Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte di giustizia Ue (di Elisa Grisonich e Veronica Tondi)


Regime giuridico della prescrizione ed efficace repressione dei reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione: una nuova pronuncia della Corte di giustizia

di Veronica Tondi

(Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 24 luglio 2023, causa C‑107/23 PPU)

Con la sentenza in esame, la Corte di giustizia ha avuto modo di pronunciarsi nuovamente sul delicato equilibrio tra l’esigenza di efficace repressione degli illeciti lesivi degli interessi finanziari eurounitari e il rispetto dei diritti fondamentali della persona sottoposta a procedimento penale.

Si tratta di una tematica che, con specifico riguardo alla disciplina della prescrizione dei reati, ha assunto particolare risalto, nell’ordinamento italiano, con riguardo alla “vicenda Taricco”, che ha visto dialogare sul punto la Corte di giustizia (C. giust. UE, 5 dicembre 2017, C‑42/17, M.A.S. e M.B.; C. giust. UE, 8 settembre 2015, C-105/14, Taricco e a.) e la Corte costituzionale italiana (C. cost., n. 24 del 2017 e n. 115 del 2018).

In particolare, venivano in considerazione due pronunce della Corte costituzionale rumena sulla norma del diritto interno in materia di interruzione della prescrizione dei reati, che – prima delle ultime modifiche apportate nel 2022 – ricollegava l’effetto interruttivo all’adozione di qualsiasi atto processuale, indipendentemente dalla notificazione dello stesso alla persona sottoposta alle indagini o all’imputa­to. Tale previsione era considerata dalla Corte, nel 2018, illegittima, perché in contrasto con il principio di legalità, e in particolare con i canoni di prevedibilità e di determinatezza della legge penale. Nel 2022, la Corte costituzionale interveniva nuovamente, constatando come la già censurata situazione di incertezza giuridica riferibile alla disciplina di cui si tratta fosse proseguita negli anni successivi al 2018, in ragione del mancato intervento del legislatore e della prassi giudiziaria non uniforme che si era affermata. Pertanto, questa seconda sentenza dichiarava che, nel periodo in considerazione, si doveva ritenere che nell’ordinamento interno non potesse operare alcuna causa interruttiva della prescrizione. Solo dopo la pronuncia della seconda sentenza, ma prima della sua pubblicazione, il legislatore modificava la norma in questione, ricollegando l’effetto interruttivo esclusivamente a quegli atti processuali che siano stati comunicati alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato. Inoltre, facendo seguito alle pronunce della Corte costituzionale, l’Alta Corte di cassazione e di giustizia rumena riteneva che, poiché la disciplina in materia di interruzione del termine di prescrizione dei reati rientra nel diritto penale sostanziale ed è quindi assoggettata al principio di retroattività della legge penale più favorevole, quanto dichiarato dalla Corte costituzionale avrebbe potuto applicarsi anche ad atti processuali precedenti la data di pubblicazione della menzionata sentenza del 2018. Tale applicazione retroattiva avrebbe potuto, altresì, fondare ricorsi straordinari di annullamento delle condanne definitive precedentemente pronunciate. Il rinvio pregiudiziale traeva, quindi, origine dal ricorso proposto, a tal fine, da due soggetti condannati in via definitiva per i reati di evasione fiscale e associazione per delinquere, commessi in relazione all’IVA e alle accise sul gasolio: questi facevano valere l’avvenuta estinzione dei reati stessi, per effetto della retroattività della situazione normativa risultante dagli interventi della Corte costituzionale, e caratterizzata dall’assenza di alcuna causa di interruzione della prescrizione, sino all’intervento legislativo del 2022. Il giudice adito dubitava, quindi, della coerenza di un simile esito processuale con il diritto eurounitario, alla luce dell’incidenza degli illeciti sul bilancio dell’Unione, [continua..]

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