Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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Sull'individuazione del dies a quo dal quale decorre il termine per impugnare la sentenza (di Samuele Michelagnoli, Dottorando di ricerca – Università degli Studi di Siena)


La Corte di Cassazione non esprime un orientamento univoco circa il dies a quo dal quale decorre il termine per impugnare la sentenza, ex art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p.

Il contrasto giurisprudenziale generatosi in seno alle singole sezioni della medesima Corte di cassazione potrebbe creare un danno irreversibile alle parti processuali, le quali corrono il rischio di decadere dal diritto di proporre impugnazione, con conseguente inammissibilità del gravame.

On the identification of the dies a quo from which the time limit for appealing the judgement begins

The Court of Cassation does not express an unequivocal orientation on the identification of the dies a quo from which the time limit for appealing the judgement begins, under art. 585, paragraph 2, letter c) of the Code of Criminal Procedure.

The jurisprudential contrast generated within the individual sections of the same Court of Cassation could create irreversible damage to the parties to the proceedings, who run the risk of forfeiting their right to appeal, with the consequent inadmissibility of the appeal.

SOMMARIO:

1. Considerazioni preliminari - 2. La normativa di riferimento - 3. Le pronunce divergenti della Corte di cassazione - 4. Gli argomenti del primo indirizzo giurisprudenziale - 5. Gli argomenti del secondo indirizzo giurisprudenziale - 6. Le possibili soluzioni - NOTE


1. Considerazioni preliminari

La Corte di Cassazione ha, anche di recente, espresso orientamenti contrastanti riguardo all’indivi­duazione del dies a quo dal quale decorre il termine per proporre impugnazione. La questione riveste primaria importanza per tutti gli operatori giudiziari, posto che i termini previsti dall’art. 585 c.p.p. sono previsti a pena di decadenza, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione proposta tardivamente. La “vertigine aritmetica” [1] della disciplina dei termini per proporre impugnazione potrebbe così comportare un vulnus irrimediabile per le parti coinvolte nel procedimento, con buona pace di tutti coloro che ritengono che il processo penale dovrebbe servire per accertare la sussistenza del fatto di reato e delle relative responsabilità [2]. Le sentenze in materia dimostrano che la questione è ben lontana dall’essere risolta: a pochi mesi di distanza, la sesta sezione penale è giunta ad una soluzione diametralmente opposta rispetto a quella in precedenza sostenuta dalla seconda sezione penale. In estrema sintesi, le sentenze in questione ruotano attorno all’interpretazione dell’art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p. Ci si chiede, in particolare, se il dies a quo per impugnare decorra dal giorno della scadenza del termine per il deposito della sentenza oppure dal giorno successivo: una differenza apparentemente minimale ma con pesanti ripercussioni pratiche.


2. La normativa di riferimento

Al fine di affrontare compiutamente la questione, occorre muovere dall’analisi della normativa dettata in materia dagli artt. 172 e 585 c.p.p. Il quarto comma della prima disposizione prevede espressamente che nel calcolo dei termini processuali non debba computarsi l’ora o il giorno in cui inizia la decorrenza (dovendosi, al contrario, computarsi l’ultima ora o l’ultimo giorno). Com’è noto, la norma in esame introduce una regola generale suscettibile di essere derogata solo per espressa previsione legislativa (art. 172, comma 4, c.p.p.). D’altro canto, l’art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p., in materia di decorrenza dei termini per proporre impugnazione, stabilisce che il termine inizi a decorrere «dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall’art. 548, secondo comma, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avvenuto deposito». L’art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p., indica un termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione, nel caso previsto dall’art. 544, comma 3, c.p.p., il quale consente al giudice – nelle ipotesi in cui la stesura della motivazione risulti particolarmente complessa – di indicare nel dispositivo un termine più lungo (rispetto a quello canonico di quindici giorni) per il deposito della motivazione, comunque non eccedente novanta giorni da quello della pronuncia. Alla luce del dato normativo, si comprende come, nell’ipotesi prevista dall’art. 544, comma 3, c.p.p., la parte che vi abbia interesse, sia tenuta a proporre impugnazione entro quarantacinque giorni, decorrenti dal termine stabilito dal giudice per il deposito della motivazione. Attraverso questo delicato meccanismo, infatti, il legislatore ha escluso la necessità di dare avviso alle parti del deposito della sentenza in tutti i casi in cui la stessa sia stata depositata nei termini di legge o in quelli indicati dal giudice. Il punto sembrerebbe sufficientemente chiaro, se non fosse che, ancor oggi la Corte di legittimità è incerta su quale sia il dies a quo per impugnare la decisione.


3. Le pronunce divergenti della Corte di cassazione

Fatta questa doverosa premessa, occorre partire dal particolare per risalire al generale, ripercorrendo brevemente i tratti salienti dei contrastanti indirizzi espressi dalla Cassazione, da ultimo, nella sentenza n. 51126 del 2019 [3] e n. 15620 del 2018 [4]. In particolare, nell’ambito della prima pronuncia, alcuni imputati hanno promosso ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 20 aprile 2018. Tra i motivi dedotti a fondamento del gravame si deduce l’erronea applicazione delle norme processuali in tema di ammissibilità dell’appello depositato dal p.m. Ciò in ragione dell’eccepita violazione degli artt. 585, comma 2, lett. c) e 544, comma 3, c.p.p., poiché l’atto di impugnazione sarebbe stato proposto oltre il termine di quarantacinque giorni, posto che, nel caso di specie, il termine ultimo per il deposito si attestava al 3 giugno 2017, mentre il p.m. avrebbe provveduto in tal senso solo il 5 giugno 2017. Si precisa – sin da subito – che la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto depositato oltre il termine previsto a pena di decadenza. In senso opposto si esprime, la seconda delle citate pronunce di legittimità, la quale – valorizzando il disposto dell’art. 172, comma 4, c.p.p. – ha ritenuto che il termine per il deposito del gravame inizi a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza. In particolare, nel caso in esame, il termine per il deposito della sentenza da impugnare sarebbe scaduto il 20 gennaio 2014; a fronte di ciò, la Corte di legittimità ha ritenuto ammissibile l’impugnazione proposta dal p.m., affermando che «computando, infatti, i 45 giorni previsti quale termine per l’impugnazione dal 21 gennaio 2014, l’impugnazione proposta il 6 gennaio 2014 era tempestiva».


4. Gli argomenti del primo indirizzo giurisprudenziale

Come accennato, la VI sezione penale della Corte di legittimità ha accolto l’eccezione di inammissibilità, osservando che il termine per proporre impugnazione decorre dal medesimo giorno della scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza stessa. Secondo la Corte, in caso di fissazione di un termine per il deposito della motivazione della sentenza oltre il quindicesimo giorno, il termine per la presentazione dell’impugnazione è, come specificato dall’art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p., di quarantacinque giorni e decorre, secondo quanto stabilito dall’art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p., dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza stessa. In altri termini, l’art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p. – in ragione del suo tenore letterale – derogherebbe alla regola generale fissata dall’art. 172, comma 4, c.p.p., in quanto sarebbe «specificamente individuato lo stesso “dies a quo” del termine per l’impugnazione nel momento della scadenza del termine per il deposito». A sostegno di detto orientamento, detta sentenza richiama una antecedente pronuncia delle Sezioni Unite [5], la quale avrebbe implicitamente riconosciuto la tesi per cui «l’individuazione del momento d’inizio del termine per proporre impugnazione non può che dipendere da un criterio composito costituito dal computo materiale dei giorni assegnati per il deposito e dall’applicazione della regula iuris che dispone la proroga di quello cadente in un giorno festivo a quello successivo non festivo». Il principio di diritto enunciato nella sentenza in esame, aderisce a quell’orientamento giurisprudenziale minoritario secondo cui l’art. 172, comma 4, c.p.p. fissa una regola generale suscettibile, tuttavia, di essere derogata qualora il legislatore disponga diversamente. Secondo tale interpretazione, l’art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p. rappresenterebbe proprio una ipotesi derogatoria, con l’ovvia conseguenza che il dies a quo del termine dell’impugnazione coincide con il giorno della scadenza del termine per il deposito della motivazione [6].


5. Gli argomenti del secondo indirizzo giurisprudenziale

Contrariamente a quanto sostenuto dall’indirizzo appena esaminato, l’interpretazione giurisprudenziale prevalente – a cui aderisce la seconda pronuncia oggetto di analisi – ritiene che, nel sistema processualistico penale, non sarebbe contemplata alcuna deroga al principio generale sancito dall’art. 172, comma 4, c.p.p. L’art. 585, comma 2, c.p.p. si limita, infatti, a fissare i termini per l’impugnazione, indicandone, in relazione ai diversi casi, il dies a quo.In sintesi, facendo applicazione della regola generale stabilita dall’art. 172, comma 4, c.p.p., il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza (così come, in virtù del medesimo principio, il termine precedente inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della lettura del dispositivo) [7]. In altre parole, la giurisprudenza prevalente aderisce al principio di diritto secondo cui «in tema di computo dei termini di impugnazione, nel caso di imputato presente al dibattimento, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale sancito dall’art. 172, comma quarto, cod. proc. Pen.».


6. Le possibili soluzioni

Sembra ovvio che il contrasto interpretativo generatosi in seno alle sezioni penali della Cassazione assuma una notevole rilevanza pratica. A tal riguardo, la corretta individuazione del giorno dal quale far decorrere il termine per l’impugnazione della sentenza esplica, infatti, considerevoli effetti sulle regole di ammissibilità del gravame. Sarebbe, peraltro, preferibile che il contrasto si risolvesse a vantaggio dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, in base al quale l’art. 172, comma 4, c.p.p., costituisce una regola generale non suscettibile di essere derogata dall’art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p., sicché il termine di decadenza ai fini dell’impugnazione inizia a decorrere dal giorno successivo al deposito della motivazione della sentenza. Tale soluzione sarebbe maggiormente aderente al dato normativo e alla prassi giudiziaria. Dal punto di vista normativo, non si rinvengono ragioni – letterali o sistematiche – che permettano di sostenere che l’art. 585 c.p.p. deroghi alla disposizione generale di cui all’art. 172, comma 4, c.p.p. Sul punto, è opportuno rilevare che il richiamo alle Sezioni Unite (operato dalle pronunce che avallano l’orientamento minoritario) appare inconferente. La pronuncia a torto richiamata concerneva infatti il diverso caso dei c.d. “termini a catena” e, in specie, la questione «se la regola secondo cui il termine stabilito a giorni, che scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo, riguardi anche il termine di deposito della sentenza, con conseguenti effetti sull’inizio di decorrenza del termine per impugnare». L’indirizzo minoritario qui esaminato ruota in particolare sull’assunto delle Sezioni Unite per cui «il dies a quo del termine per impugnare decorre, ex art. 585 c.p.c., comma 2, lett. c) dal dies ad quem per il deposito della motivazione della sentenza». L’argomento tuttavia suona debole perché necessita di essere contestualizzato all’interno di una pronuncia riguardante un diverso tema. Peraltro, in successive pronunce, la Corte di cassazione ha già avuto modo di precisare che «il concetto di “coincidenza” temporale, indicato nella pronuncia delle Sezioni unite, deve ritenersi indicativo non già della necessità di una assoluta sovrapponibilità tra i due [continua ..]


NOTE
Fascicolo 6 - 2020