Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte europea dei diritti dell'uomo (di Marco Bastianello)


Mancata assunzione di una prova decisiva

(Corte e.d.u., 8 novembre 2022, Gaggl. c. Austria)

Il presente caso riguarda le denunce di una donna austriaca, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Convenzione, secondo cui la condanna emessa per il tentato omicidio del marito fosse iniqua e la detenzione derivatane fosse illegale.

In particolare lamentava di non aver avuto modo di comprendere le ragioni su cui fosse basata la condanna, considerato che le due perizie sullo suo stato mentale erano diametralmente opposte e che i tribunali nazionali avevano respinto la richiesta di una terza e decisiva perizia.

segue

La ricorrente è deceduta nel 2021, il marito ha espresso il desiderio (come parente più prossimo) di continuare il procedimento dinanzi alla Corte al posto della ricorrente, indicando che la prosecuzione era sia nell’interesse della defunta moglie, oltre che proprio, in particolare perché, pur essendo stato vittima del reato, era ancora convinto che la moglie avesse agito in uno stato di follia. Nelle prime ore del mattino del 3 gennaio 2018, la ricorrente ha ripetutamente accoltellato e tentato di uccidere il marito. Il 5 gennaio 2018, dopo l’avvio delle indagini, la Procura della Repubblica ha disposto una perizia del dottor W., specialista in psichiatria e neurologia, per valutare la solidità mentale della ricorrente e la sua pericolosità sociale ai sensi dell’art. 21 §§ 1 e 2 del codice penale austriaco. Il dott. W. Ha concluso che la ricorrente soffriva di un disturbo delirante e di un lieve deterioramento cognitivo e che la sua capacità di comprendere l’illegittimità dei suoi atti fosse compromessa. Ha inoltre ritenuto che il suo disturbo delirante corrispondesse al concetto di malattia mentale ai sensi dell’art. 11 del Codice penale austriaco e che, di conseguenza, non potesse essere ritenuta penalmente responsabile per i fatti oggetto di indagine. Il Tribunale Regionale, in sede di corte d’assise, dopo aver ascoltato il dottor W., ha ordinato un’altra perizia di uno specialista in psichiatria per valutare la solidità mentale del ricorrente al tempo degli eventi. Secondo la corte, il dottor W. non era stato in grado di dimostrare in modo convincente e definitivo che i fatti oggetto di giudizio fossero scaturiti da una malattia della mente. Per questo motivo è stata ordinata una seconda perizia sullo stato mentale della Ricorrente. Il secondo Perito concludeva che la ricorrente soffriva di un disturbo delirante persistente e di un disturbo dell’adattamento ansioso depressivo, ma, contrariamente a quanto espresso dal precedente esperto, non riteneva che vi fossero indicazioni sufficienti a constatare che al momento dei fatti il ricorrente potesse essere considerata inferma di mente ai sensi dell’art. 11 del codice penale austriaco. Il Tribunale regionale condannava quindi l’odierna ricorrente per tentato omicidio con una pena di 12 anni di reclusione. Nel giudizio di secondo grado, la difesa dell’imputata ha successivamente presentato una istanza affinché un terzo e decisivo parere di esperti fosse ottenuto ai sensi dell’art. 127 § 3 del codice di procedura penale austriaco, poiché considerava contraddittorie le due opinioni di esperti. La Corte d’Appello respingeva la doglianza, ritenendo che la difesa avesse omesso di dimostrare come la seconda perizia fosse effettivamente carente. Alla base del diniego del Tribunale, ai sensi della seconda metà [continua..]

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Fascicolo 1 - 2023