Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Giada Bocellari)


Sospensione condizionale della pena: nessun “giudicato” sull’omessa revoca (Cass., sez. I, 18 giugno 2021, n. 24103) La pronuncia in commento affronta la questione relativa alla facoltà per il giudice dell’esecuzione di revocare la sospensione condizionale della pena, in difetto dei presupposti di legge, anche quando la concessione del beneficio in primo grado non sia stata oggetto di impugnazione da parte del p.m. e in appello il giudice non vi abbia proceduto. Se, infatti, è pacifico – a mente dell’art. 674, comma 1 bis c.p.p. – che il giudice dell’esecuzione possa revocare la sospensione condizionale ogniqualvolta rilevi l’esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell’art. 168 c.p. (e cioè quando il beneficio sia stato concesso in violazione dell’art. 164, comma 4 c.p., in presenza di cause ostative), non è altrettanto chiaro se tale facoltà possa essere esercitata anche quando le cause ostative fossero già note al giudice d’appello e questi non vi abbia proceduto. Secondo un primo orientamento (Cass., sez. V, 9 luglio 2020, n. 23133; Cass., sez. II, 12 dicembre 2019, n. 1382), sussiste, infatti, un divieto, in fase esecutiva, di revocare la sospensione condizionale della pena ove le cause ostative alla concessione del beneficio fossero già documentalmente note al giudice della cognizione e ciò anche nell’ipotesi in cui il dato sia stato, in quella sede, oggetto di una valutazione solo implicita, come quando la causa ostativa sia documentata agli atti e risulti, per ciò solo, oggettivamente ricompresa nel perimetro di quel giudizio. Se, dunque, dal certificato penale, presente negli atti del giudizio di appello, sono desumibili precedenti ostativi alla concessione del beneficio, il potere di revoca dello stesso, esercitabile anche d’ufficio dal giudice d’appello, «realizza senz’altro il presupposto dell’inclusione della questione della revocabilità del beneficio nel perimetro valutativo del giudice». Tale impostazione trae argomenti da una pronuncia a Sezioni unite (Cass., sez. un., 15 settembre 2015, n. 37345), laddove la mancata impugnazione da parte del pubblico ministero sul punto è stata letta quale elemento dimostrativo dell’acquiescenza dell’ordinamento alla concessione del beneficio e quale dato rafforzativo dell’effetto preclusivo per un successivo intervento di revoca del giudice del­l’e­secuzione. Più nel dettaglio, le Sezioni unite hanno escluso la possibilità di revoca del beneficio nel caso in cui al giudice della cognizione i precedenti penali che ostavano alla concessione fossero noti, mentre non altrettanto si può affermare se gli stessi fossero soltanto conoscibili attraverso un certificato del casellario giudiziale aggiornato, che li avesse riportati: per autorizzare la [continua..]

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Fascicolo 5 - 2021