c.p.p.   La testimonianza del minore può essere assunta in sede di incidente probatorio quando questi non è anche persona offesa dal reato; pertanto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. deve essere dichiarata non fondata in riferimento a entrambi i parametri evocati dall’ordinanza di rimessione. [Omissis] Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 febbraio 2020, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata solleva, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, nei procedimenti per i delitti ivi indicati, l’assunzione della testimonianza in sede di incidente probatorio, richiesta dal pubblico ministero o dalla persona offesa dal reato, debba riguardare la persona minorenne che non sia anche persona offesa dal reato. 1.1. Il rimettente, in qualità di GIP, premette di essere stato investito dal pubblico ministero della richiesta di procedere con incidente probatorio, secondo quanto prevede la norma censurata, all’as­sunzione della testimonianza di A. P., persona offesa dal reato di cui all’art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne) del codice penale, e di A. T., minorenne già escussa in precedenza mediante sommarie informazioni testimoniali in quanto a conoscenza di circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Preliminarmente, l’ordinanza introduttiva del presente giudizio prende atto della circostanza che, secondo un recente orientamento giurisprudenziale del giudice di legittimità (è richiamata Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 26 luglio 2019, n. 34091), il provvedimento con cui il giudice rigetta la richiesta di ammissione all’incidente probatorio presentata ai sensi della disposizione censurata sarebbe da qualificarsi come abnorme. Anche muovendo da ciò, il rimettente ritiene di dubbia ragionevolezza «la previsione di imporre la anticipazione in sede predibattimentale della audizione di minorenni che siano meri testimoni rispetto ai fatti per i quali si procede», soprattutto in considerazione del fatto che ciò avverrebbe «a prescindere da ogni valutazione in concreto in ordine alla specificità del singolo caso, alla concreta prevedibilità o meno di possibili conseguenze traumatiche della loro audizione, alla esigenza o meno di anticipata audizione degli stessi». Il fine di evitare possibili fenomeni di vittimizzazione secondaria non si ravviserebbe, infatti, nel caso in cui il testimone da audire in sede di incidente probatorio non sia anche persona offesa, non essendovi [continua..]

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SOMMARIO:

1. Il caso - 2. Il minore “teste vulnerabile” - 3. L’audizione del minore - 4. Il bilanciamento tra tutela del teste vulnerabile ed il giusto processo: alcune precisazioni conclusive - NOTE


1. Il caso

Nella sentenza n.14 del 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 392, co. 1 bis, c.p.p. nella parte in cui prevede che l’assunzione della testimonianza in sede di incidente probatorio possa riguardare il soggetto minorenne che non sia anche persona offesa dal reato. Il rimettente aveva censurato la scelta legislativa di estendere anche al minore testimone l’assunzio­ne della prova in sede di incidente probatorio, denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost.; peraltro, la previsione di imporre la anticipazione in sede pre-dibattimentale dell’assunzione della testimonianza del minore prescinderebbe da valutazioni in concreto in ordine alla specificità del singolo caso, alla prevedibilità o meno di possibili conseguenze traumatiche ed alla esigenza di anticipata audizione dei minori. A parere di quel Giudice, il testimone che non è persona offesa non dovrebbe essere sentito in sede di incidente probatorio, in quanto non vi sarebbe motivo di presumere necessariamente che la audizione in dibattimento possa traumatizzarlo; l’impossibilità per le parti di effettuare la cross examination, inoltre, comporterebbe la perdita del contatto tra il dichiarante ed il giudice che delibera senza alcuna esigenza processuale. Non ultimo, si è eccepito che la riproduzione fonografica o audiovisiva non consentirebbe l’immediata percezione diretta dei contenuti emersi durante la testimonianza e le relative sfumature della stessa. Il teste minore, peraltro, sarebbe già tutelato da differenti norme del codice di procedura penale: in particolare, gli artt. 472, ultimo comma, e 498 c.p.p. stabiliscono le modalità di escussione in dibattimento dello stesso, tenendo conto proprio della fragilità dovuta alla giovane età. La Consulta ha rigettato la questione di legittimità, affermando che l’art. 392 c.p.p. ha due finalità fondamentali: quella, di natura extraprocessuale, di tutela della libertà e della dignità del minore, per evitare che questi debba raccontare la sua esperienza in un contesto giudiziario penale, e quella di natura endoprocessuale, connessa alla circostanza che l’anticipazione dell’esame del minore consente di garantire la genuinità della prova. La deroga al principio generale del contraddittorio è dovuta, quindi, [continua ..]


2. Il minore “teste vulnerabile”

Per comprendere quali siano le motivazioni che hanno spinto la Corte ad affermare la legittimità costituzionale dell’art. 392 c.p.p. appare necessario ripercorrere brevemente l’evoluzione dell’istituto dell’audizione del minore. In via preliminare, però, va sottolineato come sino agli anni ‘40 la vittima del reato non rivestiva particolare attenzione nello scenario processualpenalistico, in quanto il legislatore si era concentrato prevalentemente sulla figura dell’imputato, in una sorta di “garantismo a senso unico” [1]. La situazione è mutata nella seconda metà del secolo scorso, quando, sia a livello internazionale che a livello nazionale, si è sentito il bisogno di concentrarsi anche sul soggetto passivo del reato [2], tanto da prender piede una vera e propria scienza: la vittimologia [3]. Essa ha, sin da subito, avuto due obiettivi principali: quello di far sì che la vittima non fosse intesa esclusivamente come soggetto passivo privo di poteri e quello di suddividere in categorie coloro che subivano il reato, tenendo conto delle loro caratteristiche personali e psicologiche. Per la prima volta, insomma, l’attenzione è stata spostata dal reo al danneggiato, inteso quale soggetto processualmente attivo e meritevole di protezione. È andato man mano diffondendosi il bisogno di tutelare, in modo particolare, quei soggetti che per loro natura sono deboli, sino a plasmare la categoria delle c.d. vittime “vulnerabili” [4]. Con tale locuzione si fa riferimento a coloro che, per caratteristiche intrinseche o per il tipo di violenza subita, rischiano di essere indotti ad una “vittimizzazione secondaria”, ovvero ad un ulteriore trauma causato dal dover ricordare e raccontare in sede processuale le violenze subite [5]. L’esigenza di evitare tale ulteriore sofferenza alle vittime si è affacciata nell’ambito dell’Unione Europea, sia attraverso atti legislativi [6] che con pronunce della Corte di Giustizia [7]. Già la decisione quadro 2001/220/GAI imponeva agli Stati di assicurare alle vittime “vulnerabili” un trattamento specifico che evitasse loro ulteriori sofferenze e le proteggesse [8]; in questo atto venivano indicati gli obblighi sorgenti in capo agli Stati membri, tra cui quello di tutelare la dignità delle vittime durante il [continua ..]


3. L’audizione del minore

La Convenzione di Lanzarote ha messo in evidenza cinque regole fondamentali da seguire nell’au­dizione del minore: l’esame deve avvenire senza nessun ritardo, in un luogo specificamente attrezzato per tale fine e deve essere svolto da un professionista specializzato in psicologia infantile, alla presenza di un adulto di fiducia del minore stesso; vi deve essere, inoltre, una limitazione nel numero delle audizioni del soggetto vulnerabile. La vincolatività di tali disposizioni è rafforzata dalla successiva indicazione che, in caso di incertezza dell’età del soggetto, le regole stesse devono essere comunque applicate, in attesa del compimento dei dovuti accertamenti relativi alla effettiva età del minore [14]. La Convenzione sancisce, inoltre, il diritto del giovane a ricevere informazioni in modo facilmente comprensibile. Altro snodo fondamentale in questo percorso evolutivo è la Carta di Noto [15], alla cui formazione hanno partecipato non solo giuristi, ma anche psichiatri e criminologi: essa ha, tra l’altro, evidenziato che il minore è un soggetto per sua natura debole e che i meccanismi di rielaborazione del ricordo del fanciullo sono assai diversi da quelli degli adulti [16]. Quanto più un soggetto è giovane, infatti, tanto più è suggestionabile ed è per questo che, essendo molto complesso reperire informazioni veritiere e non frutto della commistione con il mondo della fantasia, l’esame del minore deve essere sempre svolto da soggetti esperti. Se le domande fossero poste in modo suggestivo, infatti, si rischierebbe di cancellare per sempre il ricordo del bambino, il quale ha una memoria che tende a registrare i nuovi dati appresi eliminando quelli antecedenti e non è ancora in grado di distinguere elementi riguardanti uno stesso evento, ma avvenuti in tempi diversi; di conseguenza, l’audizione deve avvenire in un momento quanto più prossimo all’evento per evitare che fattori esterni possano modificare il ricordo del trauma subito. Va detto che la legislazione italiana aveva già affrontato, se pur preliminarmente, la tematica inerente l’audizione del minore: la l. 66/1996, recante «Norme contro la violenza sessuale», ha introdotto, infatti, un inedito caso di incidente probatorio, regolato proprio dal comma 1-bis dell’art. 392 c.p.p. – oggetto del controllo di [continua ..]


4. Il bilanciamento tra tutela del teste vulnerabile ed il giusto processo: alcune precisazioni conclusive

La Corte Costituzionale ha ribadito alcuni punti fermi e assolutamente condivisibili. Innanzitutto, che la ratio della l. 66/1996 è quella di tutelare il minore testimone, anticipandone l’audizione in fase predibattimentale, derogando, quindi, al principio secondo cui il contraddittorio dovrebbe essere “per” la prova e non “sulla” prova. La normativa, volta a tutelare la personalità del soggetto vulnerabile, ha come fine ultimo quello di consentire a questi di uscire al più presto dal circuito processuale e di superare il trauma subito [57]. Inoltre, l’art. 392 c.p.p. ha, secondo i giudici costituzionali, l’ulteriore obiettivo di proteggere la genuinità della prova, atteso che l’assunzione di essa in un momento quanto più prossimo alla commissione del fatto, costituisce una garanzia anche per l’imputato, perché lo tutela dal rischio che il soggetto minore dimentichi o modifichi i dettagli dell’evento. Tuttavia, non può non rilevarsi come, nel bilanciamento tra la tutela del minore ed il diritto del­l’imputato a veder formata la prova nel contraddittorio la Corte abbia eccessivamente proteso verso il primo principio: escludendo l’illegittimità della configurazione di una presunzione di indifferibilità e di non rinviabilità, la Corte costituzionale ha ritenuto la tutela del minore una priorità assoluta del processo penale, il quale dovrebbe evitare di ledere la personalità del fanciullo, consentendogli di uscire al più presto dal circuito processuale e facendo sì che egli possa liberarsi più rapidamente possibile delle conseguenze psicologiche dell’esperienza vissuta. Ciò sarebbe anche confermato dal fatto che l’ordinamento italiano (ma anche quello internazionale) tendono a limitare il numero di volte in cui il minore potrebbe essere sentito: egli può essere chiamato a deporre nuovamente in dibattimento solo se l’esame riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulle basi di specifiche esigenze (art. 190-bis, comma 1-bis, c.p.p.). Sposando, inoltre, la tesi secondo cui l’audizione anticipata tutelerebbe anche la veridicità delle informazioni, la Corte ha evidenziato che l’art. 392 c.p.p. avrebbe quale [continua ..]


NOTE
Fascicolo 5 - 2021