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Sezioni unite

di Teresa Alesci

In caso di annullamento della sentenza d’appello ai soli effetti civili, il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello

(Cass., sez. un., 4 giugno 2021, n. 22065)

La Suprema Corte è intervenuta in merito all’individuazione del giudice del rinvio nellipotesi di accoglimento del ricorso dellimputato ai soli effetti civili e, più in generale, sulla portata dellart. 622 c.p.p.

Lorientamento prevalente, che affida la cognizione al giudice civile competente per valore in grado di appello, valorizza il dictum della sentenza delle Sezioni unite Sciortino, secondo cui la ratio della previsione va ravvisata nella volontà di escludere la perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale, una volta che siano definitive le statuizioni di carattere penale. Secondo tale ricostruzione, la previsione è finalizzata ad evitare ulteriori interventi del giudice penale ove non vi sia più nulla da accertare agli effetti penali (Cass., sez. V, 21 settembre 2020, n. 28848; Cass., sez. IV, 5 febbraio 2020, n. 13869).

Un diverso indirizzo interpretativo, invece, ritiene che il rinvio per il nuovo giudizio debba essere disposto al giudice penale in tutti quei casi in cui, a seguito dellannullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili, vi sia ancora una questione sull’an della responsabilità, dovendo questo tema essere accertato secondo le regole probatorie e di giudizio proprie del processo penale (Cass., sez. VI, 25 settembre 2020, n. 28215; Cass., sez. IV, 26 febbraio 2020, n. 12174).

La questione controversa concerne scelte di sistema relative ai rapporti tra azione civile e penale e comporta immediate ricadute sullampiezza della tutela riconosciuta allimputato ed alla parte civile, attese le diverse forme del giudizio di rinvio, a seconda che esso sia disposto in favore del giudice civile ovvero del giudice penale.

Le Sezioni unite condividono il primo orientamento, circa il rinvio al giudice civile, sulla base di considerazioni di carattere ordinamentale e sistematico. In particolare, rileva [continua ..]

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