Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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Sezioni unite (di Lorenzo Pelli)


Il nuovo comma 1-bis dell’art. 573 c.p.p. non può essere applicato retroattivamente

(Cass., sez. un., 21 settembre 2023, n. 38481)

La questione controversa sottoposta all’attenzione delle Sezioni unite concerne un conflitto intertemporale sorto a seguito dell’inserimento del comma 1-bis nell’art. 573 c.p.p. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia).

Le Sezioni unite sono state chiamate a deliberare sul seguente quesito: «se l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., si applichi a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece, alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decorrere dalla suddetta data».

Il tema è stato oggetto di contrastanti orientamenti interpretativi. Secondo un primo indirizzo, il comma di nuovo conio sarebbe applicabile ad ogni impugnazione che risulti essere pendente al 30 dicembre 2022 (Cass., sez. I, 11 gennaio 2023, n. 7625, Ambu, in CED Cass., n. 284248-01; Cass., sez. I, 11 gennaio 2023, n. 2854, Colonna, ivi, n. 284012-01; Cass., sez. II, 2 febbraio 2023, n. 6690, Seno, ivi, n. 284216-01). Il menzionato filone giurisprudenziale poggia sul fatto che il principio del tempus regit actum impone lo svolgimento del giudizio di impugnazione in ossequio alla nuova disciplina derivante dalla c.d. riforma Cartabia. In base a questa prima opinione la nuova formulazione dell’art. 573 c.p.p. non arreca alcun pregiudizio alla parte civile posto che le sue ragioni, aventi ad oggetto pretese di carattere esclusivamente riparatorie e risarcitorie, vengono per tale via fatte valere innanzi al giudice civile che ne costituisce la sede naturale. Si assiste, quindi, ad una continuità tra giudizio penale e civile. Ragion per cui si seguiranno i dettami propri della sede civile: come ad esempio in punto di accertamento del nesso eziologico (cfr. Cass., sez. IV, 15 settembre 2022, n. 37193, Ciccarelli, in CED Cass., n. 283739-01; Cass., sez. II, 14 gennaio 2022, n. 11808, Restaino, ivi, n. 283377-01; nonché Cass., sez. un., 28 gennaio 2021, n. 20065, Cremonini, ivi, n. 281228-01). La parte civile attrice è, infatti, chiamata alla riassunzione in sede civile ove potrà conformare la propria domanda al nuovo ambito processuale. In altri termini, in base a tale ricostruzione, si può effettuare un’estensione analogica del meccanismo di translatio iudicii contemplato in caso di annullamento dall’art. 622 c.p.p. in virtù del quale è consentito formulare nuove conclusioni o modificare la domanda. Una seconda impostazione ermeneutica sostiene invece che debbano essere ricondotte al nuovo comma 1-bis unicamente le impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse successivamente al 30 dicembre 2022 (Cass., sez. V, 20 gennaio 2023, n. 3990, Sangiorgi, in CED Cass., n. 284019-01; Cass., sez. V, 16 gennaio 2023, n. 4902, Isgrò, ivi, n. 284121-01). Siffatta impostazione interpretativa, partendo dal dato testuale, esclude che l’espressione «prosecuzione» possa essere inquadrata quale atto di riassunzione in senso stretto. Di conseguenza l’impu­gnante può vedere compromesse le sue istanze in quanto il giudizio civile è governato da regole ben differenti da quello penale. Più precisamente, siffatta ipotesi si pone in contrasto con l’affidamento di chi adisce un giudice superiore non consentendogli di conoscere al momento di presentare l’atto di gravame il possibile mutamento delle regole processuali. La giurisprudenza che adotta il secondo orientamento asserisce che la nuova norma non può trovare immediata [continua..]

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