home / Archivio / Fascicolo / Il dies a quo per la pronuncia del giudizio di rinvio cautelare
indietro stampa articolo indice fascicolo articolo
Il dies a quo per la pronuncia del giudizio di rinvio cautelare
di Wanda Nocerino, Assegnista di ricerca in Diritto processuale penale - Università di Foggia
Con la pronuncia in commento, le Sezioni unite tratteggiano l’iter procedimentale del giudizio di rinvio cautelare: in assenza di specifiche indicazioni provenienti dall’esegesi del comma 5-bis dell’art. 311 c.p.p., i giudici blindano l’opzione per cui il termine di dieci giorni entro cui il giudice ha l’obbligo di decidere decorre dal momento in cui pervengono alla cancelleria del tribunale gli atti nuovamente richiesti all’autorità giudiziaria procedente, secondo l’ordinaria sequenza temporale delineata dall’art. 309, comma 5, c.p.p. con riferimento al giudizio di riesame. La decisione della Corte - per quanto ben articolata e strutturata in punto motivazionale - non convince del tutto circa gli approdi raggiunti, sia per ragioni teleologiche che assiologiche. Al fine di offrire adeguata tutela al complesso di garanzie che sottende il procedimento di rinvio cautelare, si propone una soluzione che consente di contemperare le esigenze di celerità con quelle di completezza.
In this judgement, the Court of Cassation identifies the procedure of the precautionary judgment following the annulment of the order with which the measure was ordered or confirmed. As there isn’t indications from the article 311, comma 5-bis, c.p.p., the judges shall prescribe that the period of ten days for taking a decision shall run from the date on which the documents newly requested get to the judicial authority at the registry of the court, ex art. 309, comma 5, c.p.p. But the Court’s decision does not entirely convince the interpreter. In order to provide adequate protection for the complex of safeguards of the precautionary proceeding, a solution is proposed which makes it possible to balance the need for speed of judgments with those of completeness.
Articoli Correlati: misure cautelari personali - riesame
I termini di decorrenza per la pronuncia del giudizio di rinvio cautelare
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare personale, il procedimento di riesame si svolge seguendo le stesse cadenze temporali e con le stesse sanzioni processuali previste dall’art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., con inizio di decorrenza dei relativi termini dal momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di Cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale.
[Omissis]
RITENUTO IN FATTO
- (omissis) ricorreva avverso l’ordinanza del 20 giugno 2019 con la quale il Tribunale di Taranto aveva confermato in sede di riesame l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale del 24 ottobre 2018, dispositiva dell’applicazione, nei suoi confronti, della misura cautelare degli arresti
domiciliari - successivamente sostituita dallo stesso giudice, con ordinanza del 9 febbraio 2019, con la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - per i reati di associazione finalizzata alla commissione di delitti di furto di autovetture, ricettazione di parti di ricambio dei mezzi ed estorsione di somme in danno dei derubati per la restituzione dei veicoli, operante fino al giugno del 2018, e per il concorso nel furto dell’autovettura di (omissis), commesso il 6 marzo 2018.
Il provvedimento impugnato era stato pronunciato a seguito di annullamento con rinvio della precedente ordinanza dello stesso Tribunale del 22 novembre 2018, disposto con sentenza della Corte di Cassazione del 30 aprile 2019 con riguardo all’assorbente motivo di ricorso a mezzo del quale era dedotta la mancata risposta all’istanza, presentata dalla difesa al pubblico ministero, di diretto esame delle registrazioni delle intercettazioni e delle videoriprese i cui contenuti sarebbero stati indizianti nei confronti del Colella con riguardo al reato di furto; essendosi osservato in proposito con la sentenza rescindente che, pur potendo rinvenirsi tale risposta nel diretto deposito degli atti delle indagini presso il Tribunale, nel caso di specie la motivazione dell’ordinanza reiettiva della richiesta di riesame, nella quale si era dato genericamente atto del deposito di un dischetto relativo alle registrazioni utili, non consentiva di comprendere se in tale supporto fossero stati riversati i contenuti oggetto dell’istanza difensiva.
- Il ricorrente proponeva sei motivi.
2.1. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio motivazionale sul rigetto dell’eccezione di inefficacia della misura cautelare in conseguenza della tardività della decisione impugnata rispetto al termine di dieci giorni, previsto dall’art. 311, comma 5 bis c.p.p., dalla data del 5 giugno 2019 in cui erano pervenuti al Tribunale gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, e in particolare che:
- il rigetto era motivato con la diversa individuazione del giorno di effettiva decorrenza del termine dalla data del 10 giugno 2019, nella quale il fascicolo degli atti provenienti dalla Corte di cassazione sarebbe pervenuto alla Cancelleria della Sezione del riesame del Tribunale;
- tale riferimento temporale era il risultato di un travisamento delle risultanze procedimentali, allegati al ricorso, dalle quali risultava che il funzionario della cancelleria della Sezione del riesame, nella richiesta di trasmissione degli atti inviata il 7 giugno all’autorità procedente, attestava che il fascicolo della Corte di cassazione era stato ricevuto dalla stessa cancelleria giorno precedente:
- la data del 10 giugno era viceversa annotata sulla copertina del fascicolo del riesame come quella in cui erano pervenuti gli atti richiesti all’autorità procedente, a seguito della cui ricezione l’udienza camerale era stata fissata al 14 giugno e successivamente rinviata al 20 giugno per difetto di notifica ai difensori.
[…]
CONSIDERATO IN DIRITTO
- La questione rimessa alle Sezioni Unite posta nei seguenti termini: “Se, in tema di misure cautelari personali, nel caso di giudizio di rinvio a seguito di ordinanza che abbia risposto confermato la misura, il termine di 10 giorni dalla ricezione degli atti, previsto per la decisione dall’art. 311, comma 5 bis c.p.p., decorra dalla data dell’avvio alla cancelleria del tribunale o alla cancelleria della sezione del riesame del fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza e scendente e gli atti allegati, ovvero dalla data in cui il tribunale riceva nuovamente dall’autorità giudiziaria procedente gli atti ad essa richiesti a norma dell’art. 309, comma 5 c.p.p.”.
Nella questione si distinguono un primo quesito, accennato nella formulazione appena riportata ma distintamente esposto nell’ordinanza di rimessioni, attinente la determinazione della cancelleria - quella centrale del tribunale ovvero quella della sezione per il riesame - il cui ricevimento degli atti indica il momento iniziale della decorrenza del termine per la pronuncia della decisione sulla richiesta di riesame, nel caso in cui la stessa sia assunta a seguito di rinvio dalla cassazione, ed un secondo quesito relativo all’individuazione degli atti della cui ricezione decorra detto termine.
Come osservato dalla Sezione rimettente, produzione di quest’ultimo quesito è decisiva per il giudizio sul primo motivo di ricorso, proposto sul rigetto dell’eccezione di inefficacia della misura cautelare personale in conseguenza della tardività della decisione impugnata rispetto al termine di cui sopra. La verifica degli atti del procedimento conferma infatti che tale decisione, in quanto pronunciata il 20 giugno 2019 dovrebbe considerarsi tempestiva ove si ritenesse la decorrenza del termine dalla data del 10 giugno - allorché pervenivano perché trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto gli atti alla stessa richiesti a seguito della ricezione della sentenza rescindente e degli altri atti inviati dalla Corte di cassazione-ma al contrario in tempestiva ove detto termine fosse considerato decorrente da tale ricezione, nella specie avvenuta il 6 giugno presso la cancelleria centrale del tribunale ed attestata al 7 giugno dalla cancelleria della sezione per il riesame. Anche per questa ragione, oltre che per altre di opportunità espositiva, tale quesito sarà qui attribuita precedenza nella trattazione.
- Sul tema oggetto del quesito appena indicato, come pure rilevato nell’ordinanza di rimessione, si registra un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
2.1. Si tratta di un contrasto di recente insorgenza, in quanto esplicitamente posto in essere da una delle ultime pronunce della corte suprema con le quali la questione è stata affrontata (Sez. 1, n. 23707 del 29/01/2018, Battaglia, Rv. 273114) pur essendo detta pronuncia espressiva di un indirizzo implicitamente presupposto, come si vedrà in seguito, da altra decisione avente direttamente ad oggetto l’altro quesito in discussione (Sez. 1, n. 42473 del 17/03/2016, Stabile, Rv. 268103).
Secondo tale orientamento, il termine per la decisione sulla richiesta di riesame, nella fase del giudizio di rinvio a seguito di annullamento del precedente provvedimento impugnato, decorre dal momento in cui perviene al tribunale il fascicolo trasmesso dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente. Alla base dell’argomentazione che conduce a queste conclusioni vi è la mancanza nella norma che disciplina questa fase del procedimento, ossia l’art. 311, comma 5 bis c.p.p., di un espresso riferimento al passaggio che determinerebbe una diversa e successiva decorrenza del termine; segnatamente una nuova richiesta del tribunale di trasmissione degli atti, rivolta all’autorità giudiziaria procedente, rispondenti a quella prevista dall’art. 309, comma 5 c.p.p. per il giudizio ordinario del procedimento di riesame. Questo dato negativo sarebbe da interpretarsi, secondo la citata pronuncia, nel senso dell’esclusione del passaggio di cui si è detto nella fase del rinvio; e ciò per due ordini di considerazioni.
Per un primo aspetto, questa lettura sarebbe coerente con la disposizione dell’art. 623, lett. a) c.p.p., per la quale l’annullamento dell’ordinanza impugnata comporta la trasmissione degli atti al giudice che la pronunciata. Tanto renderebbe infatti non necessario l’ulteriore inoltro di una richiesta di trasmissione degli atti, superato in questa fase dalla disponibilità degli atti già assicurata dalla presenza degli stessi nel fascicolo inviato dalla Corte di cassazione.
Peraltro profilo, l’interpretazione più rigorosa della mancata previsione di una nuova richiesta di trasmissione degli atti nella fase del rinvio, nel senso dell’assenza di tale passaggio procedurale, sarebbe conforme al principio affermato dalle Sezioni Unite, con riguardo alla stessa norma di cui all’art. 311, comma 5 bis c.p.p. sulla necessità di intendere in senso altrettanto rigoroso la previsione indetta norma di un termine specifico per il deposito del provvedimento adottato a seguito del giudizio di rinvio, pari a 30 giorni ho da ritenersi non prorogabile fino al quarantacinquesimo giorno, come invece ammesso dall’art. 309, comma 10 c.p.p. per il deposito del provvedimento di primo grado (Sez. U., n. 47970 del 20/07/2017, Rezmuves, Rv. 270953). Da tale principio si desumerebbe infatti un più ampio carattere di specificità della disciplina normativa della fase di rinvio, dettata dall’art. 311, comma 5 bis c.p.p., da ritenersi pertanto autonoma e diversa rispetto a quella prevista per il giudizio ordinario; derivandone l’impossibilità di attribuire alla mancanza di un richiamo alla richiesta di trasmissione degli atti all’autorità procedente, presente nella sequenza procedurale indicata nell’art. 309 c.p.p., il significato di un rinvio sottinteso alla relativa disposizione, e dovendosi piuttosto ritenere tale mancanza come espressiva della volontà del legislatore di escludere il momento interlocutorio della richiesta degli atti dalla procedura nel giudizio di rinvio.
2.2. La posizione assunta con la sentenza Battaglia si inseriva, come si è accennato, quale dato di discontinuità rispetto ad un altro indirizzo giurisprudenziale fino a quel momento orientato nel senso della necessità, per la decorrenza del termine previsto per la decisione della fase di rinvio del giudizio di riesame, della ricezione da parte del tribunale degli atti nuovamente richiesti all’autorità giudiziaria procedente.
Si osservava in particolare, a questo proposito (Sez. 2, n. 15695 del 08/01/2016, Lombardo, Rv. 266729), che anche tale decisione presuppone la disponibilità di tutti gli atti presentati a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare personale, e necessita altresì della possibilità di esaminare gli elementi eventualmente sopravvenuti rispetto a tale richiesta. Tenuto conto di ciò, quella stessa esigenza di una stretta interpretazione della norma di cui all’art. 311, comma 5 bis c.p.p., che sarebbe poi stata sottolineata anche nella sentenza Battaglia, E veniva intesa come conducente nella direzione della lettura della «ricezione degli atti», testualmente indicata nella norma quale momento iniziale della decorrenza del termine, come riferita agli atti ulteriormente richiesti ai sensi dell’art. 309, comma 5 e non a quelli restituiti dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente.
Questa conclusione veniva ribadita dalla giurisprudenza di legittimità sia precedentemente alla sentenza Battaglia (Sez. 2, n. 32086 del 15/06/2017, Arena; Sez. 6, n. 27093 del 01/03/2017, Speranza, Rv. 270410), che successivamente alla stessa (Sez. 4, n. 2923 del 21/01/2020, Cacciola; Sez. 5, n. 21710 del 28/02/2018, Marciano, Rv. 273026). Argomentazioni della pronuncia di forme erano peraltro oggetto di specifici rilievi in altre decisioni di segno contrario (Sez. 2, n. 42329 del 09/07/2019, D’Agata, Rv. 277634; Sez. 2, n. 31281 del 26/06/2019, Montante, Rv. 276737; Sez. 2, n. 21716 del 8/03/2019, Giglio, Rv. 275787; Sez. 2, n. 15622 del 18/12/2018, Clarà, Rv. 275774).
Quanto in primo luogo a riferimento alla disposizione di trasmissione degli atti dalla corte di cassazione al giudice che ha pronunciato il provvedimento annullato con rinvio, di cui, all’art. 623, lett. a) c.p.p. nella sentenza Clara se ne rilevava l’inconferenza per la problematica in discussione, dovendosi tenere conto della natura incidentale del procedimento di riesame e della indisponibilità del fascicolo processuale in capo al tribunale dinanzi al quale detto procedimento si svolge; situazione, questa, alla quale si riteneva non idonea a sopperire la restituzione degli atti a suo tempo trasmessi alla corte di cassazione per il ricorso avverso la prima decisione sul riesame, considerato che l’art. 100 disp. att. c.p.p. dispone l’invio alla Corte Suprema, con il ricorso, degli atti occorrenti per la decisione sull’impugnazione, non necessariamente coincidenti con tutti gli atti in possesso del tribunale valutati per la pronuncia della decisione poi annullata. Si aggiungeva d’altra parte che la procedura di riesame in fase di rinvio è disciplinata dall’art. 311, comma 5 bis c.p.p., secondo una sequenza parallela a quella dettata dall’art. 309, comma 5 c.p.p. per il giudizio ordinario, da ritenersi pertanto integralmente richiamata per il giudizio di rinvio in assenza di disposizioni allo stesso specificamente riferita.
L’ulteriore richiamo al principio affermato con la decisione delle Sezioni Unite Rezmuves era ritenuto anche esso è rilevante per il caso di specie con la sentenza Montante, ove si sottolineava che detto principio, stabilito con riguardo alla specifica disposizione relativa al termine per il deposito dell’ordinanza all’esito del giudizio di rinvio, non incideva in via ne analogica né di interpretazione estensiva sul diverso aspetto del significato da attribuire all’espressione «ricezione degli atti» riportata nell'art. 311, comma 5 bis c.p.p.
Quest’ultima disposizione, come si osservava ancora nella sentenza appena citata, veniva introdotta dall’art. 13 legge 16 aprile 2015, n. 47, intervenendo unicamente sul segmento conclusivo del giudizio di riesame in sede di rinvio e non toccando le precedenti scansioni procedurali; da tanto dovendosi desumere che la disciplina dell’articolo 309, comma 5 c.p.p., in tema di richiesta di trasmissione degli atti all’autorità procedente, non limita la sua operatività all’ordinario giudizio di riesame, ma si estende anche alla fase del rinvio, caratterizzando la stessa nei termini di una ripartenza del giudizio anche nei suoi passaggi introduttivi. Si segnalava altresì la conformità di tale profilo procedurale alla natura del giudizio di rinvio, connotata, anche per il procedimento incidentale del riesame, da una completa rivalutazione del materiale probatorio; rilevandosi ancora l’insufficienza, ai fini di questa esigenza valutativa, della restituzione degli atti trasmessi alla Corte di cassazione in considerazione della fisiologica parzialità della documentazione oggetto di tale trasmissione della mancanza di disposizioni che prevedevano il trattamento degli atti presso il tribunale del riesame in pendenza del giudizio di cassazione.
- Il contrasto, nei termini in cui è stato appena delineato, si rivela come vertente non tanto sull’individuazione del momento di decorrenza del termine per la decisione sulla richiesta di riesame in fase di rinvio, che nella questione costituisce in realtà un aspetto consequenziale, quanto su un profilo che attiene propriamente la configurazione della sequenza procedurale del particolare il giudizio di cui si discute. Si tratta, in altre parole, di stabilire se di tale sequenza, indiscutibilmente introdotta dall’arrivo presso il tribunale la sentenza riesci in dente degli altri atti del fascicolo trasmesso dalla corte di cassazione, costituisca o meno passaggio necessario l’avviso all’autorità procedente per l’invio degli atti, evidentemente ulteriore rispetto a quello già formulato nel primo grado del procedimento incidentale cautelare ai sensi dell’art. 309, comma 5 c.p.p.; E, pertanto, se si possa concludere che la decorrenza del termine di cui sopra abbia inizio solo con la ricezione degli atti trasmessi a seguito di detto avviso.
Se si guarda al contenuto della previsione normativa che direttamente si occupa del giudizio di riesame in fase di rinvio, ossia l’art. 311, comma 5 bis c.p.p., non vi è dubbio che lo stesso non contenga alcun riferimento specifico ad una nuova richiesta di atti all’autorità procedente; limitandosi la norma prescrivere che «il giudice decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti e l’ordinanza è depositata in cancelleria entro 30 giorni dalla decisione», prevedendo di seguito la sanzione di inefficacia della misura cautelare per l’inosservanza di detti termini. Il problema, a questo punto, è se la «ricezione degli atti» menzionata nella disposizione abbia ad oggetto gli atti restituiti dalla Corte di cassazione, invece, altri atti inviati dall’autorità procedente a seguito di una richiesta rivolta in tal senso alla stessa ai sensi dell’art. 309, comma 5 c.p.p.; norma che sarebbe da intendersi, in questa prospettiva, implicitamente richiamata quale operativa anche in sede di rinvio.
Posto che la formulazione letterale del citato comma dell’art. 311 è in sé compatibile con entrambe le letture, nell’ordinanza di rimessioni si pone l’accento sulla continuità testuale ravvisabile tra tale formulazione e quella dell’art. 623, comma 1, lett. a) c.p.p., ove quest’ultima prevede, nel caso in cui un’ordinanza sia annullata in cassazione, la trasmissione degli atti al giudice che l’ha pronunciata; continuità che collegherebbe sistematicamente gli atti trasmessi secondo l’ultima disposizione e quelli la cui ricezione menzionata dall’art. 311 quale momento iniziale di decorrenza del termine per la decisione in sede di rinvio, nel senso di indicare le tue previsioni come riferite agli stessi atti, in mancanza di diverse indicazioni desumibili dal testo della norma da ultimo citata.
Questa argomentazione non è tuttavia risolutiva. La riconducibilità delle espressioni dell’art. 623 e dell’art. 311 allo stesso compendio di atti è invero fondata su un dato letterale, ossia quello della trasmissione di atti fra diversi uffici giudiziari sia pure nell’ambito dello stesso procedimento, troppo generico per concluderne che gli atti, la cui ricezione è indicata nel comma 5 bis dell’art. 311 ai fini appena descritti, coincidano con quelli inviati dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 623. Tanto, soprattutto, ove si tenga conto per un verso delle non sovrapponibili estensioni delle materie governate dalle due norme, delle quali quella di cui all’art. 623 è riferita in generale agli effetti dell’annullamento in cassazione nelle ordinanze mentre la disposizione dell’art. 311 riguarda la più delimitata fattispecie del giudizio di rinvio, seguito di annullamento, nella procedura di riesame dei provvedimenti cautelari; e, peraltro, della presenza in quest’ultima procedura di un’articolata e specifica disciplina, dettata dall’art. 309 che prevede per l’ordinario giudizio di riesame la trasmissione di atti dall’autorità procedente al tribunale, alla cui ricezione, distinta e compatibile con quella degli atti provenienti dalla corte di cassazione, potrebbe ugualmente riferirsi l’indicazione dell’art. 311.
Rimane pertanto centrale la discussione del problema posto poc’anzi, relativo all’accertamento della necessità, per il corretto svolgimento del giudizio di rinvio del procedimento di riesame, di una nuova richiesta di atti all’autorità procedente, in conseguenza di un implicito richiamo alla previsione posta in tal senso dall’art. 309, comma 5 c.p.p. per il giudizio ordinario.
- In questa prospettiva, occorre partire da una considerazione. L’art. 311, comma 5 bis c.p.p., unica sede normativa dedicata al particolare giudizio di rinvio di cui si discute, è stato introdotto solo con l’art. 13 legge n. 47 del 2015; in precedenza, questa fase il procedimento cautelare la priva di una disciplina specifica.
È una situazione siffatta, era evidente come tale fase non potesse che ritenersi regolata dalle disposizioni previste dall’art. 309 per l’ordinario giudizio di riesame. In effetti la giurisprudenza di legittimità, con riguardo ad un aspetto di cui si tratterà più ampiamente di seguito quale quello della possibilità di valutare in sede di rinvio elementi sopravvenuti rispetto alla decisione di annullamento in cassazione, richiamava in diverse occasioni tali disposizioni, in base alle quali la questione veniva risolta in senso positivo (Sez. 6, n. 51684 del 28/11/2014, De Micco, Rv. 261452; Sez. 4, n. 33659 del 19/05/2010, Calò, Rv. 248344).
Che la disciplina generale dell’art. 309 possa essere considerata in tutto in parte inoperante per effetto della novella del 2015, quest’ultima avrebbe dovuto sovrapporvi una normativa tale da governare in termini altrettanto generali la fase del rinvio. Tanto però non è ravvisabile anche dalla semplice lettura del testo del comma 5 bis aggiunto all’art. 311 dalla riforma; che si risolve nello stabilire precisi termini per la decisione per il deposito del provvedimento, e nell’indicare le conseguenze della violazione di detti termini sull’efficacia della misura cautelare. Una delimitazione del contenuto della norma, questa, che veniva peraltro immediatamente colta dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sulla stessa, o rilevava la natura essenzialmente sanzionatorie della possibile inerzia dell’ufficio giudiziario competente a decidere il riesame in sede di rinvio (Sez. 2, n. 15695 del 08/01/2016, Lombardo, Rv. 266729), attuazione dei principi di celerità di detta decisione in materia cautelare a tutela della libertà personale, affermati anche in sede comunitaria.
Il comma aggiunto dall’art. 311, intervenendo in una situazione pregressa nella quale la fase del rinvio era disciplinata come quella ordinaria dall’art. 309, riduceva dunque la sua funzione nel regolare la conclusione di detta fase, ossia quella della decisione, per il solo profilo dell’indicazione della dimensione della perentorietà dei termini per la pronuncia di tale decisione per il deposito della relativa motivazione. Con riguardo a tutti i precedenti passaggi procedurali della fase in discussione, la stessa deve quindi ritenersi tuttora ordinata secondo le disposizioni dell’art. 309 c.p.p.
Tanto del resto conforme alla natura del procedimento incidentale cautelare nel suo complesso. Si tratta, in effetti, di un procedimento le cui espressioni decisorio sono sorrette da valutazioni necessariamente condizionate dallo stato degli atti, nei momenti nei quali sono assunte, e dai dati di fatto che in quei momenti sono disponibili; dati inevitabilmente soggetti a progressive modificazioni in una situazione nella quale il procedimento si svolge parallelamente alla fase delle indagini preliminari. Tali condizioni non vengono meno, evidentemente, con la pronuncia di una sentenza di annullamento in cassazione; permangono dunque anche nel corso del giudizio di rinvio. In quest’ultima sede, generale dovere del giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto stabilito con la sentenza riesci in dente non preclude infatti l’esame di circostanze sopravvenute, idonee ad incidere sul quadro cautelare. Le Sezioni Unite di questa Corte, pur affermando la ricorrenza di detto obbligo anche con riguardo al giudizio di rinvio del procedimento cautelare, ne hanno escluso la violazione nel caso in cui il giudice del rinvio rilevi la sopravvenienza del decreto dispositivo del giudizio di merito ai fini delle possibili implicazioni della stessa per la sussistenza di gravi indizi (Sez. u., n. 39915 del 30/10/2002, Vottari, Rv. 222603). All’orientamento, lungi dall’essere smentito, trovato sostanziale conferma ove, nell’attribuire efficacia preclusiva la decisione definitiva in messa sull’appello del pubblico ministero contro l’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare, si è precisato come si tratti di un’efficacia rebus sic stantibus, superabile in presenza di nuove acquisizioni probatorie che determinino un mutamento della situazione di fatto sulla quale la decisione era fondata (Sez. u., n. 18839 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227359). E la possibilità di valutare nel giudizio di rinvio elementi sopravvenuti, purché gli stessi vengono introdotti nel contraddittorio delle parti e detta valutazione sia condotta in conformità al principio di diritto posto con la sentenza di annullamento, è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, oltre quelle già menzionate sentenze De Micco e Calò, anche con altre pronunce successive all’aggiunta del comma 5 bis all’art. 311 c.p.p. (Sez. 2, n. 22015 del 13/02/2019, Ricucci, Rv. 276652; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268978; Sez. 2, n. 8854 del 09/02/2016, Vescovi, Rv. 266100); ciò in coerenza con l’analoga posizione assunta dalla giurisprudenza con riguardo all’effetto preclusivo del cosiddetto giudicato cautelare derivante dalla precedente decisione di riesame, ritenuto anche esso limitato allo stato degli atti e non ostativo all’esame di elementi nuovi che modifichino il quadro cautelare (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Masone, Rv. 265555; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, Femia, Rv. 261724).
- Procedimento di impugnazione in materia cautelare, il giudizio in sede di rinvio è condotto pertanto in base agli stessi criteri valutativi propri del giudizio ordinario, che presuppongono un pieno esame del materiale probatorio disponibile al momento in cui giudizio si svolge, coerentemente con la costante aderenza alla situazione di fatto che nella natura di tale procedimento. È pertanto conforme a logica giuridica che, anche sul piano procedurale, il giudizio di rinvio si svolga secondo la stessa sequenza prevista per il giudizio ordinario dall’art. 309 c.p.p., come già emergente dal sistema fino alla novella del 2015 e non modificato sostanzialmente da quest’ultima, se non per il limitato aspetto dei tempi della decisione del deposito della motivazione.
Ne deriva che, essendo parte integrante di detta sequenza l’avviso all’autorità procedente perché la stessa trasmette al tribunale gli atti presentati a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare e quelli eventualmente sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, previsto dal comma 5 dell’art. 309 c.p.p., tale passaggio procedurale deve essere seguito anche nel giudizio di rinvio; conclusione, questa, peraltro rafforzata dal fatto che questo incombente specificamente funzionale ad assicurare la disponibilità di tutto il materiale utile per la decisione in materia cautelare. Ma ne segue altresì che la ricezione di questi atti segna anche in sede di rinvio, come previsto dal comma 10 dell’art. 309 c.p.p. per il giudizio ordinario, la decorrenza del termine per la decisione; e che è pertanto a questa ricezione, e non a quella degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione, che il comma 5 bis dell’art. 311 fa riferimento in tal senso.
Queste conclusioni sono sorrette anche da un’altra considerazione. La decorrenza di un termine per la decisione è giustificata la disponibilità degli atti che consentano di assumere tale decisione; e che permettano in particolare al giudice quella piena valutazione del materiale probatorio che si è visto essere necessaria anche nel giudizio di rinvio. Orbene, se gli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria che procede, in quanto tali rappresentativi dello stato attuale delle indagini, garantiscono questa completezza di valutazione, altrettanto non può dirsi per gli atti restituiti dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente. Questi ultimi coincidono, infatti, con gli atti trasmessi per la decisione del ricorso per cassazione; la cui individuazione è determinata dall’art. 100 disp. att. c.p.p., come in tutti i casi in cui è impugnato un provvedimento riguardante la libertà personale, negli «atti necessari per decidere sull’impugnazione». È evidente che gli atti occorrenti nell’orizzonte valutativo del giudizio sul ricorso per cassazione, tenuto conto dei limiti nei quali lo stesso è proponibile, appaiono perciò solo non necessariamente sufficienti nella ben più ampia prospettiva di valutazione del giudizio di rinvio. Ma, a parte questo, il riferimento esclusivo a tagliati, ai fini della decisione quindi della decorrenza del termine per la relativa pronuncia, escluderebbe la possibilità, per l’autorità procedente, di porre a disposizione del tribunale gli elementi sopravvenuti nel corso della celebrazione del giudizio di cassazione; dei quali invece, come si è visto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la rilevabilità nel giudizio di rinvio.
Non conduce in una direzione diversa la pur doverosa attenzione per le esigenze di celerità del procedimento cautelare, valorizzati dall’orientamento espresso con la sentenza Battaglia è indubbiamente perseguita dalla riforma che portava all’introduzione del comma 5 bis dell’art. 311 c.p.p. va preliminarmente osservato, in linea generale, che tali esigenze devono conciliarsi con quella della completezza di elementi valutabili per il giudizio, anch’essa rilevante in materia cautelare ed assicurata dall’aggiornamento della disponibilità degli atti, per effetto della trasmissione degli stessi da parte dell’autorità procedente, al momento in cui il giudizio viene pronunciato. Quanto poi in particolare al richiamo dell’indirizzo giurisprudenziale minoritario al principio di diritto affermato con la sentenza delle Sezioni Unite Rezmuves, lo stesso è rilevante per la problematica qui trattata ove tale principio, anche nei termini in cui è stato confermato da successive pronunce di legittimità (Sez. 2, n. 37811 del 26/06/2019, Di Donato, Rv. 277088; Sez. 3, 11930 del 31/01/2018, Mungelli, Rv. 272302), limita il suo ambito di operatività al contenuto specifico della riforma citata, riguardante per quanto ho detto solo la parte finale del giudizio di rinvio, sottolineando la tassatività del termine di 30 giorni fissato dalla norma per il deposito dell’ordinanza ed escludendo di conseguenza per il giudizio di rinvio la possibilità per il tribunale di disporre il deposito nel termine prolungato fino al quarantacinquesimo giorno, viceversa consentita dall’art. 309, comma 10 c.p.p., per l’ordinario giudizio di riesame; e non incide pertanto sui passaggi precedenti dalla procedura in sede di rinvio, e segnatamente sulla necessità della nuova richiesta di trasmissione degli atti all’autorità procedente, funzionale all’esigenza di completezza di cui sopra. L’ulteriore accenno dell’ordinanza di rimessioni alla mancanza nell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, di alcun riferimento alle conseguenze di eventuali ritardi nella trasmissione degli atti nuovamente richiesti, rispetto al termine di cinque giorni stabilito dal comma 5 dell’art. 309, riguarda un aspetto superato da quanto in precedenza osservato sulla riproduzione, nel giudizio di rinvio, di tutti i passaggi procedurali del giudizio ordinario di riesame; fra i quali sono pertanto inclusi quelli relativi alla previsione del termine di cui al citato comma 5 ed alla sanzione di inefficacia della misura cautelare previsto al successivo comma 10 per la violazione di detto termine.
Il quesito posto dalla Sezione remittente, relativo all’individuazione degli atti la cui ricezione determina decorrenza dei termini per la decisione del riesame in sede di rinvio e per il deposito della relativa ordinanza, deve pertanto essere risolto, conformemente all’indirizzo giurisprudenziale prevalente, nel senso dell’inizio della decorrenza di detti termini al momento in cui pervengono al tribunale gli atti nuovamente richiesti all’autorità giudiziaria che procede, secondo la sequenza procedurale prevista dall’art. 309 c.p.p. per l’ordinario giudizio di riesame con le sanzioni processuali ivi previste.
- Ulteriore quesito nel quale si articola la questione è rimessa alle Sezioni Unite, concernente l’individuazione della cancelleria la cui ricezione degli atti determina l’inizio della decorrenza dei termini di cui sopra, va preliminarmente rilevato che lo stesso, alla luce della soluzione del quesito precedentemente esaminato, viene ad inquadrarsi una prospettiva diversa da quella nella quale era collocato nell’ordinanza di rimessioni. Per un verso infatti, ove specificamente riferito alla ricezione degli atti trasmessi dalla Corte di cassazione a seguito di annullamento della prima ordinanza pronunciata sulla richiesta di riesame, detto quesito perde indubbiamente rilevanza nel momento in cui tale ricezione non determina, per quanto detto, la decorrenza dei termini per la decisione in sede di rinvio. Ma peraltro, tuttavia, il punto in discussione incidenza sull’intera sequenza dei passaggi procedurali nei quali la ricezione di determinati atti presso il tribunale competente per il riesame dà luogo alla previsione di termini tassativi per i passaggi successivi. Tale sequenza inizio, per il giudizio di rinvio, proprio con l’arrivo al tribunale degli atti inviati dalla Corte di cassazione, che, nel parallelismo che si è visto sussistere fra detto giudizio e quello ordinario sotto la comune regolamentazione delle disposizioni dell’art. 309 c.p.p., assume la funzione di atto introduttivo della procedura di rinvio, corrispondente a quella svolta per la procedura ordinaria dalla presentazione della richiesta di riesame. Ed è con riguardo al giudizio ordinario, in effetti, che ha cominciato a manifestarsi un contrasto e la giurisprudenza di legittimità sull’identificazione della cancelleria presso la quale la presentazione di detto atto introduttivo avvia la procedura con i relativi effetti, anche dal punto di vista della decorrenza dei termini. Un primo orientamento, infatti, faceva iniziare tale decorrenza dalla ricezione della richiesta di riesame da parte della cancelleria centrale del tribunale, e non dal successivo passaggio dell’atto alla cancelleria della sezione riesame. Non avrebbero infatti rilievo, secondo tale indirizzo, i tempi di smistamento degli atti fra le ripartizioni interne del tribunale, costituendo quest’ultimo un unico ufficio giudiziario (Sez. 4, n. 2909 del 20/12/2005, Pristeri, Rv. 233886).
Altra lettura collocava invece l’avvio della procedura nel momento in cui la richiesta di riesame perviene alla cancelleria della sezione riesame, in quanto competente a decidere sulla stessa (sez. 3, n. 4417 del 17/12/2009, Jahaj, Rv. 246014).
Sto seconda posizione è stata ripresa con specifico riferimento al giudizio di rinvio, sul presupposto della decorrenza del termine per la relativa decisione dalla ricezione degli atti provenienti dalla corte di cassazione, ponendo l’inizio di detta decorrenza al momento in cui detti atti pervengono alla cancelleria della sezione del riesame (Sez-1, n. 42473 del 17/03/2016, Stabile, Rv. 268103); ed è stata confermata, sia pure incidentalmente, nelle più volte citata sentenza Battaglia.
- Per la soluzione del problema è opportuno osservare che la ricezione degli atti introduttivi della procura di riesame - la richiesta di riesame per la procedura ordinaria gli atti inviati dalla Corte di cassazione per quella di rinvio - ha come effetto immediato per entrambe le procedure, una volta accertata la necessità anche in sede di rinvio dell’avviso all’autorità procedente per la trasmissione degli atti l’inizio della decorrenza del termine di cinque giorni previsto dall’art. 309, comma 5 c.p.p. perché questi ultimi atti pervengono al tribunale, la cui inosservanza è sanzionata con l’inefficacia della misura del successivo comma 10.
La giurisprudenza di legittimità, superando un precedente orientamento di segno contrario (Sez. U., n. 10 del 25/03/1998, Savino, Rv. 210804; Sez. 1, n. 3568 del 16/06/1998, Capuana, Rv. 211270), hai invero individuato il momento iniziale di decorrenza del termine nella presentazione della richiesta di riesame, e non nel successivo recepimento, parte dell’autorità procedente, dell’avviso di detta presentazione emesso dal presidente del tribunale (Sez. U., n. 25 del 16/12/1998, Alagni, Rv. 212073; Sez. 3, n. 2756 del 26/08/1999, Diana, Rv. 214789; Sez. 1, n. 2925 del 12/04/1998, Caputo, Rv. 213384; Sez. 1, n. 243 del 11/01/1999, Fiorenti, Rv. 212572; Sez. 2, n. 6636 del 06/11/1998, Sofia, Rv. 611965; Sez. 3, n. 3045 del 17/11/1998, Liccardo, Rv. 212204; Sez. 4, n. 2295 del 07/07/1998, Caruso, Rv. 211845).
Determinante, in questo senso, era il pronunciamento della Corte costituzionale sulla proposta questione di legittimità dell’art. 309, comma 5 e 10 c.p.p., parte in cui non vi è prevista alcuna sanzione di inefficacia della misura cautelare per la violazione dell’obbligo di immediatezza dell’avviso l’autorità procedente del deposito della richiesta di riesame; questione ritenuta non fondata a condizione che le citate disposizioni fossero interpretate nel senso della decorrenza del termine per la trasmissione degli atti, cura dell’autorità procedente, dalla presentazione della richiesta (Corte cost., sent. n. 232 del 1998). Diversa lettura della decorrenza del termine dalla ricezione, da parte della predetta autorità, dell’avviso della presentazione della richiesta, fino a quel momento seguita dalla giurisprudenza, era infatti considerata tale da incorrere nella censura di incostituzionalità, ove il decorso di termini perentori, stabiliti dalla norma, ne risultava affidato a scelte di organi giudiziari non vincolati da tassativi vincoli temporali; essendo pertanto conforme al dettato costituzionale a diversa interpretazione, compatibile con il testo normativo, che legava il momento iniziale della decorrenza andato certo della presentazione della richiesta di riesame.
Il principio affermato dalla Corte costituzionale, e ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, ha decisiva implicazione ai fini che qui interessano. Ne deriva, infatti, un’indicazione di carattere generale per cui il procedimento di impugnazione in materia cautelare, per la sua incidenza sul valore della libertà personale, e richiede una celerità di trattazione che esclude la presenza di intervalli temporali non controllabili e non strettamente funzionali alle esigenze giudiziarie. La sequenza procedurale, in altre parole, deve essere caratterizzata da cadenze segnate da tempi certi, che consentano di giungere ad una sollecita definizione; e nella successione di tali cadenze non possono inserirsi momenti di stasi dovuti ad esigenze burocratiche.
A questi criteri si spiravano del resto le Sezioni Unite, pur nell’ambito della superata interpretazione nel senso della decorrenza del termine per la trasmissione degli atti dall’avviso della presentazione della richiesta di riesame ricevuto dall’autorità procedente, ove precisavano che via inosservanza del termine per il solo fatto che gli atti non pervengano tempestivamente al tribunale, annulla rilevando che lo rinvio sia avvenuto entro la scadenza del termine (Sez. U., n. 13 del 17/12/1997, Schillaci, Rv. 209034).
Orbene, il transito degli atti dalla cancelleria centrale del tribunale, ove gli stessi siano materialmente pervenuti, la cancelleria della sezione del riesame, costituisce per l’appunto uno dei passaggi burocratici interni all’ufficio giudiziario i cui tempi di espletamento non possono prolungare, secondo i principi appena enunciati, la sequenza del procedimento di impugnazione in materia cautelare. Tanto essendo valido per gli atti introduttivi sia della procedura ordinaria di riesame che per quella di rinvio, quanto in particolare a quest’ultima la ricezione del fascicolo trasmesso dalla Corte di cassazione dà pertanto inizio al giudizio di rinvio dal momento in cui gli atti stessi pervengono alla cancelleria del tribunale, essendo irrilevante il tempo impiegato per il successivo passaggio del fascicolo alla cancelleria della sezione del riesame; e da quel momento comincia a decorrere il termine di cinque giorni entro il quale l’autorità procedente, all’uopo avvisata, deve provvedere alla trasmissione degli atti richiesti.
- Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto:
“Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto confermato la misura cautelare personale, il procedimento di riesame si svolge seguendo le stesse cadenze temporali e con le stesse sanzioni processuali previste dall’art. 309, commi 5 e 10 c.p.p., con inizio e decorrenza dei relativi termini dal momento in cui gli atti trasmessi alla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale”.
- Luce del principio appena formulato, il motivo dedotto sul rigetto dell’eccezione di inefficacia della misura cautelare infondato. Il fascicolo inviato dalla corte di cassazione perveniva infatti alla cancelleria centrale del Tribunale di Taranto il 6 giugno 2019, il giorno seguente, essendo stato detto fascicolo trasmesso alla cancelleria della sezione del riesame di quel Tribunale, venivano richiesti dalla Procura della Repubblica in sede gli atti che per venivano alla stessa cancelleria il 10 giugno, quindi entro il termine di cinque giorni dall’arrivo degli atti del giudizio di legittimità. Tale ultima data decorre ma poi il termine per la decisione, che veniva tempestivamente assunta il 20 giugno.
[Omissis]
Corte di Cassazione, sez. un., 29 settembre 2020, n. 27104
Pres. Fumu; Rel. Zaza
Sommario:
1. I termini della questione - 2. La decisione delle Sezioni Unite: il giudizio di rinvio cautelare quale species del procedimento ordinario di riesame - 3. Le posizioni dicotomiche della giurisprudenza di legittimità - 4. Il complesso coordinamento tra il giudizio di rinvio e il procedimento ordinario - 5. La richiesta “di trasmissione degli atti inoltrata all’autorità procedente: Una “lettura” da ripensare in chiave teleologica - 6. … e in chiave assiologica - 7. Completezza vs speditezza: la ricerca di un adeguato compromesso - 8. Riflessioni per la celerità dei giudizi de libertate - NOTE
1. I termini della questione
Le Sezioni Unite della Suprema Corte dirimono il recente contrasto insorto circa l’individuazione del dies a quo per la decorrenza dei termini relativi alla pronuncia de libertate [1], determinando il corretto iter procedimentale del giudizio di rinvio cautelare: «nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento dell’ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare personale, il procedimento di riesame si svolge seguendo le stesse cadenze temporali e con le stesse sanzioni processuali previste dall’art. 309, commi 5 e 10, c.p.p. I termini previsti a pena di decadenza, dunque, decorrono dal momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale» [2]. In assenza di un riferimento normativo esplicito, i giudici ricorrono ad un’interpretazione finalistico-operativa dell’art. 311, comma 5-bis c.p.p. [3], per cui la fase cautelare di rinvio, lungi dal figurarsi quale istituto autonomo e diverso da quello ordinario, rappresenta una species della procedura di riesame. Di conseguenza, la Corte ritiene possibile adattare al rito de quo il complesso di regole già sperimentate e sedimentate in rapporto al giudizio “tradizionale”, seguendo le regole descritte dai commi 5 e 10 dell’art. 309 c.p.p. Un approccio di questo tipo non pare all’interprete del tutto convincente, scontando un eccessivo pragmatismo che tende ad allontanare il [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
2. La decisione delle Sezioni Unite: il giudizio di rinvio cautelare quale species del procedimento ordinario di riesame
La quaestio sottoposta al vaglio delle Sezioni unite da parte del giudice remittente è posta nei seguenti termini: «[S]e, in tema di misure cautelari personali, nel caso di giudizio di rinvio a seguito di ordinanza che abbia risposto confermato la misura, il termine di 10 giorni dalla ricezione degli atti, previsto per la decisione dall’art. 311, comma 5-bis c.p.p., decorra dalla data dell’invio alla cancelleria del tribunale del fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza rescindente e gli atti allegati, ovvero dalla data in cui il tribunale riceva nuovamente dall’autorità giudiziaria procedente gli atti ad essa richiesti a norma dell’art. 309, comma 5 c.p.p.» [4]. Al fine di fornire adeguate risposte alla questione, la Corte affronta il tema de quo in maniera alquanto schematica, scomponendo la formulazione declinata dal remittente in due “sotto-quesiti”: il primo, ha ad oggetto l’individuazione degli atti dalla cui ricezione decorre il termine per la decisione sulla richiesta di riesame in sede di rinvio; il secondo, concerne l’identificazione dell’ufficio giudiziario competente per l’invio degli atti la cui ricezione determina la decorrenza dei termini della pronuncia. Prima di affrontare le problematiche sottese ai temi così individuati, i giudici delimitano i termini della questione, chiarendo che il contrasto verte non tanto [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
3. Le posizioni dicotomiche della giurisprudenza di legittimità
L’intervento delle Sezioni Unite muove dal recente contrasto insorto circa la corretta ermeneutica dell’art. 311 c.p.p., in rapporto all’individuazione del termine di dieci giorni entro i quali deve pronunciarsi il giudice del rinvio: mancando, infatti, una disciplina espressa relativa alla «modalità di riassunzione del procedimento di impugnazione cautelare» [11], il dibattito ruota intorno alla criptica interpretazione della locuzione “ricezione degli atti” contenuta nel comma 5-bis della disposizione in parola; atti che assumono rilevanza ai fini del meccanismo sanzionatorio introdotto dal legislatore del 2015. Per comodità espositiva, proprio seguendo lo schema motivazionale della decisione de qua, si procede ad analizzare separatamente la complessa produzione giurisprudenziale stratificatasi con riferimento al termine di decorrenza per la decisione del giudice del rinvio a seguito di annullamento dell’ordinanza impugnata e all’individuazione dell’ufficio giudiziario “competente” alla ricezione. Con riguardo al primo aspetto, le strade astrattamente percorribili dalla giurisprudenza sono segnate da binari paralleli: scegliere la via “sicura” del dato letterale della disposizione di cui al comma 5 bis dell’art. 311 c.p.p., oppure avventurarsi nel sentiero della interpretazione sistematica e analogica, adattando al procedimento di rinvio a seguito di [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
4. Il complesso coordinamento tra il giudizio di rinvio e il procedimento ordinario
Accade spesso che le modifiche normative siano incomplete o parziali, che i testi di legge lasciano dei vuoti di sistema e che gli interpreti sono chiamati a colmarli. È quanto emerge nella pronuncia in commento con riferimento alla l. n. 47 del 2015 [24], che interviene sul sistema de libertate con l’intento di «affrontare in maniera unitaria la tematica delle impugnazioni cautelari» [25], soprattutto nella «prospettiva rimediale delle vecchie consuetudini arbitrarie dilatorie che, nonostante le continue censura, caratterizzavano in negativo il giudizio di rinvio» [26]. In effetti, come si è avuto modo di anticipare nelle pagine precedenti, la quaestio sottesa alla pronuncia in esame trae origine proprio dalle aporie normative generate della riforma dell’istituto delle impugnazioni cautelari. Tra le innumerevoli novità apportate al sistema, l’art. 13 della legge introduce un nuovo comma 5 bis all’art. 311 c.p.p., per cui, nell’ipotesi di annullamento con rinvio di un provvedimento coercitivo, il tribunale della libertà deve assumere la propria decisione entro il termine perentorio di dieci giorni «dalla ricezione degli atti» e depositare la motivazione entro trenta giorni. Dunque, se la Corte di Cassazione annulla con rinvio (rispettivamente al giudice che ha disposto la misura o al tribunale del riesame che l’ha confermata), il giudice designato deve [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
5. La richiesta “di trasmissione degli atti inoltrata all’autorità procedente: Una “lettura” da ripensare in chiave teleologica
Dall’esegesi della pronuncia in commento, si evince che il fil rouge che lega il complesso iter motivazionale è rappresentato dall’esigenza di proteggere un principio considerato dalla Corte come “primario” nelle logiche del sistema della cautela, ossia quello di completezza del materiale probatorio sul quale si fonda la nuova decisione del giudice del rinvio, sul presupposto per cui anche a quest’ultimo debbano essere garantite le stesse conoscenze delle quali godeva quello del provvedimento annullato. Seguendo un approccio finalistico-operativo [30], i giudici sembrano anche disposti a sacrificare il complesso di valori che pure devono caratterizzare i procedimenti de libertate, come il principio di stretta legalità e l’esigenza di celerità. In prima analisi, può dirsi che le resistenze all’impostazione prescelta dalla Suprema Corte derivano dal mancato confronto con il valore testuale delle norme relative al giudizio di rinvio cautelare, funzionale a garantire il rispetto del principio di stretta legalità in materia de libertate. Come anticipato, il nodo interpretativo da sciogliere concerne la corretta ermeneutica della laconica disposizione di cui all’art. 311, comma 5-bis, c.p.p., da cui dipende la determinazione della sequenza procedurale da seguire nel giudizio di rinvio cautelare. La quaestio può ritenersi circoscritta alla risoluzione dell’enigma fondato sul [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
6. … e in chiave assiologica
Su un altro versante, la posizione sostenuta dai giudici di legittimità appare indocile anche con riguardo al complesso i principi che sorreggono il sistema della cautela. In effetti, come già anticipato nelle pagine precedenti, nel delicato bilanciamento tra l’esigenza di garantire a tale organo la disponibilità di tutte le risultanze investigative su cui si era fondato il provvedimento annullato e quella di celerità dei giudizi de libertate, la Suprema Corte predilige la prima, nella convinzione che solo tale prerogativa sia in grado di tutelare i diritti del soggetto in vinculis. In questo senso, la pronuncia sembra mancare di un approccio globale che consente di garantire il rispetto di tutti i precetti che involgono la materia cautelare e che, di fatto, non possono considerarsi esauriti nella sola esigenza di completezza del materiale probatorio utile su cui si fonda la decisione del giudice del rinvio. Oltre a questo fondamentale principio, infatti, i procedimenti cautelari devono assicurare la celerità della procedura, in modo tale da evitare eccezionali restrizioni alla libertà personale, definendo, nel minor tempo possibile, la posizione di un soggetto che si trova ancora sottoposto a regime restrittivo [43]. Più nel dettaglio, la necessità di rendere celeri i giudizi cautelari risulta coerente con l’esigenza di garantire - nella sua massima estensione - la tutela della libertà [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
7. Completezza vs speditezza: la ricerca di un adeguato compromesso
Pur se condivisibili sotto il profilo teleologico ed assiologico, le riflessioni or ora condotte potrebbero destare perplessità sul versante operativo. Si potrebbe, infatti, obiettare - come pure è stato fatto [52] - che l’esigenza di celerità, funzionale a tutelare la libertà personale, mal si concili con il dovere di completezza del materiale probatorio su cui il giudice del rinvio cautelare deve decidere. Come sostenuto [53], non ottemperare alla regola di cui all’art. 309, comma 5, c.p.p., determinerebbe un vulnus al principio di completezza, non consentendo all’autorità giudiziaria, nuovamente investita della questione a seguito di annullamento in cassazione, di godere del medesimo apporto conoscitivo di cui si è avvalso il giudice in prima istanza. E una simile impostazione deriva dalla “parzialità” della trasmissione alla Corte di cassazione di soli atti necessari a decidere l’impugnazione, secondo il disposto dell’art. 100 disp. att. c.p.p. Tuttavia, il principio di speditezza non deve necessariamente ritenersi incompatibile con il requisito di completezza, ben potendo coesistere. Intanto, la trasmissione “a spezzoni” è il frutto di una prassi giudiziaria deviata, funzionale ad evitare onerosi spostamenti di carte da un ufficio giudiziario all’altro [54] ma che certamente non trova la sua ragion d’essere nel rigore del codice di [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
8. Riflessioni per la celerità dei giudizi de libertate
Alla luce delle considerazioni svolte, avanzare proposte de jure condendo e intravedere soluzioni adeguate a contemperare le esigenze di completezza, celerità e tutela delle prerogative individuali, non è cosa agevole, perché si rischia di scivolare in una realtà poco realistica. Probabilmente, gli espedienti praticabili oscillano tra “modernità” e “tradizione”: da una parte, si ritiene necessario un rinnovamento “in chiave tecnologica” del sistema giustizia che consenta di snellire l’appesantita macchina burocratica senza rinunciare al complesso di valori sui quali lo stesso si fonda; dall’altro, sarebbe auspicabile un “ritorno al passato”, ricorrendo a quei rimedi che hanno già offerto risposte ai mali che attanagliavano il “vecchio” sistema cautelare. In primis, non si ritiene inadeguata la strada della digitalizzazione delle informazioni quale strumento di velocizzazione degli scambi documentali da un ufficio all’altro, nell’ottica di un’accelerazione dei tempi della giustizia e di un’ottimizzazione delle risorse disponibili. In questo senso, il binomio celerità/completezza del procedimento di rinvio cautelare ben potrebbe essere rispettato attraverso modalità telematiche di trasmissione e di deposito degli atti giudiziari; soluzione, questa, che consentirebbe di fornire risposte adeguate sia al problema legato [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
NOTE