Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni Unite (di Teresa Alesci)


Il giudizio di rinvio dinanzi al Tribunale del riesame (Cass., sez. un., 29 settembre 2020, n. 27104) Il contrasto interpretativo, sottoposto all’attenzione delle Sezioni unite, concerne il giudizio di rinvio a seguito di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare personale. In particolare, la questione riguarda l’individuazione degli atti la cui ricezione determina la decorrenza dei termini per la decisione del riesame in sede di rinvio e per il deposito della relativa ordinanza. Secondo un primo orientamento, il termine per la decisione sulla richiesta di riesame, nella fase del giudizio di rinvio, decorre dal momento in cui il fascicolo, trasmesso dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, perviene al Tribunale del riesame (Cass., sez. I, 29 gennaio 2018, n. 23707). Tale rigorosa interpretazione, corroborata dalla mancanza nell’art. 311, comma 5 bis, c.p.p., di un espresso riferimento alla trasmissione degli atti nella fase del rinvio, risulterebbe coerente con il principio affermato dalle Sezioni unite in merito all’inderogabilità del termine di trenta giorni per il deposito del provvedimento adottato in tale giudizio (Cass., sez. un., 20 luglio 2017, 47970). Un diverso indirizzo ritiene che il termine previsto per la decisione nel giudizio di rinvio decorra dalla ricezione, da parte del Tribunale, degli atti nuovamente richiesti all’autorità giudiziaria procedente. Secondo questa linea interpretativa, la decisione del Tribunale presuppone la disponibilità degli atti presentati a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare personale e degli eventuali elementi sopravvenuti (Cass., sez. II, 8 gennaio 2016, n. 15695; Cass., sez. IV, 22 gennaio 2020, n. 4923; Cass., sez. V, 28 febbraio 2018, n. 21710). Preliminarmente, le Sezioni unite ricostruiscono la sequenza procedimentale del giudizio di rinvio. La disposizione di cui al comma 5 bis dell’art. 311, inserita dalla l. n. 47/2015, non si sostituisce alla disciplina generale che regola il giudizio di riesame; essa individua termini perentori, decorrenti dalla ricezione degli atti, per la decisione e per il deposito del provvedimento. Secondo la Corte, dunque, se il comma aggiunto disciplina esclusivamente i termini per la decisione, tutti i precedenti passaggi procedurali della fase in discussione sono regolati dalle disposizioni dell’art. 309 c.p.p. Il punto cruciale resta la locuzione “ricezione degli atti”, che può riguardare sia gli atti restituiti dalla Corte di cassazione sia gli altri atti inviati dall’autorità procedente a seguito di una richiesta rivolta ai sensi dell’art. 309, comma 5, del codice di rito. In primo luogo, secondo le Sezioni unite, non è condivisibile l’opzione interpretativa sostenuta nel­l’ordinanza di remissione relativa ad una continuità testuale tra la formulazione dell’art. [continua..]

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