Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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La ratio essendi del rinvio pregiudiziale alla Cassazione: primi segnali di una crisi annunciata? (di Roberta Rizzuto, Assegnista di ricerca in Diritto processuale penale – Università LUMSA di Palermo)


L’art. 24-bis c.p.p., innestato nel codice di rito ad opera della riforma Cartabia, si presenta come una disposizione deficitaria sul piano della completezza e dell’igiene lessicale, ragion per cui pone svariati quesiti esegetici, taluni dei quali di cruciale rilevanza ai fini dell’effettività funzionale del rinvio pregiudiziale alla Cassazione della decisione sulla questione concernente la competenza territoriale. La Suprema Corte, in occasione della pronuncia della prima sentenza terminativa del novello procedimento incidentale, ha fornito delle indicazioni sull’an e sul concreto funzionamento del nuovo istituto, che, se, per certi versi, paiono confortanti, per altri sembrano, però, instillare il dubbio sul reale proposito della Corte regolatrice. Il sospetto è che dietro l’intento didascalico manifestato attraverso le prime sentenze sul tema si nasconda il diverso obiettivo della Cassazione di accentuare, esasperandone un po’ i tratti, la residualità del regolamento preventivo di competenza per territorio. Da qui la possibile mortificazione della ratio essendi del nuovo istituto, che già, per altre vie e per altri motivi, sembra vacillare.

The ratio essendi of the preliminary referral to the Supreme Court: first signs of an announced crisis?

Article 24-bis of the Italian Code of Criminal Procedure, grafted into the code of procedure by the Cartabia reform, appears as a deficient provision in terms of completeness and lexical hygiene. Therefore, it poses a variety of exegetical questions, some of which are of crucial relevance to the functional effectiveness of the preliminary referral to the Supreme Court of Cassation of the decision on the question concerning territorial competence. The Supreme Court, on the occasion of the pronouncement of the first terminating judgment of the new incidental procedure, provided some indications on the an and the concrete functioning of the new institute, which if, in some ways, seem comforting, for others seem to instill doubt about the real intention of the regulating court. The suspicion is that behind the didactic intent manifested through the first rulings on the subject lies the different objective of the Supreme Court of Cassation to accentuate, somewhat exaggerating its features, the residuality of the prior regulation of jurisdiction by territory. Hence the possible mortification of the ratio essendi of the new mechanism, which already, in other ways and for other reasons, seems to be faltering.

Il giudice investito in via pregiudiziale della questione sulla competenza territoriale o che intenda rilevarla ex officio deve motivare la sua determinazione MASSIMA: In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis c.p.p., introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione, compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa e, altresì, prospettando l’impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti. PROVVEDIMENTO: (Omissis) RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Latina, con ordinanza pronunciata nel corso dell’udienza del 26 gennaio 2023, ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell’art. 24 (rectius: 24-bis) c.p.p., per la risoluzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dai difensori degli imputati, (omissis) (omissis), (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis). 1.1. Il giudice rimettente ha rilevato che il procedimento, relativo anche agli imputati (omissis) (omissis), (omissis) (omissis), (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis), era stato trasmesso dal Tribunale di Roma che, con sentenza pronunciata in data (omissis), aveva dichiarato la propria incompetenza per i reati di cui al decreto di giudizio immediato emesso dal GIP del Tribunale di Roma in data (omissis). 1.2. Il Tribunale di Roma aveva rilevato che, correttamente, la fase delle indagini preliminari era stata attribuita alla competenza del pubblico ministero e del GIP distrettuale a mente dell’art. 51 c.p.p., ma che il dibattimento doveva essere celebrato davanti al Tribunale di Latina. 1.3. Secondo quanto riferisce il giudice rimettente, nel corso di alcune udienze celebratesi senza apertura del dibattimento, le difese di (omissis) (omissis), (omissis) (omissis), (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis), aveva eccepito l’incompetenza del Tribunale di Latina; sempre nella fase preliminare, (omissis) (omissis), aveva anche proposto istanza di rimessione, dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 10563/2023 del 14/12/2022). 2. Sono pervenute memorie nell’interesse di (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) che insistono per la competenza del Tribunale di Napoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza non è ammissibile. 2. Va premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30 c.p.p., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento [continua..]

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SOMMARIO:

1. Considerazioni introduttive: il ruolo della Cassazione dinanzi al deficit di determinatezza strutturale dell’istituto - 2. Dal caso concreto all’atteggiamento didascalico della Cassazione - 3. La ratio innovatrice dell’incidente di incompetenza ratione loci e il concreto pericolo di una sua trasfigurazione “per via ermeneutica” - 4. Le prime indicazioni della Cassazione sul potere giudiziale di instaurazione del rinvio - 5. La delibazione del giudice di merito sulla fondatezza della questione tra esigenze di responsabilizzazione dei soggetti legittimati e rischio di esasperazione della residualità dell’istituto per ragioni di economia processuale - NOTE


1. Considerazioni introduttive: il ruolo della Cassazione dinanzi al deficit di determinatezza strutturale dell’istituto

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20612/2023 [1], si è pronunciata per la prima volta sul rinvio pregiudiziale previsto dall’art. 24-bis c.p.p. di recente conio. La decisione in parola suscita interesse per quel che mette in luce in ordine alle connotazioni essenziali dello strumento preventivo regolatorio consegnatoci, non senza imperfezioni e incertezze, dai conditores della riforma Cartabia, e altresì per il modo in cui lo fa. Leggendo siffatto provvedimento giurisdizionale, anche a causa delle forti assonanze ravvisate tra il suo contenuto e taluni passaggi della Relazione n. 3/2023 messa a punto dall’Ufficio del Massimario nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore delle nuove disposizioni [2], si ha l’im­pres­sione di trovarsi dinanzi alla prima di una lunga serie di sentenze a mezzo delle quali la Suprema Corte tenterà di alleviare il tasso di indeterminatezza strutturale che l’istituto in parola presenta, nella speranza, altresì, di orientarne il futuro funzionamento. È per questo motivo che, durante la lettura e la disamina dei passaggi argomentativi principali della suddetta pronuncia, in un certo qual senso, “capostipite”, si è sempre cercato di non perdere mai di vista il confine parecchio labile esistente tra l’attività puramente esegetica e quella nomopoietica, di cui, tra l’altro, non di rado in passato la Cassazione si è resa indebitamente autrice [3]. Quanto appena asserito nulla, però, vuole anticipare sul punto e, in particolar modo, non sottintende una valutazione negativa, in quanto, anche in virtù dell’innovatività propria dell’incidente di incompetenza per territorio e della conseguente assenza di pregresse indicazioni giurisprudenziali, i tempi paiono ancora prematuri per sbilanciarsi in un senso o nell’altro. Ad ogni modo, al di là di quale sia il reale proposito dei giudici di Piazza Cavour, nella quasi totalità delle sentenze pronunciate al termine dei procedimenti incidentali ex art. 24-bis c.p.p. di cui ad oggi si ha notizia [4] paiono scorgersi le tracce di un loro atteggiamento, per così dire, didascalico. Sembrerebbe, in altre parole, che la Suprema Corte, attraverso le sue prime statuizioni, abbia inteso gettare le basi per un utilizzo del regolamento preventivo di competenza iure loci, ad opera ora [continua ..]


2. Dal caso concreto all’atteggiamento didascalico della Cassazione

Per comprendere le ragioni sottese all’epilogo decisorio della sentenza che si annota, è utile ricostruire la vicenda processuale da cui origina. Orbene, l’audizione dei giudici di legittimità, nelle forme previste dall’art. 24-bis c.p.p., è avvenuta per mano del Tribunale di Latina. Maggiormente nel dettaglio, il giudice rimettente, una volta dato atto, nell’apposito verbale, dell’intervenuto mutamento nella composizione del Collegio giudicante e, altresì, del fatto che i difensori degli imputati, nel corso di alcune udienze celebrate senza la formale dichiarazione di apertura del dibattimento, ne avevano eccepito l’incompetenza territoriale (a favore del Tribunale di Napoli), ha ritenuto di deferire la decisione su tale questione pregiudiziale di rito alla Corte di cassazione. Da dire, inoltre, che i giudici di Latina erano stati investiti della cognizione di siffatto caso, non già ab imis, bensì soltanto a seguito della sentenza di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Ro­ma. Quest’ultimo si era spogliato della cognitio a vantaggio del Tribunale di Latina e lo aveva fatto nel rispetto della regola condensata nell’art. 51 c.p.p., in forza della quale, limitatamente a determinate figure delittuose, la competenza durante la fase investigativa e l’udienza preliminare è sganciata da quella relativa al segmento dibattimentale: la prima ha carattere distrettuale, la seconda viene, invece, fissata secondo gli usuali criteri di determinazione della competenza territoriale (artt. 8 ss. c.p.p.). Il provvedimento di rinvio pregiudiziale a firma dell’autorità giusdicente laziale s’è inserito, dunque, in un contesto in cui l’ortodossa identificazione del forum delicti è sempre apparsa incerta e controversa, seppure per ragioni tra loro diverse. A mutare, nel corso della sequela procedimentale, sono stati i giudici coinvolti, gli strumenti processuali adoperati e i profili, di volta in volta, presi in considerazione, non anche, però, l’oscurità e l’ambiguità che sin dall’inizio, in tale vicenda processuale, hanno contrassegnato l’individuazione del giudice territorialmente competente a pronunciarsi nel merito. Se, infatti, in precedenza, la trattazione della questione sulla competenza per territorio è avvenuta nelle forme, per così dire, tradizionali, [continua ..]


3. La ratio innovatrice dell’incidente di incompetenza ratione loci e il concreto pericolo di una sua trasfigurazione “per via ermeneutica”

Come noto, l’art. 4 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della delega disposta dall’art. 1, comma 13, lett. n), l. 27 settembre 2021, n. 134 [7], ha inserito, nel codice di procedura penale, il nuovo art. 24-bis, rubricato «Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio» [8]. La nuova disposizione è stata, in particolar modo, innestata nel capo IV del titolo I del libro primo del codice di rito, dedicato ai provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza. Si colloca, quindi, a valle delle regole che concorrono a delineare il regime, a geometria variabile, di rilevabilità-deducibilità delle questioni afferenti, giustappunto, alla competenza (per materia, per territorio e per connessione) del giudice. L’art. 24-bis c.p.p. si profila come un groviglio, per districare il quale la littera legis è di poco aiuto, perché avara di dettagli o, comunque, di indicazioni utili. Per ovviare a questo stato delle cose, può essere utile volgere lo sguardo alla ratio essendi del regolamento preventivo di competenza per territorio – della quale, a breve, si dirà diffusamente –. Ciò, del resto, è quel che ha dimostrato di fare anche la Cassazione, la quale nella sentenza qui annotata si è, ad esempio, avvalsa del supporto teleologico per meglio chiarire l’an del rinvio pregiudiziale. È, quindi, opinione comune che la ratio dell’istituto sia, congiuntamente a qualche altro dato (principi costituzionali in primis), l’elemento che può contribuire a sciogliere il bandolo della matassa, ogniqualvolta ve ne sarà bisogno nel, per certi versi, tortuoso percorso di ricostruzione degli esatti confini applicativi di tale istituto nonché delle sue concrete modalità di funzionamento. Coordinamento con la disciplina dell’eccezione di incompetenza per territorio e con quella dei conflitti di competenza, ampiezza del vaglio giudiziale sulle domande ex parte, contenuto del provvedimento di rinvio, poteri cognitivi della Suprema Corte, sospensione del processo a seguito del­l’ordinanza di rimessione della questione pregiudiziale di rito alla Cassazione [9] sono soltanto taluni dei quesiti esegetici posti dall’art. 24-bis c.p.p. Quesiti, che, per esigenze di economia espositiva e, altresì, di aderenza al disegno tracciato [continua ..]


4. Le prime indicazioni della Cassazione sul potere giudiziale di instaurazione del rinvio

Il rinvio pregiudiziale replica la struttura su due livelli del sistema tradizionale di controllo sulla competenza (e sulla giurisdizione): anche in tal caso esiste una netta distinzione tra un livello primario – il quale ha ad oggetto la funzione di autocontrollo provvisoriamente espletata dal giudice procedente sulla quaestio iuris relativa alla competenza territoriale – e quello secondario, del controllo accentrato nelle mani della Cassazione. Quest’ultimo, però, a differenza dello schema tradizionale, è stato costruito come una facoltà del giudice procedente. Ci si domanda, pertanto, se l’esigenza di risolvere la controversia territoriale prima che ci si inoltri nello sviluppo diacronico della sequenza processuale non richiedesse, al contrario, un’automatica investitura della Suprema Corte, fatta eccezione del solo caso in cui il difetto di competenza per territorio fosse di manifesta evidenza. È vero, la struttura su due livelli, di per sé, garantisce un equo contemperamento del principio di sottoposizione esclusiva del giudice alla legge con quello di logicità del processo, inteso quale sviluppo razionale di atti funzionali all’accertamento del fatto storico, ma l’attivazione del controllo accentrato su semplice impulso di parte (nonché d’ufficio) avrebbe forse [21] potuto conferire maggiore effettività e stabilità a tale bilanciamento. Eppure, il legislatore, in parte anche su suggestione del timore di ingolfare la Cassazione con questioni di agevole risoluzione [22], ha ritenuto di dovere accordare la propria preferenza alla via della facoltatività, edificando il rinvio come una prerogativa del giudice procedente. A lungo potrebbe disquisirsi sull’impossibilità di trasporre le logiche di matrice marcatamente economica – e, quindi, efficientista – sul piano dell’amministrazione della giustizia penale, senza un loro previo adattamento alle specificità strutturali di quest’ultima così come risultanti e presidiate dalla Costituzione, ma, per ragioni di economia espositiva, non ci è consentito farlo [23]. L’esigenza di non dilungarsi sul tema non preclude, però, di evidenziare che non dovrebbe esservi spazio alcuno per una visione “imprenditoriale” della macchina giudiziaria né, tantomeno, per la promozione delle esigenze che di [continua ..]


5. La delibazione del giudice di merito sulla fondatezza della questione tra esigenze di responsabilizzazione dei soggetti legittimati e rischio di esasperazione della residualità dell’istituto per ragioni di economia processuale

Il primo profilo di inammissibilità individuato dalla Corte regolatrice nella sentenza che si annota, come s’è visto in precedenza, si sviluppa attorno al tema della delibazione giudiziale della domanda di parte e, di riflesso, a quello del contenuto dell’ordinanza di deferimento della decisione sul foro territorialmente competente alla Cassazione. L’art. 24-bis c.p.p. attribuisce al giudice il potere di apprezzare, discrezionalmente, la meritevolezza del rinvio alla Cassazione: egli non sarebbe, dunque, vincolato alla richiesta delle parti, «in quanto la discrezionalità della rimessione risponde anche alla previsione della rilevabilità ex officio della stessa» [42]. Questa tesi, che trae spunto dal dato testuale («[…] la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione») e, precisamente, dall’utilizzo del verbo modale «può» [43], in linea di principio, sottrae la Suprema Corte al pericolo di ritrovarsi sopraffatta da una panoplia di incidenti di incompetenza iure loci facilmente risolvibili dal giudice di merito, dinanzi al quale detta questione processuale è stata sollevata anche sotto forma di eccezione [44]. Tanto premesso, non può, però, non ribadirsi che l’esigenza di non appesantire la mole di lavoro già consistente della Cassazione con i rinvii pregiudiziali non dovrebbe incidere sulle determinazioni dei giudici di merito chiamati a pronunciarsi su domande di parte di incidente di incompetenza territoriale. L’autorità giudicante, alla quale venga presentata una richiesta di rinvio incidentale ha una duplice opportunità: trattenere a sé la decisione sulla questione di rito (rigettandola o accogliendola) oppure devolverla alla Corte di legittimità. Il riconoscimento, in capo al giudice, di questo potere di selezione delle questioni sulla competenza per territorio da rimettere alla Suprema Corte presuppone il ricorso, da parte del medesimo, alla propria discrezionalità valutativa. L’art. 24-bis c.p.p., tuttavia, nulla dispone in merito alla regola di giudizio cui deve rifarsi l’autorità giusdicente ogniqualvolta sia investita di una domanda di rinvio pregiudiziale. Da qui l’asserto, da taluno promosso in dottrina, secondo cui la decisione di rimettere alla [continua ..]


NOTE