Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte costituzionale (di Francesca Proia)


Mandato d'arresto europeo e tutela del diritto alla salute del soggetto ricercato

(Corte cost., sent. 17 luglio 2023 n. 177)

Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sul difficile e quanto mai delicato rapporto tra la disciplina del mandato d’arresto europeo e la tutela dei diritti fondamentali, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali che hanno portato a reinterpretare l’interrelazione simbiotica esistente tra confiance mutuelle e fundamental rights come limite al funzionamento del principio del mutuo riconoscimento.

La questione ruota attorno alla mancata previsione di uno specifico motivo di rifiuto per la tutela del diritto alla salute di soggetti attinti dall’eurordinanza, giacché la garanzia di tale diritto non necessariamente ricade nell’ambito del rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti derivanti delle condizioni di detenzione esistenti nello Stato emittente in quanto lo “stato di salute è una condizione personale soggetta a modificazioni, anche repentine, nel corso del tempo”.

Ed infatti, la Corte di Appello di Milano ha investito la Consulta di una questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 18 e 18-bis della l. n. 69/2005, censurati per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 110 Cost., nella parte in cui non prevedono quale motivo ostativo alla consegna l’esistenza di ragioni di salute croniche di durata indeterminabile che possano comportare il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta. In particolare, il Giudice remittente osserva che la tutela della salute non può essere ricondotta a nessuna delle ipotesi di rifiuto tassativamente previste dagli artt. 18 e 18-bis della l. n. 69/2005, non rilevando, ai fini dell’esecuzione dell’eurordinanza, lo stato di salute del consegnando che, al più, potrebbe determinare la sola sospensione della procedura di consegna ex art. 23, comma 3 l. 69/2005. Quest’ultima eventualità – sostengono Giudici a quibus – tuttavia non sembra essere uno strumento adeguato ad assicurare la tutela della salute dell’interessato, soprattutto in casi caratterizzati dalla presenza di patologie croniche e di durata indeterminabile, giacché l’istituto della sospensione costituisce uno strumento per la gestione di “condizioni temporanee”. Inoltre, tale strumento opera solo nell’ipotesi di mandato d’arresto emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza e non anche nel caso di mandato d’arresto c.d. “processuale”. La Corte costituzionale, pur condividendo le censure espresse dai giudici remittenti, ha ritenuto di dover sollevare una questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia, trattandosi di profili centrali per il funzionamento del mandato d’arresto europeo. Nello specifico, la Consulta ha chiesto «se l’art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo, letto alla luce degli artt. 3, 4 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria di esecuzione, over ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa essere esposta al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all’autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole». La Corte di Giustizia ha risposto a tale quesito con la sentenza del 18 aprile 2023, nella causa C-699/21 E.D.L. I Giudici del Lussemburgo hanno, anzitutto, ribadito la tassatività dei motivi di rifiuto della consegna, come previsti e individuati dalla decisione quadro 2002/584/GAI, quale conseguenza naturale [continua..]

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