Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni unite (di Teresa Alesci)


Applicazione della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame e interrogatorio di garanzia (Cass., sez. un., 5 giugno 2020, n. 17274) Il contrasto interpretativo, sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite, concerne la necessità di procedere all’interrogatorio di garanzia nell’ipotesi in cui la misura cautelare sia stata disposta dal Tribunale, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del gip. Secondo un primo orientamento, se il Tribunale del riesame, in sede di appello proposto dal pubblico ministero, applica una misura cautelare coercitiva, non è necessario procedere all’interrogatorio di garanzia, poiché il provvedimento emesso all’esito dell’impugnazione cautelare è preceduto dall’in­stau­razione di un contraddittorio pieno (Cass., sez. VI, 12 novembre 2013, n. 50768). In tal caso, infatti, il provvedimento cautelare è anticipato da un contraddittorio finalizzato ad approfondire tutti i temi dell’azione cautelare consentendo preventivamente, nella sua massima estensione, l’apporto difensivo sulla legittimità della vicenda incidentale (Cass., sez. II, 25 maggio 2017, n. 38828). Con una successiva decisione, invece, la sesta Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, in tale ipotesi, non si può prescindere dall’interrogatorio di garanzia della persona sottoposta a misura, salvo che non sia iniziato il dibattimento; ne consegue che, in mancanza di interrogatorio, la misura cautelare perde efficacia (Cass., sez. VI, 20 novembre 2014, n. 6088). Tale orientamento, seguendo un’in­terpretazione sistematica degli artt. 294, commi 1, 1-bis e 1-ter, e 302, c.p.p., ritiene che l’inter­rogatorio di garanzia costituisca un momento processuale assolutamente imprescindibile al fine di consentire al sog­getto sottoposto a limitazione della libertà personale di rendere la propria versione dei fatti. Esso, dunque, non è surrogabile dalla previsione della facoltà di rendere dichiarazioni spontanee nell’ambito dell’udienza camerale di discussione dell’appello cautelare, sia per il carattere meramente eventuale del­l’esercizio di tale facoltà, sia per la differenza sostanziale tra le dichiarazioni spontanee e l’in­ter­rogatorio. Le Sezioni Unite condividono il primo orientamento ritenendo, invece, che la tesi contraria, per quanto suggestiva, riguardi situazioni specifiche estranee a quella in esame. A differenza dell’ordinaria sequenza procedimentale che avviene inaudita altera parte e concettualmente a sorpresa, nell’ipotesi in esame è prevista la presenza del difensore e la sua assistenza tecnica prima della decisione del giudice, finalizzata a consentire un approfondimento anticipato di tutti i temi della vicenda cautelare. [continua..]

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Fascicolo 5 - 2020