Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte europea dei diritti dell'uomo (di Rocco Neri)


Processo in absentia e fair trial (Corte e.d.u., 23 luglio 2020, Chong Coronado c. Andorra) Il caso riguarda un cittadino panamense che ricorre a Strasburgo per la violazione dell’art. 6 Cedu. L’istante, condannato in contumacia in primo grado per riciclaggio, aveva presentato un ricorso alla Corte superiore di giustizia andorrana e aveva adito la locale Corte costituzionale per la violazione della Carta fondamentale del principato. Sintetizzando le doglianze proposte – entrambe rigettate –, egli riteneva che, se si fosse presentato di persona dinanzi al tribunale, avrebbe rischiato di essere immediatamente privato della libertà personale in base alla sentenza di primo grado e sulla scorta di un provvedimento cautelare reso dal giudice istruttore andorrano. Secondo la Corte costituzionale, spettava al tribunale applicare ed interpretare la legge penale; il caso avrebbe assunto una dimensione costituzionale solo se la decisione del giudice di merito fosse apparsa arbitraria, cioè irragionevole da un punto di vista logico o giuridico. Peraltro, la condotta della Corte superiore di giustizia – che riteneva inammissibile il ricorso contro la decisione di merito, in quanto fondato su censure inconsistenti, se non addirittura contrarie alla legge – non poteva essere criticata; nondimeno, il ricorrente non poteva dolersi dell’ordinanza cautelare, specie a tenere conto del suo comportamento e, in particolare, del fatto di avere preso un aereo per Panama all’inizio delle indagini, così sottraendosi alla giustizia andorrana. Laddove, poi, il ricorrente affermava che avrebbe rischiato di essere privato della propria libertà se si fosse presentato davanti al tribunale, la Corte costituzionale ha osservato che questo rischio era potenziale, poiché solo nel contesto di udienza, il giudicante aveva facoltà di sospendere l’esecuzione della sentenza fino alla decisione sul ricorso. C’era, insomma, per il ricorrente la possibilità di proporre alla corte elementi di fatto e di diritto, e di evitare, così, la carcerazione. A riguardo la Corte di Strasburgo tiene in considerazione i principi generali contenuti nella sentenza Sejdovic (Corte e.d.u., Grande Camera, 1 marzo 2006, Sejdovic c. Italia): c’è diniego di giustizia quando il condannato che non abbia rinunciato al diritto a comparire o che non abbia inteso eludere la giustizia non ottenga un nuovo giudizio nel quale possa prendere posizione sulle accuse che gli sono rivolte. Peraltro, non si può costringere un imputato a diventare un “prigioniero” per beneficiare del diritto di essere ascoltato in conformità all’art. 6 Cedu: questo porterebbe ad uno squilibrio tra la legittima, pubblica preoccupazione di garantire l’esecuzione della sentenza e il diritto individuale all’accesso ad un tribunale per esercitare il diritto di [continua..]

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Fascicolo 6 - 2020