Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Lorenzo Pulito)


Trattazione prioritaria dei processi per disastro ambientale L’art. 132-bis norme att. c.p.p., già lievemente ritoccato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 con l’inse­ri­mento, tra i processi da trattare in via prioritaria, di quelli per i reati di cui agli artt. 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis c.p., ossia alcuni gravi delitti contro la Pubblica Amministrazione (nuova lett. f-bis), torna ad essere oggetto di attenzione legislativa ad opera del disegno di legge S. 1675, di iniziativa del sen. Lomuti, recante «Modifica all’art. 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi». La Relazione illustrativa che accompagna il d.d.l. ricostruisce il profilo storico dell’art. 132-bis norme att. c.p.p. (originariamente destinato ad assegnare priorità assoluta nella formulazione dei ruoli di udienza a quei soli procedimenti nell’ambito dei quali risultassero applicate misure cautelari di custodia i cui termini fossero prossimi alla scadenza e, successivamente, a talune tipologie di reato connotate da speciale gravità via via individuate nel tempo dal legislatore – da ultimo con la l. n. 103 del 2017 – fino ad assumere l’attuale configurazione). Indi, esplicita il proprio obiettivo di estendere la possibilità di trattazione prioritaria anche per il reato di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater c.p., introdotto dalla l. 22 maggio 2015, n. 68, che – in un’ottica ecocentrica – tutela il bene ambientale nel suo complesso, prendendo in considerazione l’inco­lumità della collettività come diretta conseguenza di una condotta materialmente pericolosa per il primo bene citato. Se la rilevanza del bene giuridico tutelato e la riflessa pericolosità sociale delle condotte sanzionate giustificano l’estensione proposta, tuttavia, l’esperienza della previsione normativa di cui all’art. 132-bis norme att. c.p.p. suggerisce come il fenomeno del progressivo allungamento dell’elenco delle priorità di trattazione dei processi abbia vanificato l’efficienza e la credibilità della selezione. * * * Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori La proposta di legge C. 2298, d’iniziativa degli on. Siani e altri, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», interviene sulla problematica, di assoluta rilevanza, riguardante la possibilità di assicurare il rapporto tra madre detenuta e figlio al di fuori dell’ambiente carcerario, affinché il bambino possa subire il meno possibile la condizione della madre. Non è [continua..]

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