Rimedi “in ordine sparso” per ridurre i tempi del procedimento
Irragionevole durata dei processi e disinvolta applicazione delle misure cautelari non definiscono una criticità congiunturale della giustizia penale, ma ne denotano una condizione endemica, da troppo tempo stigmatizzata come tale dall’opinione pubblica e, soprattutto, dagli organi di giustizia sovranazionali. Le implicazioni negative sulle garanzie difensive (art. 24 Cost.) e sulla presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.) rimandano a un vero e proprio misconoscimento e tradimento dei valori del giusto processo (art. 111 Cost.).
Alcuni significativi rimedi – “in ordine sparso”, in quanto incidenti su molteplici istituti del codice di rito – sono nel d.d.l. S. 2261, recante “Modifiche agli articoli 335, 407, 453 e 477 del codice di procedura penale, in materia di tempi del procedimento”, presentato il 3 giugno 2021 dagli on. Vitali e altri (non ancora assegnato alla Commissione Giustizia).
I correttivi proposti riguardano momenti nevralgici delle indagini preliminari, del giudizio immediato e del dibattimento, ma la principale novità si registra sul terreno sanzionatorio, dal momento che viene riconfigurata la natura giuridica di taluni termini processuali, la cui inosservanza genera per la prima volta una nullità speciale, a regime assoluto.
Procedendo secondo la successione degli articoli, l’art. 1 del d.d.l. incide sulla disciplina del registro generale delle notizie di reato, per prevedere che il pubblico ministero debba iscrivere nell’apposito registro «entro ventiquattro ore» la notizia di reato ricevuta o acquisita, «a pena di nullità assoluta», sostituendo in termini temporali l’avverbio “immediatamente”, previsto dall’attuale art. 335, comma 1, c.p.p. In questa prospettiva si notano almeno tre importanti novità: i. viene fissato un termine stringente (ventiquattro ore) per l’iscrizione della notitia criminis; ii. per la prima volta, si introduce una sanzione processuale di tutto rilievo in caso di superamento del termine, per l’esattezza una nullità speciale di tipo assoluto, dunque rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento; iii. si precisa la data di inizio delle indagini preliminari, dando così impulso alle stesse.
Sempre nell’area dedicata alle indagini preliminari, terreno di emersione delle più ampie e irregolari dilatazioni dei tempi di sviluppo del procedimento, l’art. 2 d.d.l. S. 2261 promuove una modifica della disciplina dei termini massimi delle indagini, con la correzione del comma 3 dell’art. 407 c.p.p. Anche in questo caso si prospetta uno switch da una forma di preclusione (qual è l’attuale sanzione dell’“inutilizzabilità”, che colpisce gli atti di indagini compiuti oltre la [continua..]