Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo (di Elena Andolina)


Verso un razionale parallelismo tra riesame personale e reale in punto di perentorietà del termine di trasmissione degli atti

L’attuale architettura normativa del procedimento di riesame in materia di cautele reali presenta una vistosa anomalia: la fissazione di un termine perentorio (per la decisione dell’organo giudicante) caratterizzato dalla mobilità del dies a quo.

Proprio al superamento dell’intrinseca irragionevolezza del regime delineato dall’art. 324, commi 3 e 7, c.p.p. è preordinata la proposta di legge C. 1190 recante “Modifiche all’articolo 324 del codice di procedura penale, in materia di procedimento di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali” – promossa dall’onorevole Bellomo ed altri – assegnata il 7 settembre 2023 alla Commissione Giustizia del Senato. Ai fini di una piena comprensione della prospettata anomalia e delle sue implicazioni, è opportuno richiamare il relativo dato codicistico; dando, poi, conto degli sviluppi normativi che hanno interessato il comma 10 dell’art. 309 c.p.p. richiamato dall’art. 324, comma 7, c.p.p. Ai sensi dell’art. 324, comma 5, c.p.p. il tribunale c.d. provinciale decide sulla richiesta di riesame «nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti» su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame; termine perentorio presidiato – in virtù del rinvio operato dal comma 7 di quest’articolo al comma 10 dell’art. 309 c.p.p. – dalla perdita di efficacia della misura cautelare reale. Sennonché, il limite temporale per la decisione decorrente dal momento della ricezione consegue, a sua volta, all’avvenuta trasmissione degli atti stessi da parte dell'autorità giudiziaria procedente («entro il giorno successivo» all’avviso della cancelleria ai sensi del comma 3 dello stesso articolo). Adempimento, quest’ultimo, che, proprio perché agganciato ad un termine ordinatorio alla cui inosservanza non è correlata alcuna sanzione processuale, risulta di fatto espletabile in un momento non preventivamente determinabile con certezza. Evidente l’incongruenza di fondo di un meccanismo così congegnato che rimette, in pratica, la scelta del momento in cui inoltrare gli atti alla discrezionalità – se non al potenziale arbitrio – della stessa autorità giudiziaria procedente; che, pertanto, attraverso una trasmissione non tempestiva, può colpevolmente condizionare i tempi decisori del tribunale del riesame, a scapito della massima celerità della procedura incidentale. Con conseguente compromissione dell’esigenza di certezza del termine di conclusione del procedimento di impugnazione cautelare; esigenza «dotata di indubbio rilievo costituzionale, perché attinente alla ragionevolezza intrinseca del sistema, ancor prima che alla natura del bene-interesse tutelato (diritti della persona o diritti reali)» (Cass., sez. III, 3 maggio 2011, n. 24163). D’altro canto, il dettato dell’art. 324 c.p.p., seppur irrazionale, era pienamente speculare all’origi­naria formulazione dell’art. 309 c.p.p. in punto di previsione del termine ordinatorio di un giorno per la trasmissione degli [continua..]

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Fascicolo 2 - 2024