Fumus commissi delicti e rinvio a giudizio: un significativo passo avanti in materia di sequestro preventivo
(Cass., sez. VI, 19 gennaio 2021, n. 2181)
Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte affronta il delicato tema del rapporto tra i presupposti per la configurabilità del fumus commissi delicti finalizzato all’applicazione di una misura cautelare reale e quelli sottesi al provvedimento di rinvio a giudizio, e pone, in tal senso, correttivi di grandissimo rilievo a taluni principi sinora consolidati, che non possono certo sfuggire all’interprete.
Esiste, infatti, un orientamento del tutto consolidato e sinora mai smentito nella giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. V, 20 settembre 2018, n. 50521; Cass., sez. II, 28 ottobre 2016, n. 52255; Cass., sez. II, 12 novembre 2003, n. 805) per cui, in materia di misure cautelari reali, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus del reato – alla base di una misura cautelare reale – risulta preclusa se nel frattempo sia stato disposto il rinvio a giudizio, il quale “assorbe” qualsivoglia valutazione sul fumus stesso.
I giudici di legittimità, nella pronuncia in esame, ne danno atto ed evidenziano come, alla base di questa consolidata giurisprudenza – e a differenza di quanto accade per le misure cautelari personali – vi sia la constatazione che il fumus di un illecito penale non coincide con la gravità di un quadro indiziario indicativo dell’alta probabilità di commissione del reato da parte del soggetto, cosicché il vaglio operato nel decreto dispositivo del giudizio viene ritenuto garanzia sufficiente ad evitare abusive limitazioni della disponibilità di beni (Cass., sez. II, 12 novembre 2003, n. 805).
Nella sentenza in esame, la Suprema Corte giunge, tuttavia, ad affermare un principio sensibilmente differente e, per molti versi, innovativo (e ciò al di là del fatto che, nel caso concreto sottoposto al vaglio di legittimità, si prospettasse comunque – ed anche – una violazione dell’art. 627 c.p.p., in tema di mancato rispetto del principio di diritto, atteso che la Corte di Cassazione si era già pronunciata sulla insussistenza del fumus).
Ebbene, la Corte muove, anzitutto, dal rilevare la diversità intrinseca dei presupposti giustificanti l’adozione del sequestro preventivo, da un lato, e quelli a fondamento del rinvio a giudizio, dall’altro.
In merito ai primi e, segnatamente, al fumus commissi delicti, la Suprema Corte evidenzia con favore come la stessa giurisprudenza di legittimità sia andata negli anni, via via, a valutare con sempre maggior rigore i presupposti giustificanti l’adozione del sequestro preventivo, arrivando a pretendere un accertamento concreto, basato sull’indicazione obiettiva e seria di elementi dimostrativi del reato ipotizzato, e non ritenendo [continua..]