Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Ada Famiglietti)


Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19 (D.l. 30 aprile 2020, n. 28) Il d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (G.U., Sr. gen., 30 aprile 2020, n. 111) è intervenuto sulla controversa disciplina delle udienze da remoto, introdotta con la l. 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del d.l. 17 marzo 20, n. 18, ulteriormente modificata dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (G.U., Sr. gen., 8 aprile 2020, n. 94). Molteplici erano gli aspetti problematici evidenziati in materia dall’Unione camere penali italiane e dall’Asso­ciazione degli studiosi del processo penale. Si era sottolineato il tentativo di ridisegnare la giustizia penale con il volto del processo a distanza, con l’introduzione di norme volte a potenziare il processo telematico, consentendo nella fase di emergenza lo svolgimento di attività da remoto. Pertanto, le innovazioni che incidevano maggiormente sull’esercizio dei diritti di difesa e sui principi fondanti il dibattimento penale, quali oralità, immediatezza e contraddittorio, sono state in parte accantonate. La principale modifica, che si segnala rispetto all’impianto previsto dalla l. n. 27 del 2020, è data dal­l’impossibilità di celebrare a distanza, salvo diverso accordo tra le parti, le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, e quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti tecnici o periti. Si tratta di un’importante innovazione, che ha evitato lo strappo con i canoni basilari del processo penale, scongiurando il rischio di una giustizia penale sommaria in fase di emergenza. In tutti gli altri casi, è stata posticipata al 31 luglio 2020 la possibilità di svolgere udienze penali mediante collegamenti da remoto. Fino alla stessa data, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto; il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. È prevista inoltre la possibilità, dal 12 maggio al 31 luglio, di adottare misure organizzative (che possono comprendere l’ulteriore rinvio delle udienze) volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari. A tal fine, i capi degli uffici giudiziari potranno disporre la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’art. 472, comma 3, c.p.p. di tutte le udienze penali pubbliche, per la finalità di contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19. Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del [continua..]

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