Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Sul luogo di deposito del ricorso de libertate: il rigoroso equilibrio delineato dalle Sezioni Unite (di Susanna Schiavone, Dottoranda di ricerca in diritto processuale penale presso LUM – Bari e Cultrice della materia presso Unissanio)


Con la pronuncia in commento la Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione, chiarisce il rapporto tra la disciplina del ricorso cautelare (art. 311, c.p.p.) e le disposizioni generali in materia di impugnazioni (artt. 582-583, c.p.p.), collocandosi in una prospettiva di avanzamento in ordine alla tematica delle modalità di presentazione del gravame, con specifico riferimento al luogo di presentazione del ricorso de libertate. In particolare, il portato della sentenza si apprezza per il rigoroso punto di equilibrio tra esigenze funzionali di celerità del procedimento cautelare ed esegesi letterale del dato normativo.

Where to register the de libertate appeal: the rigorous balance outlined by the United Sections

The Joined Chambers of the Supreme Court clarify the relationship between the discipline of the precautionary appeal provided for in article 311 of Code of Criminal Procedure and the general provisions on appeals laid down in articles 582, 583 of Code of Criminal Procedure. The present judgment represents a progressive step forward in relation to the issue of the place where to register the de libertate appeal. In particular, the relevance of the judgment may be assessed in the rigorous balance between functional requirements of speed of the precautionary procedure and the literal interpretation of the rule.

Keywords: moment of appeal

Articoli Correlati: deposito del ricorso

La definizione del luogo di presentazione del ricorso cautelare nell’ermeneusi delle Sezioni Unite Il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l’ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo.   [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21.08.2019, il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da B.M., indagato per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1 e 2, e art. 73, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria limitatamente al capo B8) dell’addebito provvisorio, confermandola nel resto. 2. Avverso tale provvedimento il difensore di B., ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 273 c.p.p. e il vizio di motivazione, in quanto dall’ordinanza impugnata non emergono, sotto il profilo della gravità indiziaria, né il ruolo ricoperto, né il contributo offerto dall’indagato al sodalizio criminale, né la consapevolezza dello stesso di partecipare ad un’associazione. Inoltre, ha eccepito l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3,13 e 111 Cost., dell’art. 309 c.p.p., nella parte in cui non prevede un termine entro il quale la richiesta di riesame, depositata dinanzi ad un’autorità diversa da quella competente per il successivo giudizio, debba essere trasmessa al giudice del riesame che si dovrà pronunziare su di essa, ovvero nella parte in cui non prevede che il termine di dieci giorni, entro il quale deve intervenire la decisione, debba ritenersi valido anche nel caso di presentazione della richiesta nelle forme di cui all’art. 582 c.p.p., comma 2. 3. La Terza sezione penale della Corte di cassazione, dopo avere constatato che il ricorso risultava depositato presso la cancelleria del Tribunale di Locri anziché di Reggio Calabria, dinanzi al quale si era svolto il giudizio di riesame e dove era pervenuto dopo la scadenza del termine di dieci giorni indicato dall’art. 311 c.p.p., comma 1, ha rilevato un principio di contrasto interpretativo circa l’indivi­duazione del luogo presso il quale deve essere presentato il ricorso cautelare per cassazione avente ad oggetto il [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


SOMMARIO:

1. La problematica affrontata dalla sentenza - 2. Il caso - 3. Sul luogo del deposito del ricorso cautelare: tesi giurisprudenziali a confronto - 4. …(Segue) la posizione della Sezione rimettente - 5. L’ermeneusi delle Sezioni Unite - 6. La sorte del ricorso cautelare irritualmente presentato - 7. Considerazioni conclusive - NOTE


1. La problematica affrontata dalla sentenza

Investite del quesito «se il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, debba essere presentato esclusivamente presso l’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero possa essere presentato nei luoghi di cui all’art. 582, comma 2, c.p.p. e se, in tale ultimo caso, debba ritenersi tempestivamente proposto solo quando perviene entro i termini di cui all’art. 311, comma 1, c.p.p. alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, a seguito della trasmissione a cura della cancelleria dell’ufficio giudiziario o dell’agente consolare all’estero», le Sezioni Unite della Corte di Cassazione forniscono una soluzione molto puntuale della questione, dirimendo il contrasto interpretativo in tema di modalità di presentazione dell’impugnazione cautelare [1] che ne ha giustificato la rimessione ai sensi dell’art. 618, comma 1, c.p.p. Tre, in particolare, gli snodi ermeneutici intorno ai quali la decisione in commento si svolge e che risultano complessivamente convincenti, sia per la scrupolosa rispondenza rispetto ai rilievi critici sollevati dal Collegio rimettente, che per la rigorosa lucidità delle argomentazioni giuridiche addotte. In primo luogo, la Suprema Corte riafferma l’autonomia del sistema di presentazione del ricorso cautelare per cassazione rispetto alle disposizioni generali in tema di impugnazioni, restituendo all’art. 311, c.p.p. la propria funzione precettiva all’interno dell’ordinamento. In secondo luogo, qualificando la suddetta disposizione come norma derogatoria, il Supremo Consesso sconfessa la tesi dell’estensibilità dei principi generali in tema di impugnazioni, dettati dagli artt. 582 e 583, c.p.p., anche al ricorso cautelare. In terzo luogo, la Corte respinge l’assunto in ordine alla cedevolezza dell’opzione interpretativa corrente rispetto al principio del favor impugnationis, in quanto contraria alla piena applicazione degli artt. 582 e 583, c.p.p. anche alla fattispecie del ricorso per cassazione. Peraltro, gli Ermellini si spingono fino a convalidare tale orientamento anche con riguardo ai dubbi di costituzionalità sollevati sotto i diversi profili della disparità di trattamento (art. 3, Cost.) e del diritto di difesa (artt. 24, Cost. e 6, Cedu), salvo poi [continua ..]


2. Il caso

In via preliminare, conviene far cenno brevemente alla fattispecie concreta sottesa alla questione rimessa all’attenzione della Suprema Corte. La vicenda processuale trae abbrivio dalla pronuncia [2] emanata dal Tribunale di Reggio Calabria che, in parziale accoglimento della richiesta di riesame [3] avanzata dal proposto – indagato per alcuni in materia di stupefacenti [4] –, ha annullato l’ordinanza emessa dal g.i.p. limitatamente ad uno dei capi di imputazione, confermandola nel resto quanto all’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Avverso la predetta decisione l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolandolo sulla base di due motivi di impugnazione: con la prima doglianza, ha sostenuto la violazione dell’art. 273, c.p.p. in relazione ad una serie di rilievi critici rimasti asseritamente inevasi in sede di riesame; con la seconda doglianza, inoltre, è stata riproposta la questione di legittimità costituzionale (già disattesa con il provvedimento impugnato) con riferimento all’art. 309, c.p.p. nella parte in cui non prevede un termine entro il quale la richiesta di riesame, depositata davanti ad un’autorità diversa da quella competente per il successivo giudizio, debba essere trasmessa al Tribunale del riesame competente a pronunciarsi su di essa, ovvero nella parte in cui non prevede che il termine di dieci giorni, entro il quale deve intervenire la decisione, debba ritenersi valido anche nell’ipotesi di presentazione della richiesta nelle forme di cui all’art. 582, comma 2, c.p.p. Effettuata una ricognizione delle questioni giuridiche devolutele, tuttavia, la Terza Sezione [5] ha rilevato [6] la necessità di definire preliminarmente la problematica di cui si è già riferito in premessa in quanto prodromica ai fini del vaglio di ammissibilità del ricorso sub iudice. Nell’impossibilità di procedere all’esame di legittimità, si è reso dunque necessario l’intervento chiarificatore dell’organo nomofilattico in virtù delle ragioni che seguono.


3. Sul luogo del deposito del ricorso cautelare: tesi giurisprudenziali a confronto

La questione oggetto di rimessione attiene alle modalità di presentazione del ricorso per cassazione avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento in materia cautelare personale, sia che si tratti – come nel caso di specie – di riesame ovvero di appello cautelare, sia che venga proposto immediatamente ricorso per cassazione (c.d. ricorso per saltum) avverso l’ordinanza con la quale è stata disposta la misura medesima. Orbene, la rilevanza della problematica rispetto alla vicenda processuale in parola si apprezza, con particolare riguardo al luogo ove sia necessario effettuare il deposito del ricorso per cassazione cautelare ai sensi della disciplina codicistica. Infatti, come osservato dalla Terza Sezione rimettente, nell’ambito del giudizio de quo il gravame cautelare è stato depositato presso la Cancelleria dell’organo che ha emesso l’ordinanza genetica, e cioè il Tribunale di Locri, e non già presso la Cancelleria dell’organo che ha emanato la decisione impugnata, vale a dire il Tribunale di Reggio Calabria. Peraltro, è rilevante chiarire che il medesimo atto è pervenuto presso tale ultimo ufficio giudiziario, a seguito di trasmissione, ben oltre il termine [7] di dieci giorni previsto ai sensi dell’art. 311, comma 1, c.p.p. Il punto, secondo il Collegio, risulta connotato da «incertezza applicativa» e costituisce, pertanto, un principio di contrasto interpretativo in considerazione dei diversi orientamenti giurisprudenziali sussistenti i quali, pur non pervenendo a conseguenze del tutto antitetiche sul piano dell’ammissibilità del­l’impugnativa, si pongono in un rapporto di reciproca alternatività nell’ipotesi in cui sia osservato il suddetto termine di dieci giorni. Invero, ad una posizione più rigorista [8] che esclude l’ammissibilità del ricorso per cassazione presentato in una cancelleria diversa da quella del giudice che ha emesso la decisione, se ne affianca una meno formale che subordina l’ammissibilità del ricorso alla condizione che l’atto pervenga alla cancelleria del giudice a quo entro il termine di dieci giorni. A ben vedere, il primo orientamento si fonda sull’assunto per cui, con riguardo alla disciplina del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 311, c.p.p., non trovano applicazione i principi di ordine generale [continua ..]


4. …(Segue) la posizione della Sezione rimettente

La posizione interpretativa offerta dall’ordinanza di rimessione rappresenta una “terza via” rispetto ai due orientamenti testé delineati: nella prospettiva del Collegio, poco convincenti appaiono le argomentazioni sottese a quelle pronunce che, confinando l’applicabilità degli artt. 582 e 583, c.p.p. ai soli procedimenti di riesame e di appello cautelare, ne contestano l’estensibilità anche al ricorso per cassazione in materia de libertate. Nello specifico, la Terza Sezione rimettente, non ha ritenuto condivisibile qualificare il regime delle impugnazioni cautelari come «autonomo» e «autosufficiente» rispetto a quello delle impugnazioni in generale, in difetto di un’espressa disposizione che disciplini in termini peculiari un aspetto specifico della materia. In virtù di tale presupposto, i Supremi Giudici hanno paventato l’ipotesi di estendere in via interpretativa le regole comuni all’intero sistema delle impugnazioni cautelari consentendo, di talché, la presentazione del ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 582 e 583, c.p.p. In proposito, è opportuno ribadire che, mentre la disciplina del riesame – e, per effetto del rinvio normativo, anche dell’appello cautelare – richiama esplicitamente l’osservanza delle forme di cui agli artt. 582 e 583, c.p.p. (art. 309, comma 4 [13], c.p.p.), un simile riferimento non è previsto per quanto concerne l’istituto del ricorso per cassazione. Pertanto, fermo restando la diversa regolamentazione che il codice di rito riserva ai gravami de libertate, la prospettata soluzione ermeneutica invoca l’assi­milazione della disciplina del ricorso per cassazione cautelare a quella del riesame e dell’appello, sotto il profilo di un maggiore ampliamento delle modalità introduttive del ricorso e, segnatamente, della possibilità di presentare l’atto anche presso i luoghi [14] enumerati dall’art. 582, comma 2, c.p.p. In particolare, con l’obiettivo di corroborare la suesposta posizione, il Collegio rimettente ha sostenuto che né l’argomentazione testuale né quella funzionale risulterebbero ostative rispetto all’appli­cazione anche alla fattispecie di cui all’art. 311, c.p.p. dei principi generali in tema di modalità di deposito del ricorso; in tal senso, ha ritenuto [continua ..]


5. L’ermeneusi delle Sezioni Unite

Riunita nella sua più autorevole composizione, la Corte di Cassazione replica con fermezza al quesito devolutole dal Collegio rimettente, respingendo in toto la congerie argomentativa sottoposta alla sua attenzione, attraverso un composito schema espositivo. In effetti, come anticipato in premessa, il ragionamento confutatorio risulta articolato in tre snodi ermeneutici distinti e collegati che, complessivamente, realizzano una perfetta simmetria rispetto al triplice postulato in cui si radica l’ordinanza devolutiva. Una volta compendiati i due orientamenti giurisprudenziali più accreditati, la Corte dedica una parte del “considerando in diritto” a sviluppare un primo argomento di carattere letterale in forza del quale l’opzione interpretativa offerta dalla Terza Sezione appare non potersi condividere. Invero, confrontando il disposto dell’art. 311, comma 3, c.p.p. con la formulazione dell’art. 309, comma 4, c.p.p., emerge che il richiamo alle norme generali per l’individuazione del luogo di presentazione dell’impugnazione di cui agli artt. 582 e 583, c.p.p. è espressamente sancito unicamente per il giudizio innanzi al tribunale e non già per quello di legittimità. A ben vedere, infatti, il comma 3 riproduce parzialmente l’art. 582 del codice di rito nella sola parte in cui, nel suo comma 1, individua nella cancelleria del giudice a quo il luogo presso il quale depositare l’atto di impugnazione. Esaminata la littera legis dell’art. 311, c.p.p., le Sezioni Unite ne deducono il connotato di autonomia, ribadendone altresì il carattere derogatorio rispetto al sistema di regole valevole in via generale per le impugnazioni. Per altro verso, nell’opinione della Suprema Corte, l’intento di definire un autonomo percorso normativo per il ricorso cautelare si conferma nella seconda parte del comma 3 allorché, in virtù di prioritarie esigenze di celerità procedimentale, si prevede che la Corte di legittimità – nella sua qualità di unico giudice competente a decidere sul ricorso – ottenga l’impugnativa già «entro il giorno successivo» alla data di ricevimento dell’atto da parte del giudice a quo. In tal guisa, Il brevissimo termine specialmente previsto per il ricorso cautelare impronterebbe il giudizio alla massima speditezza, consentendo altresì al giudice che ha [continua ..]


6. La sorte del ricorso cautelare irritualmente presentato

Demolita la tesi propugnata in sede di ordinanza di rimessione, le Sezioni Unite prediligono la soluzione interpretativa che si uniforma al maggioritario orientamento invalso nella più recente giurisprudenza di legittimità. La Corte mostra di assecondare una prospettiva sostanzialista cui deve riconoscersi il merito di contemperare il portato dell’esegesi letterale dell’art. 311 del codice di rito con la tutela dell’esigenza di speditezza, tipica del procedimento cautelare. Secondo questo approccio, il ricorso cautelare presentato irritualmente presso una cancelleria diversa da quella del giudice a quo è ritenuto ammissibile a condizione che pervenga presso la cancelleria del giudice competente a riceverlo entro i termini di legge. In altre parole, riaffermata la centralità del termine perentorio di dieci giorni, previsto dal comma 1 dell’art. 311, c.p.p., la rilevanza accordata al luogo di presentazione del ricorso si apprezza unicamente in ordine alla verifica della tempestività del gravame. Pertanto, l’eventuale inosservanza del termine, da computarsi dalla data in cui l’atto perviene materialmente nella cancelleria del giudice a quo, determina, sul piano soggettivo, la decadenza dal diritto di impugnazione e, sul piano effettuale, l’inammissibilità del ricorso il quale, appunto, rimane insuscettivo di effetti. Al contrario, nell’ipotesi di avveramento della suddetta condizione, il ricorso de libertate dovrà ritenersi valido, in quanto tempestivo, ed ammissibile in ossequio al più generale principio del raggiungimento dello scopo dell’atto, che trova implicita applicazione anche nell’ambito del processo penale (artt. 156, comma 3, c.p.c. e 184, comma 1, c.p.p.). Per quanto specificamente concerne l’attività di deposito, le Sezioni Unite ne sostengono fermamente la perdurante irregolarità cui solo l’intercessione di fattori esterni (quale l’inoltro del ricorso da parte dell’ufficio giudiziario competente) può apportare rimedio. Tuttavia, la Corte precisa che il rischio sotteso alla tardiva trasmissione dell’impugnativa gravi in capo al ricorrente per non aver correttamente conformato la propria attività difensiva alle norme di legge e nello specifico, al comma 3 dell’art. 311, c.p.p. Invero, dal presupposto dell’inestensibilità alla predetta disposizione [continua ..]


7. Considerazioni conclusive

In definitiva, è possibile osservare come la pronuncia in commento si ponga in una prospettiva di avanzamento in ordine alla tematica, sempre attuale, delle modalità di presentazione delle impugnazioni, con specifico riferimento al luogo di presentazione del ricorso cautelare. In particolare, il portato della sentenza si apprezza non solo per la rilevanza del principio di diritto enucleato, ma anche per la capacità, manifestata ancora una volta dalle Sezioni Unite, di individuare un rigoroso punto di equilibrio tra esigenze funzionali dell’ordinamento e osservanza del dato letterale normativo. Segnatamente, per un verso, il Supremo Consesso stabilisce la centralità del termine piuttosto che del luogo di presentazione del ricorso, riaffermando – in tal guisa – lo scopo tipico del procedimento cautelare di assicurare un controllo, anche nel merito, sui provvedimenti de libertate, da esplicarsi entro brevi archi temporali; per l’altro, allocando in capo al ricorrente il rischio della potenziale tardiva trasmissione dell’atto irritualmente presentato, favorisce un approccio interpretativo efficientistico oltreché sostanzialistico. Con­clusivamente, sembra interessante osservare come, all’indomani dal presente decisum, lo stesso abbia già polarizzato un consistente numero di pronunce giurisprudenziali, indice sintomatico della forte incertezza che per lungo tempo ha afflitto la presente problematica e, soprattutto, della necessarietà dell’intervento dell’organo nomofilattico.


NOTE
Fascicolo 4 - 2021