Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Paola Corvi)


Contestazioni a catena e computo dei termini di custodia cautelare (Cass., sez. IV, 3 marzo 2020, n. 8546) L’art. 297 c.p.p. nel disciplinare l’ipotesi di “contestazioni a catena” si limita a indicare il dies a quo dei termini di custodia cautelare: il terzo comma stabilisce che se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave. La norma non chiarisce tuttavia quali siano le modalità di computo dei termini. Con riguardo alla singola fase, il termine comincia a decorrere per tutte le ordinanze cautelari dalla data di esecuzione della prima di queste e prosegue per tutta la durata della propria fase. Tuttavia la Corte di cassazione in alcune pronunce ha stabilito che la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, impone, ai fini del calcolo dei termini di fase, di frazionare la globale durata della custodia cautelare, imputandovi solo i periodi relativi a fasi omogenee. Pertanto, secondo questo orientamento, al fine di stabilire se sia decorso il termine di durata previsto per la fase delle indagini preliminari, occorre considerare del periodo complessivo di durata della custodia cautelare sofferta solo le frazioni di tempo relative, nei due procedimenti, alle indagini preliminari: conseguentemente il periodo di custodia cautelare maturato nella fase delle indagini preliminari per la seconda misura può cumularsi soltanto a quello trascorso nella medesima fase per la prima misura (Cass. sez. VI, 3 dicembre 2014, n. 50761; Cass. sez. F, 18 novembre 2014, n. 47581; Cass. sez. VI, 4 marzo 2013, n. 15736). Più recentemente la Corte di cassazione ha invece sostenuto una diversa lettura dell’art. 297 comma 3 c.p.p., a partire dalla ratio della norma, ribadita dalla giurisprudenza costituzionale: se l’istituto delle “contestazioni a catena” e la regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare al giorno dell’esecuzione del primo provvedimento mirano ad evitare che la fissazione di termini di durata massima delle misure cautelari possa essere elusa mediante la diluizione nel tempo di più ordinanze cautelari nei confronti dello stesso soggetto, lo scomputo del solo presofferto per la fase omogenea verrebbe a vanificare la fondamentale garanzia sottesa alla retrodatazione, impedendo di concentrare in un unico contesto temporale le vicende cautelari, destinate a dar luogo a simultanei titoli cautelari. Per questo motivo in [continua..]

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