Ammessa in dibattimento la lettura ex art. 512 c.p.p. degli atti assunti dal G.I.P. in caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione
(C. cost., sent. 20 ottobre 2020, n. 218)
Con la sentenza in esame, la Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale avanzata dal Tribunale di Roma avente ad oggetto l’art. 512 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost. La criticità è stata individuata nella parte in cui la disposizione de qua non prevede la possibilità di disporre la lettura delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dinanzi al giudice per le indagini preliminari dall’imputato di un reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p., in qualità di “testimone assistito”, ove non ne sia possibile la ripetizione per cause di natura oggettiva.
La vicenda processuale che ha dato origine all’ordinanza di rimessione ha avuto inizio con l’arresto dell’imputato per possesso di sostanza stupefacente, circostanza in occasione della quale si è verificata una colluttazione di questo con i carabinieri operanti. Sottoposto a misura cautelare, durante l’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari ex art. 294 c.p.p., l’arrestato ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dei militari che avevano proceduto all’arresto.
Successivamente, nel processo che ha visto imputati i pubblici ufficiali, su richiesta del pubblico ministero, è stato ammesso l’esame testimoniale dell’arrestato ma, in sede dibattimentale, accertata l’irreperibilità sopravvenuta dello stesso, è stata chiesta ai sensi dell’art. 512 c.p.p. l’acquisizione delle dichiarazioni rese durante l’interrogatorio di garanzia. L’utilizzabilità del verbale è stata invece contestata da parte dei difensori degli imputati, giacché l’art. 512 c.p.p. non ne prevede la lettura.
In proposito, l’ordinanza di rimessione ha specificato che l’art. 512 c.p.p. non consente la lettura del verbale dell’interrogatorio dinnanzi al G.I.P. di imputato di un reato collegato ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. ancorché sia divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili e, in quanto “testimone assistito”, non risulta nemmeno applicabile l’art 513 c.p.p., riferito all’imputato o alle persone indicate nell’art. 210, comma 1, c.p.p.
Secondo quanto sostenuto dal Tribunale di Roma, l’impossibilità della lettura delle dichiarazioni rese dal “teste assistito”, nonostante la sopravvenuta irreperibilità e, pertanto, la impossibilità di ripetizione dell’esame, sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza. La stessa contrasterebbe anche con l’art. 111 [continua..]