Autorizzata la ratifica dell’Accordo con la Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate Il 20 maggio 2021 è entrata in vigore la l. 29 aprile 2021, n. 66 recante Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l’11 aprile 2019 (in G.U., 19 maggio 2021, n. 118, p. 1). Un nuovo strumento bilaterale si aggiunge dunque a quelli stipulati sino ad ora dal nostro Paese con gli Stati sorti dalla dissoluzione della ex-Jugoslavia nei settori tradizionali della cooperazione giudiziaria in materia penale [tra gli altri, quelli sottoscritti con: Montenegro (Podgorica, 2013); Bosnia Erzegovina (Roma, 2015); Repubblica di Macedonia del Nord (Skopje, 2016); Serbia (Belgrado, 2017)], nell’ottica di un progressivo consolidamento delle relazioni di assistenza con i Paesi dell’area balcanica [v., anche, gli Accordi aggiuntivi stipulati con l’Albania (Tirana, 2007)]. Anche se la questione dello status internazionale del Kosovo – dichiaratosi indipendente in modo unilaterale sin dal 2008 – non è ancora del tutto risolta, l’Italia è tra gli Stati (attualmente 116, tra cui 23 Paesi membri dell’Unione Europea) che lo hanno riconosciuto ufficialmente e da tempo intrattiene con esso regolari rapporti sul piano diplomatico e su quello commerciale. In tale ambito, a fronte di significativi flussi di immigrazione verso il nostro Paese, nel 2014 è stato firmato a Roma un Accordo sulla riammissione delle persone che soggiornano senza autorizzazione, affiancato da un Protocollo di attuazione, in vigore dal 2015. L’esigenza di disciplinare nelle relazioni reciproche anche il trasferimento delle persone condannate attraverso l’adozione di un’intesa bilaterale ad hoc è stata dettata – come si precisa nella Relazione introduttiva al d. l. C. 2314 – dalla mancanza di altri strumenti normativi applicabili, non avendo aderito il Kosovo alla Convezione del Consiglio d’Europa in materia (Strasburgo, 1983). Ai sensi dell’art. 24, § 1, l’entrata in vigore dell’Accordo è fissata «trenta giorni dopo la ricezione della seconda delle due notifiche mediante le quali gli Stati contraenti si informano reciprocamente che si sono concluse le rispettive procedure interne di ratifica». Il contenuto dell’Accordo L’Accordo – costituito da 24 articoli preceduti da un breve preambolo, in cui si rammentano le finalità dell’istituto – è volto a consentire ai cittadini di ciascuna delle Parti contraenti nei confronti dei quali sia stata pronunciata una sentenza di condanna irrevocabile di essere trasferiti nel proprio Paese di origine ai fini dell’esecuzione della pena, nel luogo che risulti più idoneo a favorirne la [continua..]