Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità sovranazionali (di Daniela Vigoni)


L’Italia autorizza la ratifica del protocollo addizionale alla convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate e del relativo protocollo di emendamento 1. Oltre a proporsi quale modello per le convenzioni di settore volte all’esecuzione della pena detentiva nel Paese d’origine, al fine di favorire il reinserimento sociale e corrispondere a ragioni umanitarie, la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983, si segnala per l’incidenza operativa assai ampia (v. in proposito, per una raccolta di atti e documenti, a cura di E. Zanetti, Convenzioni sul trasferimento delle persone condannate, Milano, 1999). Essa è attualmente in vigore fra 46 dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa (solo Monaco non l’ha sottoscritta). Non a caso priva nel titolo dell’aggettivo «europea» (v., sul punto, il relativo Rapporto esplicativo, § 11), questa Convenzione multilaterale è stata aperta all’adesione degli Stati che non fanno parte del Consiglio d’Europa, ed è in vigore anche per altri 22 Stati: Australia, Bahamas, Bolivia, Canada, Cile, Costa Rica, Ecuador, Ghana, Giappone, Honduras, India, Israele, Mauritius, Messico, Mongolia, Panama, Repubblica di Corea, Santa Sede, Stati Uniti d’America, Tonga, Trinidad e Tobago, Venezuela [ogni informazione fornita in questo contributo è aggiornata al 1° luglio 2021]. È opportuno subito ricordare che nei Paesi dell’Unione europea opera in materia la Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, la quale ha trovato attuazione nell’ordina­mento interno con d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (entrambi gli atti si possono leggere in www.giustiziapenaleeuropea.eu), ma non è stata ancora recepita da Bulgaria, Danimarca, Irlanda, Cipro (in merito a questa Decisione quadro e alla relativa disciplina di attuazione v. D. Vigoni, Riconoscimento della sentenza straniera ed esecuzione all’estero della sentenza italiana, Torino, 2013, pp. 74 ss. e 121 ss.). L’Italia ha firmato la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate il 20 marzo 1984, l’ha ratificata a seguito della l. 25 luglio 1988, n. 334 (in G.U., 11 agosto 1988, n. 188, suppl. ord. n. 73), ed essa è entrata in vigore il 1° ottobre 1989 (in G.U., 8 agosto 1989, n. 183), quando era già vigente sul piano internazionale dal 1° luglio 1985. Il Protocollo addizionale alla Convenzione, aperto alla firma a Strasburgo il 18 dicembre 1997, sottoscritto dall’Italia il 26 maggio 2000 ed entrato in vigore sul piano internazionale il 1° giugno 2000, è stato solo ora [continua..]

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Fascicolo 4 - 2021