Trattazione prioritaria dei processi per disastro ambientale
L’art. 132-bis norme att. c.p.p., già lievemente ritoccato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 con l’inserimento, tra i processi da trattare in via prioritaria, di quelli per i reati di cui agli artt. 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis c.p., ossia alcuni gravi delitti contro la Pubblica Amministrazione (nuova lett. f-bis), torna ad essere oggetto di attenzione legislativa ad opera del disegno di legge S. 1675, di iniziativa del sen. Lomuti, recante «Modifica all’art. 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi».
La Relazione illustrativa che accompagna il d.d.l. ricostruisce il profilo storico dell’art. 132-bis norme att. c.p.p. (originariamente destinato ad assegnare priorità assoluta nella formulazione dei ruoli di udienza a quei soli procedimenti nell’ambito dei quali risultassero applicate misure cautelari di custodia i cui termini fossero prossimi alla scadenza e, successivamente, a talune tipologie di reato connotate da speciale gravità via via individuate nel tempo dal legislatore – da ultimo con la l. n. 103 del 2017 – fino ad assumere l’attuale configurazione).
Indi, esplicita il proprio obiettivo di estendere la possibilità di trattazione prioritaria anche per il reato di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater c.p., introdotto dalla l. 22 maggio 2015, n. 68, che – in un’ottica ecocentrica – tutela il bene ambientale nel suo complesso, prendendo in considerazione l’incolumità della collettività come diretta conseguenza di una condotta materialmente pericolosa per il primo bene citato.
Se la rilevanza del bene giuridico tutelato e la riflessa pericolosità sociale delle condotte sanzionate giustificano l’estensione proposta, tuttavia, l’esperienza della previsione normativa di cui all’art. 132-bis norme att. c.p.p. suggerisce come il fenomeno del progressivo allungamento dell’elenco delle priorità di trattazione dei processi abbia vanificato l’efficienza e la credibilità della selezione.
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Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori
La proposta di legge C. 2298, d’iniziativa degli on. Siani e altri, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», interviene sulla problematica, di assoluta rilevanza, riguardante la possibilità di assicurare il rapporto tra madre detenuta e figlio al di fuori dell’ambiente carcerario, affinché il bambino possa subire il meno possibile la condizione della madre.
Non è [continua..]