Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni unite (di Teresa Alesci)


Annullamento parziale ed eseguibilità della pena inflitta in relazione ad un capo non in connessione essenziale con quelli attinti dall’annullamento (Cass., sez. un., 27 gennaio 2021, n. 3423) Il contrasto interpretativo, sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite, concerne l’eseguibilità della sentenza di condanna, a seguito di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione, limitatamente ai profili che attengono al trattamento sanzionatorio. La questione si colloca nell’ambito del cd. giudicato “progressivo” o giudicato parziale; ai sensi dell’art. 624 c.p.p., se l’annullamento non è pronunciato su tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. Circa l’interpretazione della locuzione “parti”, invero, si registrano diversi orientamenti giurisprudenziali. Un primo indirizzo individua una correlazione tra il passaggio in giudicato di un capo e la sua attitudine a integrare il titolo esecutivo. In tale prospettiva, si afferma che nel caso in cui la sentenza, pur documentalmente unica, ricomprenda una pluralità di capi e di imputazioni a carico dello stesso imputato, dall’autonomia di ciascuno di essi deriva il passaggio in giudicato di quei capi della sentenza non investiti dall’annullamento con rinvio. Ne consegue l’obbligo, per la competente autorità giudiziaria di porre in esecuzione il titolo penale per la parte divenuta irrevocabile, nonostante il processo, in conseguenza dell’annullamento parziale, debba proseguire, in sede di rinvio, per la nuova decisione sui capi annullati (Cass., sez. I, 10 dicembre 1990, n. 4506). Secondo tale opzione interpretativa, il possibile iato tra autorità di giudicato ed esecutività è superabile in presenza di una irrevocabilità che investe un capo e di una definizione del trattamento sanzionatorio non suscettibile di modifica. Secondo un diverso orientamento, invece, è possibile associare all’autorità di cosa giudicata l’ese­cu­tività della condanna relativa ad un capo anche in presenza di un annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione su un punto anch’esso afferente a tale capo e, dunque, anche nel caso in cui il passaggio in giudicato del capo stesso non sia intervenuto nella sua interezza. Ai fini dell’esecutività della parte di sentenza divenuta irrevocabile è decisivo che, in relazione ad essa, possa essere definito con certezza nel quantum il minimo inderogabile di pena irrogata (Cass., sez. I, 10 novembre 2017, n. 12904), ossia l’individuazione della pena detentiva minima irrogata per effetto delle statuizioni non attinte dall’annullamento (Cass., sez. I, 12 aprile 2018, n. 43824). In via preliminare, le Sezioni unite ripercorrono [continua..]

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