Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte di giustizia Ue (di Elisa Grisonich e Veronica Tondi)


Sulla portata del principio di ne bis in idem nel caso di estradizione di un cittadino di uno Stato terzo da parte di un Paese membro verso uno Stato terzo

(Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 28 ottobre 2022, causa C‑435/22 PPU)

di Elisa Grisonich

Nella decisione in commento, la Grande Sezione della Corte di giustizia ha chiarito la portata da attribuire al principio del ne bis in idem di cui all’art. 54 CAAS (Convenzione di applicazione dell’ac­cordo di Schengen), letto alla luce dell’art. 50 Carta di Nizza, con riferimento alla richiesta di estradizione rivolta dalle autorità di uno Stato terzo a quelle di un Paese membro nei confronti di un cittadino extra UE.

Nel caso di specie, un cittadino serbo era stato arrestato in Germania a seguito di un avviso rosso pubblicato dall’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) su richiesta degli Stati Uniti in relazione a un procedimento penale per reati commessi tra settembre 2008 e dicembre 2013. Il Tribunale superiore regionale di Monaco di Baviera, deputato a pronunciarsi sulla domanda, aveva appreso che l’interessato risiedeva in Slovenia e che era stato ivi condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di attacco contro il sistema informativo commesso tra dicembre 2009 e giugno 2010. Risultava altresì che la Slovenia aveva già respinto una richiesta analoga di estradizione formulata dagli Stati Uniti. Il rifiuto era stato giustificato sulla scorta di due argomenti: i fatti antecedenti a luglio 2010, oggetto dell’istanza, erano gli stessi che avevano portato alla condanna nel territorio sloveno; quanto invece agli ulteriori fatti descritti nella medesima richiesta, successivi al mese di giugno 2010, era stata argomentata l’insussistenza di un qualsiasi sospetto di reato.

segue

Alla luce di quanto emerso, il giudice tedesco riscontrava, da un lato, l’identità dei reati oggetto della precedente richiesta di estradizione rivolta alla Slovenia rispetto a quella formulata nei confronti della Germania, e, dall’altro lato, la sovrapposizione tra i fatti oggetto di condanna nell’ordinamento sloveno e quelli alla base dell’ultima istanza di estradizione riferita alla Germania, limitatamente alle condotte commesse fino al mese di giugno 2010. Centrale era inoltre la constatazione secondo cui la richiesta di estradizione si basava su un trattato bilaterale concluso tra Germania e Stati Uniti che limita l’applicazione del principio del ne bis in idem ai casi di condanna irrogata nel solo Stato richiesto, e non anche, come accaduto nella fattispecie concreta, in un diverso Paese membro. Incerto sulla portata da attribuire al principio del ne bis in idem ex art. 54 CAAS, da leggersi sulla scorta dell’art. 50 CDFUE, il Tribunale decideva allora di sospendere il procedimento e di sollevare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Secondo la riformulazione del quesito effettuata dai Giudici di Lussemburgo, il giudice a quo chiedeva, in sostanza, se le disposizioni eurounitarie richiamate ostassero all’estradizione da parte di uno Stato membro di un cittadino extra UE verso uno Stato terzo, nell’ipotesi di condanna di tale persona in un altro Paese UE per i medesimi fatti oggetto di istanza di estradizione: questo, più nel dettaglio, in presenza di un trattato bilaterale di estradizione che circoscrive la portata del ne bis in idem alle decisioni emesse nel Paese membro richiesto. Giova precisare che nessuna indicazione in merito poteva rinvenirsi – a detta del giudice del rinvio – nella giurisprudenza di Lussemburgo (il riferimento è in particolare a C. giust. UE, 12 maggio 2021, C-505/19, Avviso rosso dell’Interpol). Ebbene, per parte sua, la Corte di giustizia ha risposto in senso affermativo alla questione, seguendo un ragionamento articolato in quattro essenziali passaggi. In primo luogo, la Corte ha stabilito l’operatività del principio del ne bis in idem ex art. 54 CAAS nel caso di specie. Per un verso, si è ritenuto che il procedimento di estradizione rientri nel concetto di “procedimento penale” di cui alla disposizione in commento, giacché l’esecuzione di un’istanza di estradizione rappresenta un atto che «contribuisce all’esercizio effettivo di un’azione penale». Per altro verso, è stata esclusa un’interpretazione restrittiva della previsione, tale per cui essa riguarderebbe solamente i cittadini dell’Unione europea e non quelli di Paesi terzi. A detta della Corte, non sarebbe solo la formulazione dell’art. 54 CAAS – il quale si riferisce genericamente alla “persona” – a sollecitare questa soluzione, ma [continua..]

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Fascicolo 1 - 2023