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De jure condendo
di Orietta Bruno
PAROLE CHIAVE: reati contro gli animali - Dipartimento per la sicurezza della giustizia - discriminazione fondata sull’orientamento sessuale
Il quadro
L’emergenza sanitaria paralizza l’attività normativa: da mesi, i due rami del Parlamento sono intenti a tradurre in legge i provvedimenti emanati dal Governo per la gestione della pandemia e degli assetti finanziari del Paese. Di conseguenza, anche i d.d.l. confezionati sono pochi, mentre quelli già attenzionati vivono una situazione di stallo nelle Commissioni di riferimento. Dunque, la cornice è sconfortante: alcune recenti proposte non sono state ancora assegnate a queste ultime e di esse manca persino il testo. Ci si riferisce, per esemplificare, al progetto C. 2680 («Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e della violenza sui minori») di iniziativa dell’on. Stefania Ascari, inoltrato il 28 settembre 2020, ma non ancora attribuito, né visualizzabile nei contenuti. Ugualmente, deve dirsi circa il d.d.l. C. 2601 («Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti l’introduzione del reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili») d’iniziativa dell’on. Roberto Cassinelli, ”annunciato” il 20 luglio 2020, ma ancora da conferire, così come sconosciute sono le finalità cui ambisce.
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali
Si dispone, invece, dell’articolato del d.d.l. S. 2016 («Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali). É stato comunicato alla Presidenza del Senato il 10 novembre 2020 dalla promotrice, on. Assuntela Messina, ed è affiancato da una corposa Relazione illustrativa. L’esigenza di ammodernare una disciplina risalente, unita a quella di rendere effettiva la salvaguardia degli animali (in sé considerati e in ossequio al sentimento di pietà nei loro confronti), portano ad allestire un coacervo (in sé poco coordinato quanto alle singole modifiche che si intenderebbero apportare ai due codici, sostanziale e processuale) di previsioni di nuovo conio, integrazioni e cambiamenti a quelle vigenti in sintonia con il sistema e le disposizioni comunitarie. Dovendo sorvolare sui profili penalistici, va segnalato, per sommi capi, [continua ..]