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PNRR e riforma della giustizia penale: prospettive e limiti

di Raffaele Tecce, Ricercatore di Diritto processuale penale - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Il PNRR è diretto a colmare i divari strutturali che il Paese registra rispetto alla media dell’UE, in punto di livelli di produttività ed investimenti nazionali e transfrontalieri, anche con riferimento al settore giustizia. Il rischio è che sta lentamente dissolvendosi l’idea di un sistema di tutela, in favore di un sistema punitivo e sbrigativo, che punti più alla quantità, che alla qualità delle sentenze.

PNRR and criminal justice reform: perspectives and limits

The PNRR is aimed at bridging the structural gaps that the country has compared to the EU average, in terms of national and cross-border productivity and investment levels, also with reference to the justice sector. The risk is that the idea of a protection system is slowly dissolving, in favor of a punitive and hasty system, which focuses more on the quantity than on the quality of the sentences.

Keywords: PNRR - criminal justice

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Sommario:

1. Premessa - 2. Contesto socio-economico e riforma della giustizia - 3. Le proposte di riforma - 4. Il fattore tempo e l’Ufficio del processo: innovazione o involuzione? - 5. Gli altri interventi previsti - 6. Riforma della giustizia: da trincea a terreno di convergenza - NOTE


1. Premessa

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un programma di ripartizione delle risorse del cosiddetto “Recovery fund”. Un pacchetto da 750 miliardi di euro stanziati dall’Unione europea, da dividere tra i diversi Stati membri, sulla base dell’incidenza che il Covid-19 ha avuto su ciascuna economia interna. Dunque, un programma di investimenti che nasce con la chiara intenzione di risollevare le sorti delle Nazioni fortemente provate da una crisi sanitaria che non ha risparmiato vittime, in nessun campo. In Italia, il Piano ha visto una prima stesura nel 2020 a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ed una successiva, ad opera dell’attuale esecutivo, presieduto da Mario Draghi. Approvato il 27 aprile della Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, ora in attesa del vaglio della Commissione Europea, il Piano nasce dall’esigenza di “rialzare” la nostra Nazione, storicamente a spiccata vocazione manifatturiera, reduce da un’insufficiente crescita economica, acuitasi dalla crisi finanziaria globale del 2008, prima, e dalla crisi del debito dell’area euro, poi. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: scelta etimologica da non trascurare. Resilienza è, difatti, nel linguaggio psicologico, la capacità dell’individuo di adattarsi in maniera positiva ad una condizione negativa e traumatica. L’obiettivo è, quindi, di supportare la ripresa e la [continua ..]

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2. Contesto socio-economico e riforma della giustizia

Connubio di riforme strategiche, finalizzate a migliorare le condizioni regolatorie ed ordinamentali di settore [2], il PNRR è diretto a colmare i divari strutturali che il Paese registra rispetto alla media del­l’UE, in punto di livelli di produttività ed investimenti [3] nazionali e transfrontalieri, anche con riferimento al settore giustizia. La pandemia ha colpito duramente l’Italia, già provata da un passato economico critico e tribolato. Notevoli sono state le ripercussioni sul benessere dei cittadini, vedendo inasprirsi disuguaglianze sociali, territoriali e di genere che, da sempre, incidono sulla comunità e favoriscono una massiccia migrazione di giovani, altamente qualificati, dal Paese. Dai primi anni duemila, la crescita del PIL è risultata nettamente inferiore alla media dei Paesi avanzati, in corrispondenza di un basso incremento della produttività [4]. Tra le cause ci sarebbe l’incapacità di cogliere le opportunità della digitalizzazione, sia per l’inidoneità delle infrastrutture, sia per l’inabi­lità dell’organico che la occupa, fortemente ancorato all’idea dell’analogico e restio ad abbandonare gli strumenti tradizionali [5]. Una scarsa familiarità con le tecnologie digitali che caratterizza anche il settore pubblico, compreso quello della giustizia, la cui debolezza ha inficiato, non poco, il processo [continua ..]

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3. Le proposte di riforma

Uno degli elementi che incide negativamente sul potenziale di crescita dell’Italia, stando a quanto ampiamente argomentato nelle proposte del Piano, è la lungaggine processuale, dettata da tempi tecnici necessari alla celebrazione dei processi. Lentezza che incide sulla percezione della qualità della giustizia resa nelle aule giudiziarie e ne offusca inevitabilmente il valore. La soluzione, proposta dall’esecutivo, è rappresentata dalla riorganizzazione, in chiave digitale, della struttura giurisdizionale, che contribuisca a velocizzare gli arretrati e che snellisca l’andamento dei procedimenti, anche implementando l’organigramma di nuove figure. Il PNRR persegue, infatti, l’obiettivo di realizzare un ordinamento giuridico più moderno ed attra­ente, attraverso tre azioni principali: 1) la riduzione della durata del processo civile e del processo penale; 2) la revisione del codice civile; 3) la riforma del diritto societario, anche per uniformare la governance societaria agli standard UE, e della disciplina della crisi d’impresa [9]. Che la si voglia intendere alla ulpiana memoria del suum cuique tribuere o alla formalistica versione kelseniana, per cui ognuno è titolare di un qualcosa che ciascun altro ha il dovere incondizionato di riconoscergli, la giustizia postula la consapevolezza del dovere di riconoscere le ragioni di ogni essere umano e di operare per la loro realizzazione, il cui [continua ..]

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4. Il fattore tempo e l’Ufficio del processo: innovazione o involuzione?

Comune denominatore delle proposte del PNRR, sia nella prima stesura dell’esecutivo Conte che in quella poi effettivamente varata, è il rafforzamento dell’Ufficio del processo, già introdotto, in via sperimentale, dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. decreto sviluppo bis), recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed aggiornato con la manovra correttiva 2017 [13]. Il fine è garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’inno­vazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente e consapevole impiego di tecnologie all’interno delle strutture e degli uffici giudiziari. Istituito presso le corti di appello ed i tribunali ordinari, null’altro è che un’implementazione del­l’or­ganico, un ampliamento del personale di cancelleria, di giudici ausiliari e di coloro che svolgono, presso i detti uffici, il tirocinio formativo a norma dell’art. 73 d.l. 21 giugno 2013, n. 69. Benché non nato in concomitanza del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’ufficio per il processo è certamente l’innovazione fondamentale, sul piano organizzativo, del reparto giustizia; obiettivo, tra l’altro, prefissato dalla prima delle missions di cui si compone il progetto di ripresa. L’idea madre è quella, in sostanza, di dotare gli uffici giudiziari [continua ..]

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5. Gli altri interventi previsti

Le altre proposte del PNRR riguardano la digitalizzazione del processo penale e un importante piano di assunzioni nel settore [21]. Il Piano, fatto di riforme e di investimenti, è accompagnato da un corposo progetto di modernizzazione dei processi della pubblica amministrazione, compreso quello del settore giustizia, in cui appare chiaro il richiamo - che vuol forse essere anche un ammonimento - alla necessità di non perdere altro tempo quando ci si riferisce a misure di innovazione nel pubblico. Non è forse un caso che la prima missione è riservata proprio ai processi di digitalizzazione, che sono garanti di innovazione e competitività in ogni settore. Voglia ricordarsi che parlare di digitalizzazione non è affatto una novità; quello che da circa un decennio è definito “processo di digitalizzazione” [22] non può essere più inteso come un qualcosa che si affianca alle normali procedure di innovazione, ma ne deve costituirne l’essenza; la digitalizzazione deve imporsi, dunque, come sinonimo di rigenerazione, valorizzazione e competizione in tutti i settori. Come è noto, a partire dalla pubblica amministrazione, invero, ogni settore registra una “falla di sistema”, che trova fondamento nella mancata modernizzazione della struttura operativa fino ad arrivare alla limitata diffusione di competenze digitali, alla scarsa adozione di tecnologie [continua ..]

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6. Riforma della giustizia: da trincea a terreno di convergenza

Lo spirito del Piano rischia di deviare l’attenzione del legislatore, che si sta già occupando della riforma del processo penale [24], dai principi cardine del sistema ad obiettivi di mera speditezza, dalla qualità giuridica dei provvedimenti alla quantità delle sentenze, dalla durata ragionevole alla celerità tout court. Se è innegabile la gravità della situazione che attanaglia la giustizia italiana, in ogni ambito e settore, assumere che il problema sia la sola lungaggine processuale (da sistemare, peraltro, con l’imple­mentazione dell’organico) rischia, tuttavia, di trascurare quelli che sono, realmente, i vuoti del sistema. Dopotutto, che le assunzioni di personale non siano la risposta all’annosa problematica che ci riguarda lo dimostrano gli effetti, pressoché inconcludenti, della riforma (Legge 28 aprile 2016 n. 57) della magistratura onoraria [25]. Soggetti inizialmente previsti in funzione di supplenza della magistratura professione proprio a causa dell’emergenza in cui versavano gli uffici giudiziari, i magistrati onorari (got, goa e vpo), sono diventati stabili ed indispensabili figure, entrate, a pieno regime, nell’organigramma della magistratura [26]. Pur ribadendo la temporaneità del loro incarico, stante il limite previsto dall’art. 102 Cost., ad oggi, non si sono ancora visti i risultati della loro attiva partecipazione nella magistratura; [continua ..]

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NOTE

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