Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità sovranazionali (di Lorenzo Agostino e Gianluca Borgia)


Dal Consiglio d’Europa

di Lorenzo Agostino

Grevio: pubblicato il quarto rapporto generale sulla violenza contro le donne

Il Group of Experts on Action against Violence and Domestic Violence (GREVIO) ha recentemente pubblicato il suo quarto rapporto generale relativo all’attività svolta nel 2022. Il report opera un interessante focus sui diversi approcci adottati dagli Stati firmatari della Convenzione di Istanbul in punto di criminalizzazione e di perseguimento della violenza sessuale.

Prendendo le mosse dalle preoccupanti statistiche concernenti la percentuale di donne sottoposte a forme di violenza sessuale (una su dieci a partire dall’età di quindici anni), nonché dagli alti tassi di assoluzione registrati, suscettibili – secondo il GREVIO – di incoraggiare la “cultura dell’impunità” e di “normalizzare” il problema, il documento si sofferma su tre tematiche – le strategie di punizione della violenza sessuale, le misure procedimentali rilevanti e il ruolo dei centri specializzati a sostegno delle persone offese – essenziali nella prospettiva di prevenire il fenomeno e di fornire risposte adeguate.

Per quanto attiene al primo dei profili menzionati, il Gruppo di esperti individua quattro modalità di regolamentazione della materia, di cui analizza pregi e difetti. Tradizionalmente, ai fini dell’integrazione del reato, le legislazioni richiedono l’uso della forza, della minaccia, della coercizione o dell’intimidazione. Tale impostazione – concepita non già per tutelare l’autonomia sessuale, bensì per salvaguardare la morale – si fonda sulla convinzione che una falsa accusa di stupro sia agevole da formulare, ma di difficile smentita. Essa ha dei riflessi negativi sotto il profilo della prova della responsabilità. Ad esempio, in Finlandia e in Norvegia occorre soddisfare un elevato standard probatorio ai fini della declaratoria di colpevolezza, dovendosi peraltro appuntare l’attenzione non tanto sul comportamento del presunto autore del fatto, bensì su quello della vittima. Ad ogni modo, nella maggioranza dei Paesi catalogati in questo primo gruppo, tra cui anche l’Italia, viene data rilevanza, ora a livello normativo, ora giurisprudenziale, alle situazioni che incidono sulla validità del consenso. Nondimeno, anche in questi casi l’asticella al di sopra della quale è possibile addivenire a una condanna rimane – ad opinione del Gruppo – molto alta. Il secondo approccio è quello c.d. “a due livelli” (two-tiered approach), che vede la presenza concomitante di due prescrizioni, l’una postulante l’uso della forza, l’altra l’elemento della mancanza dell’assen­so. La prima delle due fattispecie è solitamente sanzionata in maniera più grave. Al riguardo, il GREVIO osserva criticamente che a determinare la punizione dovrebbe essere il sol fatto della commissione dell’atto senza il placet, a prescindere dall’impiego di violenza o dall’abuso di una posizione di potere, circostanze – queste – che potrebbero al più essere valorizzate per aggravare la pena. Il terzo modello è quello denominato “no means no”: il rapporto sessuale è da considerarsi consensuale se nessuna delle due parti oppone un diniego, con il corollario che ad essere colpiti sono gli atti compiuti contro la volontà della persona. In questo schema, l’approvazione della vittima è presunta e, dunque, l’accusa è tenuta a dimostrare che l’atto ha avuto luogo contro la sua volontà. La principale criticità di tale impostazione risiede nella circostanza di far gravare sull’offeso l’onere di rifiutare le avances, mentre all’autore del fatto non si impone di verificare il consenso della persona. Ne consegue che, nel corso del procedimento penale, occorrerà nuovamente concentrarsi sul comportamento della vittima piuttosto che su quello dell’accusato, aprendo il campo [continua..]

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