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De jure condendo

di Gioia Sambuco

Il quadro

In ragione del protrarsi dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dal diffondersi dell’infezione da Covid-19, le Camere sono state costrette a sospendere la loro normale attività per concentrarsi, quasi esclusivamente, sull’esame di atti indifferibili ed urgenti e su quelli strettamente connessi alle conseguenze sanitarie ed economiche dell’emergenza epidemiologica. Invero, già nella seduta del 5 marzo 2020 la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera aveva deciso di rimodulare il calendario dei lavori in modo da prevedere esclusivamente l’esame degli atti indifferibili ed urgenti in sedute non dalla lunga durata. Il successivo 9 marzo, l’analogo organo del Senato all’unanimità aveva altresì stabilito che le Commissioni permanenti si sarebbero riunite esclusivamente per la trattazione di provvedimenti connessi all’emergenza sanitaria ed economica connessa al Coronavirus. Così, sotto il profilo legislativo, nonostante sia trascorso oramai quasi un anno, si continua ad assistere ad una drastica riduzione dell’attività parlamentare determinata, indubbiamente, anche dalle purtroppo persistenti ed indubbie difficoltà operative per riunire, in sicurezza, i loro membri in Assemblea e nelle Commissioni.

 

Strumenti di protezione a tutela dell'incolumità personale degli interpreti e dei traduttori

Dal 20 gennaio 2021 si trova al cospetto della Commissione Giustizia della Camera il d.d.l. C. 2693, recante «Disposizioni per la protezione degli interpreti e dei traduttori che svolgono le funzioni di perito o di consulente tecnico nei procedimenti per reati di criminalità organizzata nazionale o internazionale», presentato, in data 30 settembre 2020, dall’on. Galizia.

La proposta in esame consta di sette articoli e si prefigge lo scopo di introdurre, nell’ordinamento, strumenti di protezione che possano garantire l’incolumità personale degli ausiliari per la traduzione di atti e di conversazioni, nonché delle persone a loro legate da vincoli familiari e di convivenza.

Indubbiamente la carenza di una specifica disciplina in argomento rappresenta un vuoto normativo che, opportunamente, il d.d.l. in commento si prefigge di [continua ..]

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