Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'incerto ambito applicativo dei diritti della persona offesa nel procedimento cautelare ad personam (di Xènia Gordo Alarcón, Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico (indirizzo penalistico) – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


La pronuncia in commento ha ribadito che l’omessa notifica alla persona offesa della richiesta di autorizzazione a svolgere l’attività lavorativa dell’accusato sottoposto agli arresti domiciliari non determina l’inammissibilità dell’istanza se tra la persona offesa e l’indagato non vi è un rapporto pregresso e non sussiste il pericolo di recidiva personale. Sembrerebbe, quindi, consolidarsi l’orientamento interpretativo che unisce la speciale tutela informativa e partecipativa dell’offeso ex art. 299, comma 3, c.p.p. a contesti relazionali fra l’offeso e l’accusato poiché è in questo tipo di situazioni che il rischio di reiterazione della condotta violenta può essere maggiore e le esigenze protettive che giustificano i diritti della vittima assumono rilevanza, tuttavia, l’istante rimane in balia di divergenti orientamenti pretori, senza avere effettiva certezza sulla procedura da seguire per ottenere la revoca o l’allentamento dei vincoli coercitivi.

The uncertain applicability of the rights of the offended person in the ad personam precautionary proceedings

The analysed verdict, confirmed that a failed notification of the offended person with the request for work authorization of the accused subject – being under a house arrest – does not determine the inadmissibility of the motion, in case that between the offended person and the one under investigation there is no previous relationship and it does not subsist danger of personal recidivism.

It would therefore seem to consolidate the case law that combines the informative and participatory rights of the offended person ex art. 299, par. 3, of the Italian Criminal Code to relational contexts between the offended and the accused. With that being said, the risk of recurrence of violent conduct can be greater in this type of case, so the protective needs take on importance and justify the rights of the victim. However, the defendant remains at the mercy of divergent orientations of the magistrate. Eventually, without having an actual certainty of the procedure to follow in order to obtain the revocation or the stand-down of the coercive restrictions.

Il rischio di “recidiva personale” per la persona offesa determina l’obbligo di notifica previsto dall’art. 299, comma 3, c.p.p. L’obbligo di notifica ex art. 299, comma 3, c.p.p. non include le vittime di tutti i delitti che si siano manifestati con atti di violenza, ma soltanto quelli in cui vi sia un rischio di “recidiva personale” in funzione del rapporto pregresso tra l’accusato e la persona offesa da cui derivi un concreto pericolo di intimidazione, ritorsione o vittimizzazione secondaria. Solo quando sia rilevante per l’incolumità della vittima sarà giustificato l’allungamento dei tempi per la decisione de libertate. [Omissis]   RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/11/2019 il Tribunale di Palermo in sede di appello, dichiarava inammissibile l’impugnazione avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo del 22/10/2019 che aveva rigettato l’istanza avanzata da (Omissis), sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai delitti rapina, sequestro di persona e lesioni personali, di autorizzazione a svolgere attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, per l’omessa notifica dell’istanza stessa, alle persone offese ovvero gli autotrasportatori del TIR rapinato. Osservava il Tribunale che nel caso di specie, trattandosi di misura applicata in relazione delitti consumati o tentati manifestatisi in concreto con atti di violenza fisica o morale o psicologica in danno delle vittime del reato (art. 299 c.p.p., comma 3), occorreva, sin dall’inizio, notificare l’istanza alla persona offesa, a pena di inammissibilità. L’intervenuto provvedimento di rigetto (nel merito) del GIP non impediva al Tribunale di rilevare d’ufficio l’inammissibilità originaria dell’istanza che andava, dunque, dichiarata. 2. Ricorre per Cassazione (Omissis), sollevando il seguente motivo di gravame: vizio di motivazione e violazione di legge avendo il Tribunale assimilato l’istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa all’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare; inoltre il Tribunale nel dichiarare inammissibile l’istanza, avrebbe erroneamente esteso l’obbligo di notifica ex art. 299 c.p.p., comma 3, a tutti i reati commessi con violenza alla persona mentre, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 2 n. 17335/2019, Rv. 276953), detto obbligo riguarderebbe solo i reati connotati da violenza alla persona ove sia ravvisabile un pregresso rapporto tra vittima e aggressore ovvero vi siano concrete possibilità di ritorsioni nei confronti della vittima. Nel caso esaminato il Tribunale non avrebbe indicato quale sarebbe l’asserito elevato e specifico rischio di recidiva nei confronti della vittima [continua..]

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SOMMARIO:

1. La pronuncia - 2. I diritti della persona offesa nell’incidente cautelare alla luce del quadro normativo interno ed euro-peo - 3. I delitti commessi con “violenza alla persona” per i quali è necessario informare l’offeso - 4. La richiesta di mutamento delle modalità esecutive della misura cautelare e l’obbligo di notifica alla persona offesa - 5. Considerazioni conclusive - NOTE


1. La pronuncia

Con la pronuncia in commento, la Corte di cassazione si è nuovamente occupata della disciplina prevista dall’art. 299, comma 3, c.p.p. relativa all’obbligo di comunicare alla persona offesa dal reato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare personale, adempimento, questo, diffusamente trattato nelle pronunce della Corte di legittimità [1] da quando l’art. 299 c.p.p. è stato novellato dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119 [2]. Volgendo lo sguardo alla decisione in commento, il ricorso proposto dal difensore dell’indagato censurava il provvedimento che dichiarava inammissibile l’appello cautelare. Nella specie, il Tribunale di Palermo rigettava l’impugnazione avverso l’ordinanza del Gip che non aveva accolto l’istanza di autorizzazione a svolgere attività lavorativa avanzata dall’indagato – sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di rapina, sequestro di persona e lesioni personali – perché la stessa non era stata notificata alle persone offese ex art. 299, comma 3, c.p.p. Nello specifico, la difesa censurava la decisione in quanto il Tribunale aveva, in primo luogo, ritenuto l’obbligo di notifica sussistente per tutti i reati commessi con violenza alla persona, mentre – segnalava il ricorrente – la giurisprudenza di legittimità più recente [3] afferma che il dovere di informare la persona offesa ex art. 299, comma 3, c.p.p. riguarderebbe soltanto i reati in cui sia riscontrabile un pregresso rapporto tra vittima e aggressore o, comunque, concrete possibilità di ritorsioni nei confronti dell’offeso. In secondo luogo, il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente esteso tale obbligo, assimilando l’istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa alla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare. La Corte di legittimità ha accolto il ricorso annullando l’ordinanza impugnata. Nel corpus motivazionale, la pronuncia segnala come – alla luce dei canoni interpretativi emergenti della Direttiva 2012/29/UE e dai recenti approdi giurisprudenziali [4] – il giudice deve tener conto, in caso di delitto connotato da violenza, del tipo di “relazione” tra autore e vittima [5] al fine [continua ..]


2. I diritti della persona offesa nell’incidente cautelare alla luce del quadro normativo interno ed euro-peo

Il processo penale è stato storicamente orientato alla tutela pressoché esclusiva dell’imputato [8], tuttavia, recentemente, sta virando verso una maggiore tutela dei diritti della vittima di reato. Questa nuova apertura nasce dalle numerose istanze della dottrina sulla necessità di riconsiderare il ruolo dell’offeso nel procedimento penale [9] e, soprattutto, dal mutato quadro normativo sovranazionale. Invero, la tutela delle vittime vulnerabili ha rappresentato il cuore degli interventi europei da quando la decisione quadro 2001/220/GAI ha imposto di assicurare alle medesime un trattamento idoneo ad assicurare una effettiva partecipazione nel procedimento per garantire l’esercizio dei propri diritti [10]. Nella specie, la decisione quadro ha prestato particolare attenzione a ridurre il fenomeno della c.d. vittimizzazione secondaria [11], stabilendo misure tali da evitare che le vittime vengano ascoltate oltre i soli casi reputati necessari (art. 3) e che le testimonianze siano assunte con modalità protette (art. 8) [12], in modo da diminuire il numero di audizioni – evento spesso emotivamente stressante per la vittima – rendendole così meno dannose [13]. Successivamente, anche le Convenzioni di Lanzarote del 2007 e di Istanbul del 2011 [14] hanno reso la “vittima vulnerabile” – i minori nella prima e le donne nella seconda – oggetto di una particolare tutela, introducendo innovative indicazioni in ordine alle misure che gli Stati sono tenuti a individuare per proteggere la persona offesa. La Convenzione di Istanbul, con l’obbiettivo di tutelare le vittime di violenza di genere [15], ha conferito notevole peso al loro diritto di informazione, stabilendo che queste debbano essere informate dell’eventuale evasione o liberazione (temporanea o definitiva) dell’autore del reato [16]. La fonte europea ha previsto, inoltre, un penetrante diritto informativo sull’esito della denuncia, sui capi d’accusa, sul suo ruolo e i suoi diritti, sull’andamento delle indagini, del procedimento e sull’esito del giudizio [17]. Il panorama normativo internazionale ha, quindi, progressivamente ridisegnato il ruolo del soggetto leso nel procedimento penale e ha fatto sì che la Commissione europea mettesse in cantiere, già nel Programma di lavoro varato nel novembre [continua ..]


3. I delitti commessi con “violenza alla persona” per i quali è necessario informare l’offeso

Sia in dottrina [38] che in giurisprudenza, la nozione di “delitti commessi con violenza alla persona” [39] è stata oggetto di interpretazioni contrastanti. Per far luce sulla portata della locuzione è necessario analizzare il panorama normativo europeo e confrontarlo con le norme nazionali che ne hanno mediato la introduzione nel sistema codicistico. In verità, dalla segnalata categoria adoperata dal legislatore sembra emergere la volontà di restringere il riconoscimento di diritti informativi e partecipativi inerenti alla vicenda cautelare solo a determinate categorie di persone offese, tuttavia, il riferimento ai “delitti commessi con violenza alla persona” non appare sufficientemente idoneo a delimitarne la sfera operativa. In particolare, a rendere ancor meno chiaro l’ambito applicativo del diritto di informare l’offeso ha contribuito l’assenza nell’ordinamento italiano di una definizione codicistica di “violenza”. Questa è stata solamente descritta dalla giurisprudenza come elemento costitutivo di alcune fattispecie di reato o come circostanza aggravante [40], tuttavia circa i reati da includere nella segnalata categoria non vi è univocità di vedute [41]. Secondo alcuni, essa ricomprenderebbe soltanto gli illeciti che si estrinsecano in un atto di violenza fisica nei confronti della vittima; secondo altri, invece, dovrebbero essere inclusi anche i reati commessi con utilizzo della violenza psicologica o morale [42]. Sul punto, seppur in relazione all’art. 408, comma 3-bis, c.p.p., sono intervenute le Sezioni unite [43]. Tale norma prevede l’obbligo di notificare la richiesta di archiviazione alla persona offesa nei procedimenti aventi ad oggetto “delitti commessi con violenza alla persona”, richiamando così la medesima categoria individuata dall’art. 299 c.p.p. Nello specifico, il quesito formulato alla Corte chiedeva se l’espressione “violenza alla persona” comprendesse soltanto le condotte di violenza fisica o, invece, includesse anche quelle di violenza morale e psicologica (ad es. le minacce), e se di conseguenza il reato di cui all’art. 612-bis c.p. (c. d. stalking) fosse incluso tra quelli per i quali è necessaria notifica alla persona offesa dell’avviso della richiesta di archiviazione. In proposito, [continua ..]


4. La richiesta di mutamento delle modalità esecutive della misura cautelare e l’obbligo di notifica alla persona offesa

In merito alla seconda questione esaminata dalla Suprema Corte nella pronuncia in commento, si pone un ulteriore quesito, concernente la possibilità di inserire le richieste di mero mutamento delle prescrizioni della misura cautelare fra le istanze soggette all’obbligo di notifica alla persona offesa ex art. 299, commi 3 e 4-bis c.p.p. Infatti, come noto, dai commi 1 e 2 della disposizione in esame si evince che gli interventi sulla misura cautelare sono di tre tipi: revoca, sostituzione o applicazione con modalità meno gravose. La revoca della misura va disposta quando mancano le condizioni di applicabilità o le esigenze cautelari; invece, la sostituzione in melius o la sua applicazione con modalità meno gravose devono essere concesse quando le esigenze cautelari – pur sussistenti – risultino attenuate o quando la misura non sia più proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione prevista [66]. Sotto questo profilo, va osservato che, pur essendo istituti di natura diversa, per disporre la modifica e la sostituzione della misura, il giudice deve tenere conto degli stessi presupposti, ricalibrando la tipologia della restrizione o le sue modalità esecutive in base ai principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità [67]. In proposito, è opportuno ricordare che la comunicazione alla persona offesa dei provvedimenti ex 299, comma 2-bis, c.p.p., è sempre dovuta quando è disposta la revoca, la sostituzione o la modifica delle modalità esecutive della misura [68]; in modo analogo anche la richiesta, formulata dopo la chiusura delle indagini preliminari, tesa ad ottenere i segnalati provvedimenti va notificata alla vittima (art. 299, comma 4-bis, c.p.p.). Tuttavia, questo obbligo non è testualmente previsto dall’art. 299, comma 3, c.p.p. quando la richiesta riguardi la mera applicazione con modalità meno gravose. Il tenore letterale del comma 3, riguardando soltanto la revoca e la sostituzione della misura, senza far riferimento all’istanza di modifica in melius delle prescrizioni cautelari alimenta, in questo modo, contrasti interpretativi. A causa del silenzio della citata previsione, potrebbe, pertanto, ritenersi che l’onere di comunicazione alla persona offesa non sia previsto in caso di richiesta di applicazione della misura con [continua ..]


5. Considerazioni conclusive

Dall’analisi fin qui svolta si ricava come, in seguito all’evoluzione del quadro normativo interno ed europeo, si sia verificato un indubbio irrobustimento del ruolo della persona offesa nel processo penale in generale e nella vicenda cautelare in particolare. La vittima, infatti, è passata da soggetto praticamente estraneo all’incidente cautelare a persona meritevole di istanze protettive, diritti informativi e perfino prerogative che le consentono – quantomeno apparentemente – di intervenire nel procedimento sullo status libertatis dell’indagato o imputato. Il legislatore, sollecitato dalle fonti europee, al fine di concedere tali diritti informativi e partecipativi ad una determinata categoria di persone offese c.d. “vulnerabili” – per essere state queste vittime di determinati tipi di reato – usa la locuzione “delitti commessi con violenza alla persona” per conferire loro il diritto di essere informate circa l’avvio della procedura disciplinata dall’art. 299 c.p.p. Questa espressione, in verità, sembrerebbe essere stata una scelta poco adatta all’obbiettivo perseguito dalle riforme normative. Infatti, nel novellato art. 299 c.p.p. non vengono nitidamente individuati i presupposti che impongono all’istante la comunicazione alla persona offesa, lasciando l’accusato nelle mani dei controversi orientamenti giurisprudenziali senza alcuna certezza sul percorso da seguire per poter ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare in tempi celeri. Nonostante la pronuncia delle sezioni unite [79] che ha tentato di delimitare la categoria dei reati commessi con violenza, permangono controversie giurisprudenziali che non permettono all’accusato di avere certezza su quando è o meno gravato dall’obbligo di notifica. Ad oggi, come affermato nella sentenza in esame, sembrerebbe aver preso terreno l’orientamento interpretativo che collega la speciale tutela informativa e partecipativa dell’offeso a contesti relazionali fra lo stesso e l’accusato poiché è in questo tipo di situazioni che il rischio di reiterazione della condotta violenta è maggiore e, di conseguenza, le esigenze protettive che giustificano i diritti della vittima assumono spiccata rilevanza. In particolare, la proposta di una valutazione caso per caso sul tipo di relazione autore-vittima e sul [continua ..]


NOTE
Fascicolo 6 - 2020