Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Lorenzo Belvini)


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (L. 18 dicembre 2020, n. 176) La l. 18 dicembre 2020 n. 176 (G.U. Sr. gen., 24 dicembre 2020, n. 319, suppl. ord. n. 43) converte in legge con modificazioni il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (G.U., Sr. gen., 28 ottobre 2020, n. 269) che introduce disposizioni temporanee in materia di giustizia, penale e civile, dirette a fronteggiare il recente rapido incremento dei contagi conseguenti alla pandemia da Covid-19 (artt. 23 e 24, d.l. n. 137 del 2020). Nella legge in analisi sono, altresì, confluite le misure già introdotte dagli artt. 23 e 24 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (G.U., Sr. gen., 9 novembre 2020, n. 279) in tema di procedimenti in appello (art. 23 bis d.l. 137 del 2020) e di sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare (art. 23 ter d.l. 137 del 2020). Le previsioni di nuovo conio hanno una portata applicativa limitata nel tempo, agganciata alla scadenza del periodo emergenziale indicato dall’art. 1, comma 1, d.l. 25 marzo 2020, n. 19 (attualmente fissata al 31 gennaio 2021 dall’art. 1, d.l. 7 ottobre 2020, n. 125); attraverso il segnalato rinvio “mobile”, dunque, si consente di mantenere in vigore le disposizioni in analisi facendo così salve eventuali proroghe che in futuro potrebbero essere determinate dallo sviluppo della situazione sanitaria. Il testo normativo in commento oltre a riproporre, con alcune novità, misure che già erano state adottate nel periodo di maggiore gravità dell’emergenza sanitaria, ne introduce altre inedite. Tuttavia se nella c.d. “fase uno” si era optato, nella sostanza, per la paralisi dell’attività giudiziaria (salvo alcune eccezioni previste dall’art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18), con il provvedimento legislativo in analisi si intende assicurare l’amministrazione della giustizia, adottando però idonee cautele in grado di tutelare la salute dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del procedimento. In tale scenario, si consente al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria la possibilità di compiere mediante collegamenti da remoto – attraverso i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia – atti di indagini per i quali è richiesta la partecipazione dell’indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti o di altre persone. Pur trattandosi di modalità già sperimentata (art. 83, comma 12 quater, d.l. n. 18 del 2020), l’art. 23, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 stabilisce che non è consentito eseguire l’attività investigativa mediante collegamenti audiovisivi qualora il difensore – nel [continua..]

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