Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Sezioni Unite (di Teresa Alesci)


La commutazione dell’ergastolo nell’ipotesi di cumulo con un precedente provvedimento di estradizione non condizionato (Cass., sez. un., 3 agosto 2021, n. 30305) La Suprema Corte è intervenuta in merito all’efficacia espansiva della condizione apposta ad un provvedimento di estradizione e alla sua attitudine a vincolare l’esecuzione anche di un altro provvedimento, privo di esplicita condizione, nell’ipotesi in cui le pene da eseguire siano state oggetto di provvedimento di cumulo ex art. 663 c.p.p. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, in presenza di plurimi provvedimenti di estradi­zione, dei quali uno solo condizionato alla non applicazione dell’ergastolo, è esclusa l’efficacia espansiva della condizione anche alla diversa consegna in cui la condizione non sia stata espressamente apposta (Cass., sez. I, 11 ottobre 2016, n. 47935; Cass., sez. V, 29 gennaio 2019, n. 21761). Un diverso indirizzo interpretativo sostiene che l’esclusione della pena perpetua non può essere relegata nell’ambito della sola condanna alla pena dell’ergastolo a cui formalmente accede la condizione di commutazione nella pena temporanea. Determinato il cumulo delle pene per la cui esecuzione l’e­stradizione è stata reiteramente richiesta, la condizione posta in relazione ad una di esse estende la sua forza preclusiva anche sulle altre (Cass., sez. I, 24 gennaio 2019, n. 12655). Preliminarmente, le Sezioni unite precisano che, nel caso de quo, pur relativo ai rapporti intergiurisdizionali che coinvolgono due Stati membri dell’Unione europea, la normativa applicabile ratione temporis non è quella contemplata dalla decisione quadro 2002/584/GAI ma quella prevista dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, nonché dalle relative norme nazionali in tema di estradizione. La questione controversa si colloca nel delicato punto di intersezione tra il diritto estradizionale e l’applicazione in sede esecutiva di un cumulo relativo a pluralità di condanne all’ergastolo, nell’ipotesi in cui il rapporto di cooperazione giudiziaria internazionale ponga l’Italia, quale Stato richiedente, in contatto con uno Stato che non contempli nel suo apparato sanzionatorio la pena della detenzione a vita. Da un lato, le norme convenzionali prevedono la possibilità che lo Stato estero conceda la consegna a condizione che la sanzione irrogata perda il suo carattere di perpetuità. Dall’altro, la disciplina nazionale, al comma 4 dell’art. 720 c.p.p., affida al Ministro il potere di accettare le riserve poste dallo Stato che ha concesso la consegna. Solo se la condizione viene espressamente posta, lo Stato richiedente, nel­l’accettarne il contenuto in quanto compatibile con i principi fondamentali, può ritenersi impegnato a garantirne il rispetto a livello internazionale. Da [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio