Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Percorsi legislativi dell'emergenza sanitaria e tutela dei diritti dell'imputato: la libertà personale al bivio tra disinteresse e gratuite compressioni (di Agostino De Caro, Professore ordinario di Procedura penale - Università degli Studi del Molise)


Il contributo analizza in modo fortemente critico i provvedimenti legislativi emergenziali, evidenziando i profili collegati agli interventi in materia penale ed in particolare la sospensione della prescrizione e dei termini di custodia cautelare.

Legislative paths of the health emergency and protection of the rights of the accused: personal freedom at the crossroads between disinterest and free compressions

The contribution analyzes the emergency legislative measures in a highly critical way, highlighting the profiles connected to the interventions in criminal matters and in particular the suspension of the prescription and the terms of pre-trial detention.

SOMMARIO:

1. Premessa: il tracollo della - 2. Gli itinerari legislativi in tema di prescrizione e libertà personale - 3. Architettura costituzionale della libertà personale - 4. Emergenza e libertà tra omissioni ed errori. Il concetto di pericolo di malattia - 5. Il pericolo di contagio e la logica repressiva: la sospensione dei termini di custodia cautelare - NOTE


1. Premessa: il tracollo della

Il mondo intero è stato attraversato e colpito duramente dalla pandemia da covid19, la salute di milioni di persone, l’economia, la società nei suoi gangli vitali e nelle relazioni individuali hanno subito danni enormi, difficilmente rimediabili nel breve termine. In questo contesto generale, la macchina giudiziaria italiana è stata stressata in mondo consistente ed in particolare la giustizia penale, da sempre, peraltro, immersa in una crisi perenne, oggi accentuata da mesi di rinvii e dal sostanziale blocco, per alcuni mesi, di ogni attività, tranne quelle poche giudicate “eccezionalmente” urgenti. Il tentativo di proporre all’opinione pubblica numeri differenti si infrange irrimediabilmente con la realtà esaminata in modo oggettivo e determinerà una situazione di sovraffollamento dei ruoli difficile da smaltire. Eppure, poteva essere, come qualche volta succede nelle situazioni di criticità estrema, dopo un primo momento di comprensibile allarme e di attuazione di misure drastiche per contrastare il contagio, l’occasione, appena allentata la morsa pandemica, per svoltare radicalmente pagina, dimostrando coraggio, intraprendenza e competenza. Invece, la Dea bendata nostrana si è nascosta, rifugiata e fatta prendere, anche quando non ricorrevano motivi concreti, dal panico del contagio. A differenza di quanto abbiamo visto in altre pubbliche amministrazioni e in moltissime attività produttive, è stata annullata, di fatto, ogni attività giudiziaria con la (prevedibile) conseguenza di vedere alimentati in modo esponenziale i vecchi mali, ai quali si sono aggiunti quelli dell’incapacità, rivelatasi evidente, di affrontare le emergenze. Mentre gli ospedali e i presidi sanitari più in generale, le forze dell’ordine, la protezione civile e persino i supermercati, i trasportatori e le aziende della filiera alimentare e di altri segmenti strategici hanno dimostrato di saper affrontare l’emergenza in modo concreto e utile al paese, l’amministrazione della giustizia ha sostanzialmente chiuso i tribunali e le corti, impedendo a tutti di accedervi (avvocati compresi: quasi fossero ospiti indesiderati, a differenza dei magistrati), utilizzando l’emergenza come scudo, invece di affrontarla, come sarebbe stato logico in un sistema che colloca la giustizia nell’ambito dei servizi essenziali. La conseguenza di [continua ..]


2. Gli itinerari legislativi in tema di prescrizione e libertà personale

Per concentrare l’attenzione sul profilo relativo alla libertà personale ed in particolare alla detenzione ante iudicium (notoriamente la parte sensibile, il nervo scoperto del più ampio e generale settore collegato alla tutela dei diritti dell’imputato) devo prima dare atto, in modo ovviamente sintetico, rinviando per un maggiore dettaglio a chi ha approfondito lo specifico punto [4], dell’ondivaga evoluzione normativa che ha caratterizzato l’emergenza sanitaria degli ultimi mesi [5]. Va subito evidenziato in modo netto e chiaro la peculiare situazione per cui “presunti innocenti ” [6] si sono visti travolgere da indiscriminate sospensioni dei termini di durata della custodia cautelare per ragioni estranee alla loro condotta [7] o alle oggettive esigenze del loro processo e in qualche misura dagli stessi vissute come un’evidente illegalità dovuta a situazioni di inefficienza, imposta, peraltro, dalla legge (e/o anticipata da provvedimenti aventi forza di legge provvisoria e discutibile, comunque tra loro non perfettamente coordinati: qui il paradosso raggiunge un culmine quasi parossistico). Ma anche l’istituto della prescrizione – già martoriato con interventi ortopedici di dubbia legittimità [8] che ne hanno snaturato la struttura – ha visto irrompere sulla scena più provvedimenti di sospensione del suo decorso che, allontanando ulteriormente la definizione di molti processi e determinando, attraverso i numerosissimi rinvii, una prevedibile intasamento dei ruoli, hanno inciso sulla durata ragionevole del processo, bene di valore costituzionale. Anche in questo caso sospensione della prescrizione imposta e non dovuta, ovviamente, a comportamenti attribuibili all’imputato o al difensore. La progressione legislativa sul punto è quasi parallela al dramma dell’emergenza e ne segue l’andamento pieno di inesattezze, di ambiguità e di confusione. Darò conto in modo molto sintetico dei vari provvedimenti solo i dati che riguardano i termini di durata della custodia cautelare. Il primo provvedimento adottato, in via di urgenza dal governo, è il d.l. 17.3.2020 n. 18 che, all’art. 83, ha coniato una generale sospensione dei termini di custodia cautelare parallela e del decorso della prescrizione strettamente collegati alla sospensione delle attività [continua ..]


3. Architettura costituzionale della libertà personale

Per orientare le successive considerazioni intorno al discutibile “modo” con il quale il legislatore dell’emergenza ha trattato la materia “libertà personale”, è utile delineare, sia pure in sintesi, la dimensione costituzionale del bene in esame. Fin dagli albori della promulgazione della Carta fondamentale, le coordinate ed i confini costituzionali del diritto alla tutela assoluta della libertà personale sono stati oggetto di un ampio dibattito arricchito man mano da una sempre maggiore attenzione alle connessioni tra le varie norme costituzionali. Nel particolare ambito di interesse, l’incertezza interpretativa, dovuta alla lettura parcellizzata dei principi ed in particolare alla convinzione che l’intero paradigma della libertà personale fosse connesso al solo art. 13 Cost., è stata lentamente superata, fino a raggiungere la piena consapevolezza del ruolo fondamentale svolto dalla presunzione di non colpevolezza rispetto al tema e la sua capacità di riempire di significato i vuoti inevitabilmente esistenti all’interno della prima norma: la valutazione combinata delle due disposizioni, invece, delineava il senso logico e ontologico del diritto, oltre a coglierne l’esatto significato ed i confini giuridici [15]. La lettura organica della Costituzione ha prodotto significativi risultati fondati sull’idea che il paradigma garantista non possa essere parcellizzato e apprezzato per singoli segmenti, ma debba essere, all’opposto, considerato nella sua massima latitudine e nelle sue inevitabili interrelazioni. Il tema è, però, più ampio e travalica anche le disposizioni richiamate. In materia di libertà personale, infatti, giocano un ruolo essenziale anche l’art. 2, norma che consente di adeguare automaticamente la Costituzione alla crescita culturale, sociale e democratica della società e che deve essere interpretata come clausola aperta capace di recepire le nuove istanze di tutela dei diritti fondamentali; e l’art. 111 comma 7 che sancisce il principio di giurisdizionalità dei provvedimenti restrittivi della libertà personale prevedendo, nella sostanza, che le misure restrittive di maggior rigore siano applicate da giudici. In questo contesto, poi: l’art. 13 Cost., disposizione che proclama l’inviolabilità della libertà personale consentendo la sua [continua ..]


4. Emergenza e libertà tra omissioni ed errori. Il concetto di pericolo di malattia

Il legislatore dell’emergenza ha trattato la correlazione tra libertà dell’individuo, sistema penale e processuale, da un lato, e diritto alla salute, dall’altro, con scelte caratterizzate da evidenti errori ed omissioni. Eppure l’occasione era utile a definire, anche oltre l’emergenza, le corrette connessioni esistenti tra i vari ambiti. Bisognava, però, spogliarsi dei logori panni del giustizialismo per varcare la soglia del garantismo effettivo. E tra i due termini, nonostante la evidente generalizzazione, esiste una differenza epocale, soprattutto se si ragiona in termini di politica legislativa. Un’emergenza sanitaria di enorme gravità e dagli sviluppi non prevedibili come quella vissuta negli ultimi mesi, collegata ad un virus ad alta contagiosità, rapidamente diffusosi in tutto il pianeta, doveva suggerire al legislatore di affrontare in modo deciso le problematiche connesse alla detenzione in carcere (definitiva e cautelare) per tutelare il diritto alla salute dei detenuti (e degli operatori) e assicurare il distanziamento sociale ritenuto unico serio rimedio, insieme all’igiene personale e all’uso delle mascherine, per evitare l’espansione della pandemia. Era, come già detto, anche l’occasione per impostare la rivisitazione, in modo organico, di una serie di criticità che da sempre accompagnano la vicenda detentiva. Le scelte normative effettuate sono state, invece, timide, raffazzonate, parziali e, quel che appare più sconcertante, limitate ai soli detenuti definitivi, laddove, invece, la categoria alla quale guardare con maggior attenzione, per le note implicazioni costituzionali e sovranazionali, era quella dei detenuti in attesa di giudizio [22]. Su un piano generale, infatti, mentre è stata posta un’attenzione, invero molto limitata e non coordinata [23], nei confronti dei detenuti definitivi, consentendo “a talune condizioni, di sostituire al carcere il regime domiciliare verso chi ha un residuo pena di sei mesi (nella legge di conversione, possono essere sette)” e subordinando “lo stesso beneficio al monitoraggio elettronico per il condannato che deve scontare da sei mesi e un giorno a 18 mesi di carcere gli arresti domiciliari per le pene residue non superiori a sei mesi” [24], è stato omesso qualsiasi intervento “di favore” o comunque orientato a tutelare il [continua ..]


5. Il pericolo di contagio e la logica repressiva: la sospensione dei termini di custodia cautelare

Se era lecito attendersi un intervento che valorizzasse la tutela del diritto alla salute dal pericolo di contagio, non era affatto logico ipotizzare una novella addirittura repressiva, in danno proprio degli imputati in fase di giudizio, assistiti dalla più volte richiamata presunzione di innocenza. Eppure si è verificato. Al peggio, si dice, non c’è mai limite e a questo singolare ritornello il legislatore ci sta abituando. L’art. 83 commi 4 e 9 del d.l. n. 18 del 2020 ha, infatti, “imposto” la sospensione del decorso dei termini di custodia cautelare per tutti gli imputati detenuti, nel contesto e quale conseguenza del più generale rinvio dei processi durante la fase dell’emergenza sanitaria e della sospensione di ogni termine e attività. La previsione iniziale imponeva il rinvio di tutti i processi e la sospensione dei procedimenti con indagati/imputati dentuti, ad eccezione di quelli per i quali i termini di custodia cautelare fossero in scadenza entro il perimetro temporale fissato dalla norma, fino al 15.4.2020. Il d.l. n. 23 dell’8.4.2020 ha, poi, spostato il termine conclusivo dell’emergenza all’11.5.2020. Il termine di sospensione potrebbe essere suscettibile anche di ulteriori allungamenti rimessi alle scelte dei singoli capi degli uffici ai quali è demandata l’organizzazione della macchina giudiziaria dei singoli distretti. E tutto in assenza di una decisione giurisdizionale che possa vagliare la legalità di ogni singola sospensione dei termini custodiali (e di conseguenza anche di quelli collegati alle altre misure coercitive e interdittive). L’ultimo decreto legge (il 149 del 2020) prosegue sulla stessa strada in modo ancora più eccentrico. Qui, la sospensione è addirittura determinata dal rinvio del processo per impedimento del teste, del consulente, perito o imputato ex art. 210 c.p.p. Insomma, la difficoltà di assumere la prova per cause indipendenti dalla condotta dell’imputato si ritorce contro di lui. Un’assurdità difficilmente comprensibile. La sospensione delle attività procedurali nel settore penale, quale premessa per il rinvio della trattazione dei processi, inizialmente con un riferimento azzardato alle disposizioni del periodo feriale, ha riguardato tutti i procedimenti ad eccezione, tra l’altro, e dopo varie manipolazioni, di quelli per i quali i termini massimi di [continua ..]


NOTE
Fascicolo 6 - 2020