Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Giada Bocellari)


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Plurimi provvedimenti di estradizione e cumulo di pene in fase esecutiva: i dubbi sulla commutabilita’ dell’ergastolo (Cass., sez. I., 6 novembre 2020, n. 31052) Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la risoluzione di una questione oggetto di contrasto potenziale nella giurisprudenza di legittimità, il quale, benché limitato ad una sola decisione di segno contrario, è stato, tuttavia, ritenuto particolarmente delicato in quanto afferente il rapporto tra Stati in materia di estradizione, con possibili ricadute sulla disciplina del MAE esecutivo, e, dunque, immediatamente meritevole di vaglio a sezioni unite. La questione oggetto di contrasto è, infatti, se la commutazione della pena dell’ergastolo, in attuazione della condizione che la pena non comporti inevitabilmente la privazione della libertà personale per l’intera vita, apposta con il provvedimento di estradizione assunto – in accoglimento di una richiesta di estensione – dalle Autorità di uno Stato il cui ordinamento non ammetta (come la Spagna) la pena perpetua, sia o meno di impedimento all’esecuzione di altra pena dell’ergastolo, oggetto di cumulo con quella interessata dalla condizione e divenuta eseguibile in forza di altro e precedente provvedimento di estradizione emesso, però, senza alcuna condizione dal medesimo Stato estero. Il caso sotteso riguarda, infatti, l’esistenza di due provvedimenti di estradizione, emessi entrambi dalla Spagna, il cui ordinamento non ammette la pena perpetua, nei confronti del medesimo soggetto, ove, nel primo, la consegna veniva concessa alla sola condizione che il soggetto fosse poi riconsegnato per essere giudicato per fatti rientranti nella giurisdizione estera; mentre, solo nel secondo, emesso in estensione del primo, l’Autorità giudiziaria spagnola precisava che l’estradizione avveniva alla condizione che, in caso di irrogazione di pena perpetua, questa non comportasse inevitabilmente la privazione della libertà per tutta la vita. Il soggetto era stato poi condannato, in Italia, a due ergastoli, all’esito di due distinti procedimenti penali, e sottoposto ad esecuzione pena; con incidente di esecuzione si domandava la commutazione di entrambe le pene perpetue, a fronte della violazione della condizione da parte dell’Autorità Giudiziaria italiana, mentre il giudice dell’esecuzione ne commutava solo una (quella erogata all’esito del procedimento sottoposto a condizione), sulla scorta, sostanzialmente, dell’au­to­nomia delle procedure di estradizione. Ebbene, è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l’ergastolo, comminato nonostante la concessione dell’estradizione sul presupposto dell’irrogabilità di una pena detentiva temporanea da parte di uno Stato che non ammette la [continua..]

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