Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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L'interrogatorio di garanzia in caso di applicazione di misura cautelare coercitiva da parte del Tribunale del riesame (di Simona Arasi, Dottore di ricerca europeo – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


Le sezioni unite della Corte di Cassazione affrontano l’annosa questione circa la necessarietà, o meno, dell’interro­gatorio di garanzia nel caso di applicazione di misura cautelare coercitiva da parte del Tribunale del riesame in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero.

Il supremo consesso risolve la tematica esaminando, dapprima, i diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi nel tempo e, successivamente, distinguendo le varie configurazioni processuali dell’interrogatorio di garanzia, analizzando se sussistano possibili alternative modalità esplicative del contraddittorio e del diritto di difesa equivalenti all’interrogatorio di garanzia.

Nella risoluzione della questione la Suprema Corte tenta un bilanciamento tra diritti costituzionalmente garantiti.

The interrogation warranty in the event of application of a coercive precautionary measure by the Court of the review

The joint sections of the Court of Cassation address the age-old question about the necessity, or not, of the guarantee questioning in the case of application of a coercive precautionary measure by the Court of the review in acceptance of the appeal of the Public Prosecutor.

The Supreme Court resolves the issue by analyzing, first, the different jurisprudential orientations formed over time and, subsequently, distinguishing the various procedural configurations of the guarantee questioning, analyzing whether there are possible alternative explanatory methods of the cross-examination and the right of defense equivalent to the interrogation warranty.

In resolving the question, the Court of Cassation attempts a balance between constitutionally guaranteed rights.

L’interrogatorio di garanzia ed il diritto di difesa Non è necessario procedere all’interrogatorio di garanzia, a pena di inefficacia della misura, se la misura cautelare coercitiva è applicata dal Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari. [Omissis]   RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 31 ottobre 2019 il Tribunale di Roma respingeva l’appello proposto dall’im­putato S.A. avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Cassino aveva rigettato l’istanza di dichiarazione di inefficacia e, in subordine, di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei suoi confronti, in relazione al reato di concussione continuata, a seguito dell’appello del pubblico ministero contro l’ordinanza reiettiva del giudice per le indagini preliminari. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Con il primo motivo denuncia il vizio di violazione di legge e di motivazione per il mancato esame dei rilievi mossi nell’atto di appello quanto all’inefficacia sopravvenuta della misura cautelare, stante il mancato interrogatorio previsto dall’art. 294 c.p.p. dopo che, il 14 giugno 2019, era stata eseguita l’ordinanza applicativa della misura, divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dal S., all’epoca ancora indagato. A sostegno di tale tesi, la difesa rileva che la celebrazione dell’udienza camerale di discussione dell’appello cautelare non equivale ad un giudizio a cognizione piena, stante il carattere limitato sia dei diritti della difesa che del patrimonio conoscitivo del giudice; assume, inoltre, che la norma di cui all’art. 294 c.p.p. è chiara nel richiedere l’espletamento dell’in­terrogatorio all’esito dell’esecuzione di qualunque provvedimento applicativo di una misura cautelare, senza eccezioni. Con il secondo motivo lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione per il mancato esame dei fatti nuovi posti a base della richiesta di revoca o sostituzione, rilevanti ai fini della valutazione in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari. Con il terzo motivo contesta il vizio di violazione di legge e di motivazione per la scelta della misura applicata, essendo stata ribadita la motivazione già svolta sul punto in un precedente analogo provvedimento, relativo allo stato di fatto antecedente rispetto a quanto rappresentato nell’atto di appello. Con il quarto motivo, infine, il S. eccepisce il vizio di violazione di legge ex art. 27 Cost., comma 2 e art. 6, comma 2, CEDU e la violazione del principio della presunzione d’innocenza stante l’omessa considerazione dello stato di incensuratezza del prevenuto e il valore attribuito alla mera [continua..]

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SOMMARIO:

1. La questione affrontata - 2. Il decisum delle Sezioni Unite - 3. L'interrogatorio di garanzia nei casi di revoca e sostituzione delle misure cautelari - 4. I casi di interrogatorio anticipato - 5. L'interrogatorio "con modalità differenti" - 6. Questioni controverse - NOTE


1. La questione affrontata

Le sezioni unite con la sentenza in oggetto [1] affrontano la questione del rapporto tra diritto di difesa, interrogatorio di garanzia ed applicazione di una misura cautelare [2]. Nel caso di specie l’indagato/imputato vedeva applicarsi la custodia cautelare in carcere a seguito di appello del pubblico ministero contro un’ordinanza di rigetto del giudice per le indagini preliminari. La richiesta di inefficacia ed in via subordinata di revoca o sostituzione della misura avanzata dalla difesa, sia al Tribunale di Cassino sia al tribunale di Roma, veniva rigettata. Avverso l’ordinanza del tribunale di Roma veniva proposto ricorso per Cassazione per l’inosservan­za o l’erronea applicazione degli artt. 294, commi 1 e 3, e 302 c.p.p. per omessa valutazione delle censure sollevate in appello in riferimento all’inefficacia sopravvenuta della misura cautelare, non essendo stato effettuato l’interrogatorio di garanzia. Nel dettaglio la difesa riteneva che l’udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame non fosse paragonabile ad un giudizio a cognizione piena, innanzitutto per le limitate prerogative difensive esercitabili nonché per l’esiguo quadro conoscitivo dell’organo giudicante. Inoltre, l’art, 294 c.p.p. imporrebbe sempre l’espletamento dell’interrogatorio in caso di applicazione di una misura cautelare. Nell’affrontare la questione le sezioni unite ripercorrono i numerosi orientamenti che si sono susseguiti nel corso degli anni, distinguendoli in due categorie [3]. Un primo orientamento negava l’indefettibilità dell’interrogatorio di garanzia nell’ipotesi in cui il tribunale in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del g.i.p. avesse applicato una misura cautelare coercitiva [4]. A sostegno di detto assunto si riteneva che il provvedimento emesso in sede di appello cautelare fosse proceduto dall’instaurazione di un contraddittorio pieno in cui tutti i termini dell’azione cautelare fossero anticipatamente approfonditi. L’instaurazione dell’interrogatorio di garanzia in detta ipotesi provocherebbe una «superfetazione difensiva» in quanto sarebbe già stato instaurato un contraddittorio anticipato. Secondo un altro orientamento, invece, esisteva sempre un obbligo di interrogatorio tranne qualora tale adempimento fosse stato [continua ..]


2. Il decisum delle Sezioni Unite

Le sezioni unite, chiamate a pronunciarsi sull’annosa questione della necessarietà o meno dell’inter­rogatorio di garanzia nel caso di accoglimento dell’appello del p.m., ritengono che l’interessato debba essere posto nelle condizioni di difendersi ma il contraddittorio in ogni caso sia garantito nell’appello cautelare indipendentemente dalla facoltatività della scelta di parte. L’istituto dell’appello cautelare prevede un contraddittorio anticipato rispetto all’applicazione della misura, rafforzato dalla possibilità per l’imputato/indagato di comparire personalmente ex art. 309, comma 6, c.p.p. [14]. Diversa, pertanto, è la scansione procedimentale dell’istituto summenzionato rispetto a quella ordinaria ove il contraddittorio è ex post. Partendo dalla prospettazione avanzata dal giudice a quo, le sezioni unite, pur riconoscendo l’indub­bio pregio delle pronunce della consulta, sottolineano che le stesse afferiscono ad un contesto differente rispetto all’appello cautelare e, conseguentemente, non sono applicabili al caso in esame. Secondo la Suprema Corte la possibilità di difendersi è pienamente garantita in sede di appello cautelare: ne consegue che l’interrogatorio di garanzia non è insostituibile. La difesa deve essere calibrata alla specificità della fase processuale. Al fine di giungere alla conclusione che l’interrogatorio di garanzia può essere variabilmente collocato o pretermesso, il supremo consesso segue un iter distinguendone le varie configurazioni processuali: innanzitutto nei casi di revoca e sostituzione delle misure cautelari, per soffermarsi successivamente sulle ipotesi di interrogatorio anticipato ed infine di “interrogatorio assente”.


3. L'interrogatorio di garanzia nei casi di revoca e sostituzione delle misure cautelari

Preliminarmente le sezioni unite analizzano l’istituto dell’interrogatorio di garanzia nei casi di revoca o sostituzione delle misure cautelari ex art. 299, comma 3 ter, c.p.p. In tali ipotesi il giudice “può”, o “deve” se sussistono elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, interrogare l’accusato. A volte la sostituzione/revoca è automatica: ex art. 276, comma 1 ter, c.p.p., in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora la revoca o la sostituzione con la custodia cautelare in carcere è automatica, salvo la lieve entità del fatto. In tale ipotesi non sussiste un obbligo di interrogatorio di garanzia ex art. 294, comma 1 bis, c.p.p., avendo il meccanismo carattere sanzionatorio ed il diritto di difesa sarebbe comunque garantito con gli ordinari mezzi di impugnazione [15]. Il supremo consesso ha evidenziato la differenza di procedura prevista dall’art. 276, comma 1 ter, c.p.p. da quella di cui al comma 1: «sia per la tipicità della trasgressione che ne determina l’avvio, sia per le modalità dell’accertamento che precede l’applicazione della custodia in carcere, circoscritto al­l’avvenuto allontanamento, sia, infine, per la mancanza di discrezionalità del giudice nel determinare la misura da applicare che, nel caso regolato dal terzo comma, è sempre la custodia cautelare in carcere». Il comma 1 dell’art. 276 c.p.p. conferisce al giudice un ampio potere discrezionale, imponendo la celebrazione dell’interrogatorio di garanzia, con conseguente possibilità per l’indagato di orientare la decisione giudiziale attraverso elementi in fatto ed in diritto dallo stesso forniti. Dalla lettura in combinato disposto degli artt. 299, comma 3 ter, e 299, comma 3 bis, c.p.p., in virtù dei quali si assiste ad una richiesta di sostituzione in melius d’ufficio o su richiesta dell’imputato, è impossibile formulare una richiesta di interrogatorio preventivo. Secondo un orientamento giurisprudenziale per il cumulo o la sostituzione discrezionale prevista nel comma 1 dell’art. 299 c.p.p. non è necessario lo svolgimento dell’interrogatorio di garanzia per svariati motivi: in primis, per il carattere sanzionatorio della [continua ..]


4. I casi di interrogatorio anticipato

Emblematico risulta altresì l’istituto del c.d. “interrogatorio anticipato” disciplinato dall’art. 302 c.p.p. [19]. L’anticipazione dell’interrogatorio ex art. 302 c.p.p. prevista nei casi di estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare trova la sua ratio nell’esigenza di garantire il diritto di difesa e, non secondariamente, in quanto l’effetto sorpresa è venuto meno. La giurisprudenza non ha esteso analogicamente l’applicazione dell’art. 302 c.p.p. ad altri casi di inefficacia in cui interrogatorio era già stato effettuato [20]. In via esemplificativa si pensi all’emissione una nuova misura cautelare custodiale a seguito della dichiarazione di inefficacia ex art 309, commi 5 e 10, c.p.p. [21] . Sul punto la Suprema Corte ha ritenuto l’assenza di un dovere in capo al g.i.p. di interrogare l’indagato prima di ripristinare la misura nei suoi confronti e di un obbligo di ricondurre l’interrogatorio ex post precedentemente validamente espletato. Condividendo l’indirizzo più restrittivo, la Suprema Corte ritiene che l’interrogatorio de qua sia posto a garanzia dell’imputato e tale garanzia non ricorra ove lo stesso sia stato posto in condizioni di esprimere in precedenza le sue difese sulla medesima imputazione [22]. Secondo un contrapposto orientamento, sostenuto anche dal giudice remittente, l’ordinanza di custodia cautelare motivata per relationem ad altra ordinanza dichiarata inefficace ex art 309, comma 10, c.p.p. ed adottata senza previo interrogatorio è illegittima. L’accusa è costretta ad effettuare una nuova richiesta alla quale deve doverosamente seguire l’interrogatorio dell’indagato: la nuova ordinanza costituisce, infatti, un nuovo provvedimento che non reitera né sostituisce quello originario che risulti ancora valido al momento dell’emissione del secondo. La soluzione adottata dalle sezioni unite appare ancorata a logiche di economia processuale, snaturando la funzione dell’interrogatorio di garanzia nonché il contributo fornito dalla difesa, ritenendo quest’ultimo superfluo nonostante intercorra spesso un ampio arco temporale rispetto all’applicazione della nuova misura. La possibilità di un incremento delle garanzie dell’imputato in sede cautelare [continua ..]


5. L'interrogatorio "con modalità differenti"

Le sezioni unite si soffermano, poi, ad analizzare le ipotesi di “interrogatorio assente”, ossia le ipotesi in cui il contraddittorio viene instaurato con differenti modalità [26]. Nel caso di custodia cautelare applicata dopo la sentenza di condanna lo svolgimento del dibattimento comporterebbe all’imputato di esercitare pienamente le prerogative difensive. Sulla questione si erano pronunciate nel 2009 le sezioni unite le quali avevano escluso la possibilità di interrogatorio dopo l’emissione di una sentenza di condanna. A fondamento di tale assunto innanzitutto veniva posto il dato letterale dell’art, 294 c.p.p., in virtù del quale l’interrogatorio deve essere espletato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. La notevole rilevanza del dato testuale veniva giustificata per la sussistenza di un’interferenza delle norme con diritti costituzionalmente garantiti del cittadino, e pertanto della necessaria accurata disciplina codicistica [27]. Secondariamente, la Suprema Corte sottolinea sul punto l’esistenza di un precedente orientamento giurisprudenziale, costante, che esclude l’interrogatorio nel caso in esame. La tesi dell’organo rimettente circa l’applicazione analogica delle sentenze della C. cost. nn. 77/1997 e 32/1999 ad avviso del Supremo consesso non è ammissibile in primis in quanto l’interrogatorio di garanzia non può avere una maggiore valenza difensiva rispetto all’esame dibattimentale, che si caratterizza per la completezza dell’istruttoria dibattimentale. Numerosi sulla tematica gli orientamenti, anche contrastanti, susseguitisi [28]. La Corte Costituzionale era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 294 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede l’obbligo dell’interrogatorio in caso di aggravamento ex art 276, comma 1, c.p.p. nel periodo tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l’inizio del giudizio di appello [29]. Tuttavia, il giudice delle leggi ha affrontato la questione sommariamente, statuendo che il limite dell’obbligatorietà dell’interrogatorio di garanzia si applica per l’intero periodo del processo ed è irrilevante l’eventuale ampio arco temporale in cui si svolge il dibattimento, pure nei casi di sospensione o di fasi di passaggio tra i [continua ..]


6. Questioni controverse

Gli esiti ai quali giunge la Suprema Corte non appaiono particolarmente garantisti. In alcune ipotesi, infatti, l’interrogatorio di garanzia appare lo strumento che, attraverso un celere contatto tra imputato e giudice, consente un efficace e tempestivo controllo sulle cautele. Dette garanzie consentirebbero una conformità con quanto previsto dall’art. 5, n. 3, della Convenzione dei diritti dell’uomo e dall’art. 9, n. 3 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in attuazione del wright of habeas corpus, realizzando una forma posticipata di contraddittorio sul provvedimento cautelare. In tal modo si consente al giudice di verificare la permanenza delle condizioni di applicabilità del provvedimento e all’indagato di attivare in tempi brevi la propria difesa. I lavori preparatori del codice, tra l’altro, confermano questo orientamento interpretativo [30]. Nel caso sottoposto alle sezioni unite non vi è stato alcun previo interrogatorio né assorbimento della fase dibattimentale. Lo svolgimento dell’interrogatorio in caso di misura adottata in appello, stante le differenze di finalità e modalità dell’istituto rispetto alle mere dichiarazioni spontanee nonché l’even­tuale sussistenza di un ampio arco temporale tra l’applicazione e l’esecuzione della misura, sarebbe stato forse la soluzione più idonea a garantire un effettivo esercizio di difesa. Lo stesso consentirebbe, altresì, all’autorità giudiziaria di valutare i profili di attualità delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura sulla base degli apporti forniti dalla difesa. La privazione della libertà personale, incidendo su diritti costituzionalmente garantiti, inevitabilmente comporta un automatico controllo da parte dell’autorità giudiziaria. L’audizione dell’imputato nell’appello cautelare non è, invece, automatica: non sussiste, infatti, alcun obbligo di attivazione d’ufficio ma solo una volontaria partecipazione dell’indagato/imputato. La normativa sovranazionale sul tema risulta molto più garantista rispetto a quella interna: come evidenziato anche dalla giurisprudenza europea, il controllo giudiziale è previsto automaticamente ed indipendentemente dall’attivazione della persona ristretta. Se la giurisprudenza interna, allo stato, [continua ..]


NOTE