Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Corte europea dei diritti dell'uomo (di Giorgio Crepaldi)


Corte e.d.u., 18 luglio 2023, D.H. ed altri c. Macedonia del Nord.

Nel trittico delle decisioni in commento la Corte prende posizione sui divieti sanciti dall’art. 3 della Convenzione ribadendone gli aspetti sostanziali e procedurali e ponendo particolare attenzione alle caratteristiche soggettive dei soggetti coinvolti. Da un lato la qualifica di pubblico ufficiale per gli aggressori e, dall’altro, la condizione di vittime vulnerabili integrano aspetti di assoluto rilievo nella valutazione operata dai Giudici alsaziani per stabilire o meno la violazione del richiamato articolo da parte degli Stati membri.

Nella prima sentenza, le ricorrenti, tutte esercenti la prostituzione, venivano arrestate il 20 novembre 2008, verso le ore 19.00, in un’operazione delle forze dell’ordine che aveva coinvolto più di una trentina di persone. La Procura macedone riteneva sussistente l’ipotesi di cui all’art. 205 del Codice Penale, in base al quale un soggetto affetto da una malattia sessualmente trasmissibile è responsabile in caso di diffusione della stessa mediante rapporti sessuali [a person who has a contagious disease is to be held accountable in the event of the transmission of the disease through sexual intercourse §22]. Il Giudice istruttore, in data 21 novembre 2008, ordinava che le indagate fossero condotte presso una clinica medica per sottoposti a prelievi ematici. Ad una delle ragazze fu diagnosticata l’epatite C.

Eseguite le analisi, due ricorrenti venivano rilasciate verso le ore 13.30 mentre altre due un’ora più tardi. Le indagate proponevano ricorso per censurare le modalità di esecuzione dei prelievi, lamentando inoltre le condizioni di detenzione. Nello specifico, le ragazze affermavano di essere state detenute ingiustamente, di non essere state informate sulle motivazioni del loro arresto, di non aver ricevuto alcun provvedimento circa gli oggetti sequestrati e di essere stati privati di cibo, acqua, cure mediche e accesso ai servizi igienici. Infine sostenevano che i prelievi ematici fossero stati condotti arbitrariamente dalle Forze dell’ordine, senza alcun provvedimento del Tribunale. Dinnanzi al Giudice istruttore, una delle ricorrenti aveva affermato di non aver richiesto direttamente assistenza medica ma di essersi spontaneamente sottoposta al prelievo ematico [One official told me that there was an order for a medical examination. I voluntarily raised my hand so that they could take a blood sample §8], confermando tuttavia la privazione di cibo, acqua e acceso ai servizi igienici al punto che una delle ragazze era stata costretta ad urinarsi addosso. Una seconda dichiarava di aver l’intervento di un medico, in quanto tossicodipendente, ma di averlo poi spontaneamente rifiutato [As we returned to the police station, I asked for a doctor, given that I am a drug addict. Upon his arrival, I refused his treatment – I was nervous §9] e di essersi volontariamente sottoposta al prelievo di sangue [I voluntarily gave blood for analysis §9]. Una terza ragazza, infine, dichiarava di avere avuto bisogno di farmaci poi fornitigli solamente nella clinica medica [I asked for medication, telling them that I was taking medication, but nobody provided any to me §10]. Tutte le testimonianze concordavano sul fatto che, durante la detenzione presso la caserma delle forze dell’ordine non erano stati loro forniti cibo, acqua e accesso ai servizi igienici oltre a non essere stati adeguatamente informati dei propri diritti e delle proprie garanzie difensive. Infine, tutte le ricorrenti confermavano che, al loro arrivo alla clinica, la stampa fosse stata avvisata e presente sul luogo. Parzialmente differenti, invece, le dichiarazioni rese dagli operanti. Alle indagate sarebbero stati forniti cibo, acqua e l’accesso ai servizi mentre solo una delle ragazze avrebbe chiesto assistenza medica prontamente fornita. Tali circostanze sarebbero, poi, state confermate dal rappresentante di una delle donne arrestate. Il Tribunale macedone respingeva le richieste delle ricorrenti, non riscontrando alcuna violazione nella condotta degli agenti. Le indagate, difatti, avrebbero subito percepito gli agenti come appartenenti alle Forze dell’ordine i quali avrebbero fornito tutte le garanzie difensive per il prelievo di sangue, come confermato dal rappresentante di una di esse. Infine, il Giudice [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio