Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La riforma dell'ordinamento giudiziario – A) La delega al Governo (di Fulvio Baldi, Magistrato)


La l. 17 giugno 2022, n. 71 intende riformare l’ordinamento giudiziario attraverso una delega al Governo e mediante norme già immediatamente applicabili. L’obiettivo del legislatore è quello di rendere la carriera dei magistrati più trasparente, di valorizzare il merito nell’assegnazione degli incarichi direttivi e nell’accesso presso la Corte di cassazione, di velocizzare l’accesso alla magistratura, di restringere la possibilità di collocamento fuori ruolo e rendere più serie le valutazioni di professionalità. Nello stesso tempo la legge vuole rafforzare la distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti.

The delegation to the Government

he law n. 71 of 17 June 2022 intends to reform the judiciary through a delegation to the Government and through rules already immediately applicable. The aim of the legislator is to make more transparent the career of judges, to enhance merit in the assignment of leading positions and in accessing the Supreme Court, to speed up access to the judiciary, to restrict the possibility of placement out of role and make more accurate the professionalism assessments. At the same time, the law intends to strengthen the distinction between judicial and prosecuting functions.

SOMMARIO:

1. I tempi di esercizio della delega e suo ambito - 2. Incarichi direttivi e semidirettivi - 3. Tabelle degli uffici - 4. Accesso in Cassazione - 5. Le valutazioni di professionalità - 6. L’accesso in magistratura - 7. Il giro di vite sul collocamento fuori ruolo - 8. Le norme sulla magistratura militare


1. I tempi di esercizio della delega e suo ambito

La l. 17 giugno 2022, n. 71 (in G.U. 20 giugno 2022, n. 142), meglio nota come “Riforma Cartabia” sull’ordinamento giudiziario, contiene delle deleghe al Governo e norme immediatamente applicabili. Si cercherà in questo e nei contributi che seguiranno di esaminarle ad un tempo partitamente e sinteticamente. Il Governo nato dalle elezioni del 25 settembre 2022 è delegato ad adottare entro il 21 giugno 2023, sempre che intenda esercitare la delega originariamente destinata al Governo Draghi, una serie di decreti delegati concernenti gli incarichi direttivi e semidirettivi, i funzionamenti dei consigli giudiziari, l’accesso alla magistratura, la disciplina del collocamento fuori ruolo di magistrati. Detti decreti dovranno essere adottati su proposta del Ministro della Giustizia di concerto col Ministro dell’Economia e dell’Università e della Ricerca, per poi essere trasmessi alle Camere per i pareri non obbligatori né vincolanti. Si aggiunge poi la delega ai sensi dell’art. 40 l. cit. sul funzionamento della Giustizia militare, a proposito della quale la proposta spetterà al Ministro della difesa di concerto col Ministro della Giustizia e delle Finanze secondo l’iter già illustrato. L’obiettivo legislativo dichiarato nella relazione illustrativa al disegno di legge n. 2681 presentato alla Camera dei deputati il 28 settembre 2020 è quello di “rendere la carriera dei magistrati più trasparente” e di tendere “alla rimodulazione, secondo princìpi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e alla ridefinizione, sulla base dei medesimi princìpi, dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione”, rafforzando “la distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti”. Nel contempo è esplicitata la finalità di “rendere più efficiente e al passo con i tempi il meccanismo di reclutamento dei nuovi magistrati, di garantire maggiore trasparenza al sistema delle valutazioni di professionalità e di conferimento degli incarichi direttivi, di reintrodurre criteri organizzativi verificabili negli uffici delle procure e di semplificare il procedimento di adozione delle tabelle organizzative degli uffici”. Diventano, per [continua ..]


2. Incarichi direttivi e semidirettivi

Un primo importante decreto riguarda l’assegnazione dei ruoli direttivi e semidirettivi. La delega recepisce molte delle indicazioni già contenute nel Testo unico sulla dirigenza originariamente adottato dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione del 28 luglio 2015, soprattutto per quanto riguarda l’applicabilità nei limiti di compatibilità della l. 7 agosto 1990, n. 241 e la necessità di definire le pratiche secondo l’ordine cronologico in cui sono maturate le vacanze, al fine di evitare le cosiddette “nomine a pacchetto” frutto di accordi non sempre trasparenti. Nella delega si ribadisce che l’anzianità deve avere un ruolo residuale rispetto alle attitudini ed al merito, ma si introduce l’importante elemento della necessità della specificità delle attitudini in relazione al posto che si vuole andare a ricoprire, stabilendosi che le funzioni maturate fuori dal ruolo della Magistratura, a meno che non siano strettamente coerenti con le funzioni direttive o semidirettive richieste, non possano essere considerate ai fini dell’assegnazione dell’incarico. É altresì introdotto tendenzialmente il criterio di un’assegnazione omogenea di genere. Al fine di non creare carriere professionali all’interno del circuito direttivo, si stabilisce che tra un incarico e l’altro occorrono almeno cinque anni di distacco temporale a far data dal tempo dell’assunzione delle funzioni al trasferimento ad un diverso ruolo, il che è coerente sia con la legittimazione quadriennale al trasferimento medesimo, da cui sono esonerati solo i due vertici massimi ex art. 194 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Primo Presidente della Corte di cassazione e Procuratore generale), sia con l’abrogazione del successivo art. 195 che introduceva la deroga al quadriennio a beneficio delle sole figure apicali della Suprema Corte e delle Corti di Appello. Il non soddisfacente esercizio delle funzioni direttive è ostativo ad un nuovo conferimento laddove ci sia stata una mancata conferma ma anche qualora sia intervenuta la non approvazione da parte del CSM dei provvedimenti organizzativi, aspetti questi ultimi che già rientravano nelle prassi consiliari ed erano desumibili dal citato Testo Unico. Altra novità consiste nel fatto che, ai fini della conferma, debbano essere sentiti anche i magistrati [continua ..]


3. Tabelle degli uffici

L’art. 2, comma 2, si sofferma sulle tabelle organizzative degli uffici introducendo poche sostanziali novità, che sono relative soprattutto ad un tentativo di semplificazione delle procedure di applicazione ed all’adozione di documenti standard stabiliti dal CSM per la redazione di documenti organizzativi, al fine di una loro uniformità sul territorio nazionale oltre che di una loro più agevole leggibilità sinottica e, quindi, valutabilità.


4. Accesso in Cassazione

Il comma 3 dello stesso articolo introduce criteri importanti in ordine all’accesso in Corte di cassazione. Si rafforza nuovamente di molto il potere della commissione di valutazione ai fini dell’esame della capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati. Detta commissione emette un giudizio con efficacia preminente, salva una diversa valutazione da parte del CSM con onere implicito di motivazione rafforzata. Tornando ai primordi della vita della commissione (2007) il giudizio non potrà più essere, come è invece avvenuto per gli ultimi concorsi banditi dall’Organo di autogoverno, soltanto favorevole o sfavorevole ma dovrà essere declinato in uno tra “inidoneo”, “discreto”, “buono”, “ottimo”. Si introduce il principio per cui l’esercizio delle funzioni giudicanti e requirenti deve essere effettivo sì che non può essere tenuto in conto il periodo passato fuori dal ruolo della magistratura, che finora invece era considerato equivalente alle ultime funzioni esercitate prima del collocamento fuori ruolo. Si stabilisce, altresì, che le funzioni fuori dal ruolo possano avere importanza ai fini dell’accesso unicamente quando l’incarico abbia avuto ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o attività che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme. Si può fin d’ora immaginare in proposito che il criterio premierà soprattutto coloro che hanno fatto parte di Uffici studi di Organismi costituzionali e gli assistenti di studio in Corte Costituzionale. Si conferisce, inoltre, particolare importanza all’esercizio delle funzioni di appello per almeno quattro anni, privilegiandosi in tal modo giustamente l’esperienza di coloro che si sono esercitati, sia pure relativamente a categorie di merito, sulla tecnica del controllo di un atto a seguito di impugnazione. L’insieme di dette indicazioni legislative dovrebbe sortire l’effetto di permettere l’accesso all’esercizio delle funzioni di legittimità ai magistrati con serie attitudini allo studio o, perlomeno, già abituati ad affrontare la materia delle impugnazioni. Ai principi oggetto della delega sulla Cassazione si aggiunge una modifica immediatamente attuativa dell’articolo 115 dell’Ordinamento giudiziario (r.d. n. 12/1941) [continua ..]


5. Le valutazioni di professionalità

L’art. 3 si concentra sulle valutazioni di professionalità, su cui è forte la polemica mediatica connessa all’altissima percentuale di positività (più del 99 per cento, dato comunque coerente con quello riguardante tantissimi settori della P.A.). Delle grandi novità risultano introdotte con riferimento alla partecipazione degli avvocati e dei professori universitari alle discussioni ed alle deliberazioni sulle valutazioni riguardanti la progressione in carriera dei magistrati, visto che finora queste ultime erano destinate ad una valutazione dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in c.d. composizione ristretta, con esclusione cioè di dette figure, chiamate ad integrare detti organi consultivi su altri aspetti. Sicché la fase consultiva diventa coerente con quella deliberativa che si declina presso il CSM, dove alle valutazioni concorrono i laici. Diventa norma, pertanto, il detto per cui gli avvocati sono i veri giudici dei giudici. Ulteriore novità concerne l’introduzione, nella valutazione favorevole, di giudizi come “discreto”, “buono” ed “ottimo”, a fronte di quello attuale esitato come “positivo”. Parimenti innovativa è la norma per cui i periodi di aspettativa per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico e di periodi svolti in ambito governativo e negli enti territoriali a qualsiasi titolo non potranno essere più computati ai fini del quadriennio, che, pertanto, dovrà prendere tendenzialmente ad oggetto l’effettivo svolgimento delle funzioni. In tale contesto chi sceglierà tali funzioni, per il tempo del loro esercizio non progredirà in carriera. Ulteriore importante novità consiste nel fatto che nel fascicolo del magistrato viene creata una nuova sezione, che dovrebbe essere a quanto pare anche sganciata dal concetto di progressione in carriera ed utilizzata ad ogni fine, contenente l’acquisizione a campione di provvedimenti relativi all’esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio. Si tratta di uno dei possibili indicatori dell’efficienza del lavoro dei magistrati, anche se non esente da pericoli in ordine alla piena indipendenza del giudizio, alla luce dei prevedibili timori individuali sulla sorte dei processi trattati. Poco [continua ..]


6. L’accesso in magistratura

L’art. 4 si concentra sulle modifiche delle regole di accesso alla magistratura mediante la previsione per cui i laureati possono essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso senza dover conseguire ulteriori idoneità attraverso la frequentazione delle Scuole di specializzazione per le professioni legali o la pratica forense. Detto concorso si fonda su tre elaborati scritti e su una riduzione delle materie oggetto della prova orale. É altresì previsto che la Scuola Superiore della Magistratura possa organizzare anche in sede decentrata corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario. La normativa sembra complessivamente finalizzata ad assicurare, da un lato, una rapida copertura dei posti in organico, garantendo l’accesso a fasce di età più giovani, dall’altro a contenere il fenomeno dei costi privati per la preparazione all’ingresso, finora affidata ad un circuito, anche magistratuale, foriero di equivoci e non sempre opportuno.


7. Il giro di vite sul collocamento fuori ruolo

Sul collocamento fuori ruolo si introduce, attraverso l’art. 5, il concetto di tassatività degli incarichi, potendo essere espletati mediante detto collocamento solo quelli per cui si ravvisa un interesse reale dell’amministrazione di appartenenza a privarsi della forza lavoro dei magistrati nell’ambito giudiziario per destinarli altrove. Detto interesse sembra già implicitamente valutato in senso positivo negli incarichi che la legge affida esclusivamente ai magistrati, in quelli di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e sovranazionali, presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale e per gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali. Ed infatti il collocamento è consentito per la sola copertura di incarichi rispetto ai quali risultino necessari un elevato grado di preparazione in materie giuridiche o l’esperienza pratica maturata nel­l’esercizio dell’attività giudiziaria o una particolare conoscenza dell’organizzazione giudiziaria. Si immagina, dunque, la difficoltà d’ora in poi di accedere ad Organismi, come ad esempio Authorities o Ministeri, la cui attività ha poco da spartire con le categorie della giurisdizione. Vanno anche individuate le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all’istituto dell’aspettativa ai sensi dell’art. 23-bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al chiaro fine di non sovrapporre i due diversi istituti e di non consentire il ricorso all’aspettativa in elusione al divieto di collocamento fuori ruolo. Per le attività svolte in ambito internazionale la delega richiede di operare delle distinzioni, tuttavia non specificate, ma è facile immaginare che si tratterà di introdurre un regime differenziato su accesso e tempi massimi di permanenza tra quelle di carattere giudiziario (si pensi al ruolo di giudice presso le Corti), quelle di natura paragiudiziaria (si pensi ad Eurojust), quelle di ausilio alla giurisdizione superiore (si pensi alla Cancelleria CEDU) o di apporto tecnico in seno alle Rappresentanze permanenti. Un deciso giro di vite riguarda i tempi massimi di permanenza, oggi fissati, salvo eccezioni, a dieci anni. Generalmente non si potranno superare i sette anni, salvo che per gli incarichi presso gli organi costituzionali o di rilevanza [continua ..]


8. Le norme sulla magistratura militare
Fascicolo 1 - 2023